TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-11-13, n. 201209322
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Testo completo
N. 09322/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03425/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2004, proposto da:
NZ RA e LL AN, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Lavitola, Marco Lavitola, con domicilio eletto presso Riccardo Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71; LL AN;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Sopr Beni Architett e Paesagg Patrim. Storico art. Dem.Lazio, Comune di Colonna;
per l'annullamento
decreto del 02.01.04 con il quale e' stato annullato il parere favorevole al rilascio di sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 32 l. n. 47/85 e art. 39 l. n. 724/94 - ris. danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
I ricorrenti sono comproprietari di un terreno di 2.600 mq in località Via Colle S. Andrea nel Comune di Colonna, distinto al Catasto al foglio 5 particelle 365 e 118, assoggettato a vincolo paesistico con DM 5.4.1960 e qualificato, al momento della presentazione della domanda di condono dal PRG come “Rurale E” nonché come RP3 (zona agricola con rilevante valore paesistico-ambientale”) al successivo PTP n. 9, su cui è stato abusivamente realizzato un fabbricato nel 1993 per i quale hanno presentato istanza di sanatoria in data 23.2.1996.
Con il ricorso in esame i predetti impugnano il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio del 2.1.2004 con cui è stato disposto l’annullamento del provvedimento del Comune di Colonna n. 12 del 5.11.2003 inteso ad esprimere parere favorevole, ai sensi degli artt. 32 della legge 47/85 e 39 della legge 724/94 alla sanatoria del manufatto in questione.
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con memoria scritta chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato nel merito.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Colonna.
Con memoria depositata per la discussione del merito le parti hanno ulteriormente precisato le rispettive deduzioni e difese.
All’udienza pubblica del 31.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo mezzo di gravame si lamenta, in primis, la violazione e falsa applicazione delle Norme tecniche di attuazione del PTP n. 9 approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 4480/99 nonché eccesso di potere errore sui presupposti, in quanto le prescrizioni ivi contenute non sarebbero applicabili retroattivamente – in quanto l’intervento è stato realizzato nel 1993 ed il PTP approvato ben 4 anni dopo la presentazione dell’istanza di condono.
Con il secondo motivo si denuncia che operando in tal modo l’Amministrazione avrebbe tradita la finalità delle leggi di condono edilizio che sarebbero volte a “sanare il maggior numero di abusi edilizi, escludendo solo i casi in cui l’opera abusiva insiste su aree soggetti a vincoli assoluti di in edificabilità” per cui l’autorità chiamata a pronunciarsi sulle relative istanze sarebbe tenuta a valutare l’opera abusiva con criteri meno rigidi e restrittivi di quelli applicabili in caso di autorizzazione richiesta in via ordinaria.
Innanzitutto non può essere condivisa la tesi della società ricorrente secondo cui, essendo il vincolo successivo alla realizzazione delle opere, non potrebbe operare retroattivamente in relazione ad abusi realizzati in precedenza.
Al riguardo va precisato che l’area in questione è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ex lege n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 5.4.1960, sicché la località risulta vincolata prima dell'approvazione del PTP di zona.
Sulla questione s’è pronunciata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 20 del 22.7.1999, costantemente richiamata dalla successiva giurisprudenza, nel senso che in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.2.2985 n. 47, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso. A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che “in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo” alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione “alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta” e, conseguentemente, “la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone”. In tale ottica l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo stesso in quanto risponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente non ostando a tale conclusione la considerazione che siffatta soluzione esporrebbe il singolo caso, in violazione del principio di certezza del diritto e di non disparità di trattamento, alla variabile alea dei tempi di decisione sull’istanza, l’Adunanza plenaria ha osservato “per un verso, che addurre inconvenienti non è un buon argomento ermeneutico e, per altro verso, che, ad ogni modo, l’ordinamento appresta idonei strumenti di sollecitazione e, del caso, di sostituzione dell’amministrazione inerte”. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 32 della l. n. 47/1985 in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché, dell’art. 25, comma 2, della Costituzione, non costituendo il ripetuto art. 32 fattispecie costitutiva di illecito penale (Cons. St., Sez. VI n. 4765/03).
In tale prospettiva è stata esclusa un’interpretazione della normativa di sanatoria nel senso che dette leggi costituirebbero espressione dell’intenzione del legislatore della sanatoria di procedere ad un condono “a tappeto” di tutte le opere già eseguite al momento dell’entrata in vigore della legislazione