TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2020-09-16, n. 202003848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, ordinanza collegiale 2020-09-16, n. 202003848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003848
Data del deposito : 16 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2020

N. 13892/1994 REG.RIC.

N. 03848/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13892/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

O

sul ricorso in opposizione proposto da M V, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


avverso il decreto presidenziale

n. 05881 in data 12 maggio 2011 che ha estinto per perenzione il giudizio in relazione al ricorso numero di registro generale 13892 del 1994, proposto da


M V, rappresentata e difesa dall'avvocato R V, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R.;


contro

Ministero Beni Culturali e Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Terzigno, non costituito in giudizio;

per l'opposizione al decreto di perenzione n. 05881/2011 del 12 maggio 2011, reso nel ricorso R.G. n. 13892/1994 relativo all’annullamento del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 01/04/1994, notificato in data 05/07/1994, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto


Visto il decreto presidenziale di perenzione n. 05881/2011 del 12 maggio 2011;

Visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 27 marzo 2019 e depositato in pari data;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020, tenuta con collegamento da remoto, ex art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, la dott.ssa Diana Caminiti;

Visti gli artt. 85, commi 4, 5, e 6 e 87, comma 3, cod. proc. amm.


1. Con il presente atto, notificato in data 27 marzo 2019 e depositato in pari data, M V ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione n. 05881 del 12 maggio 2011, reso nel ricorso R.G. n. 13892/1994, relativo all’annullamento del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 01/04/1994, notificato in data 05/07/1994, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

2. A sostegno dell’atto di opposizione la ricorrente ha allegato l’assenza di prova in ordine al perfezionamento della comunicazione del decreto di perenzione, con la conseguente non decorrenza, nella prospettazione attorea, dei termini per proporre opposizione, nonché dell’avviso di perenzione, manifestando l’interesse alla trattazione nel merito della causa.

3. La Sezione, stante il mancato rinvenimento del fascicolo de quo negli archivi del T.A.R., ha adottato l’ordinanza collegiale n. 4535 del 23 settembre 2019, con la quale ha così disposto “ Rilevato che il fascicolo d’ufficio del ricorso de quo, risalente al 1994, non risulta reperito agli archivi del T.A.R;

- Ritenuto pertanto che al fine di decidere sull’opposizione al decreto di perenzione n. 05881/2011, depositata in data 27 marzo 2019, appaia necessaria la previa ricostruzione del fascicolo;

- Ritenuto pertanto di dover assegnare a ciascuna delle parti costituite il termine di sessanta giorni per il deposito di copia degli atti depositati in relazione a tale ricorso (recanti il timbro di deposito presso il T.A.R.) ed il medesimo termine alla Segreteria per la ricerca dell’eventuale prova documentale della notifica del decreto di perenzione 05881/2011 opposto in questa sede e della notifica del previo avviso di perenzione;

- Ritenuto, infine, ai sensi dell’art. 5 comma 5 disp. att. C.p.a., di fissare l’udienza camerale del 14.01.2020 per assumere decisioni in ordine alla ricostruzione del fascicolo nonché in ordine all’opposizione alla perenzione ”.

4. Con successiva ordinanza n. 00305/2020 la Sezione ha ritenuto “ di dover assegnare alla parte ricorrente, al Ministero Beni Culturali e Ambientali e al Comune di Terzigno, sebbene non costituito nel presente giudizio, il termine di ulteriori sessanta giorni per provvedere al deposito quantomeno di copia del ricorso e del provvedimento oggetto di impugnativa, ossia del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 01/04/1994, avendo il ricorrente provveduto al deposito del solo atto consequenziale, ovvero del provvedimento del Comune di Terzigno del 27 settembre 1994 di annullamento della concessione edilizia n. 340 del 1987 ” e con ordinanza 01405/2020 ha reiterato l’ordine impartito a tutte le parti, ivi compreso il Comune resistente non costituito, con la richiamata ordinanza n. 00305/2020, rinviando all’udienza camerale del 9 giugno 2020, in considerazione della circostanza che il termine assegnato non risultava essere decorso per effetto della sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 84 comma 1 D.L. 18/2020.

5. In data 25 maggio 2020 la Segreteria della Sezione ha depositato documentazione, relativa alla notifica del decreto di perenzione tramite deposito presso la medesima segreteria, domiciliataria ex lege, ex art. 25 comma 1 lett. a) c.p.a., effettuato in data 12 maggio 2011, nonché allegata relazione.

6. Ciò posto, la Sezione, all’esito dell’udienza camerale del 9 giugno 2020, celebrata nelle forme dell’art. 84, commi 5 e 6 d.l. 18/2020, vigente ratione temporis , ha adottato l’ordinanza collegiale n. 2266/2020, con la quale ha evidenziato d’ufficio la sussistenza di dubbi in ordine alla tempestività della presente opposizione, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., assegnando il termine di trenta giorni per la produzione di memorie in ordine al profilo di irricevibilità evidenziato.

7. Il legale di parte ricorrente ha quindi depositato memoria difensiva, con cui ha controdedotto in ordine all’evidenziato profilo di irricevibilità.

8. Il ricorso in opposizione è stato trattenuto in decisione, all’esito del termine assegnato per il deposito di memorie, nella camera di consiglio del 21 luglio 2020, celebrata con collegamento da remoto, ex art. 84 comma 6 d.l. 18/2020, convertito in l. 27/2020.

9. L’opposizione al decreto di perenzione va dichiarata irricevibile, in quanto, come evidenziato con l’ordinanza collegiale n. 2266/2020, dal deposito effettuato dalla Segreteria di questa Sezione in data 25 maggio 2020 si evince che il decreto di perenzione oggetto dell’odierna opposizione era stato ritualmente comunicato al precedente difensore di parte ricorrente, avv. V R, domiciliato ex lege presso questo T.A.R., mediante deposito presso la Segreteria in data 12 maggio 2011, a nulla rilevando la sua mancata presa visione in presenza di una domiciliazione ex lege.

Ed invero ai sensi, dell'art. 25 Cod. Proc. amm. "nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata" (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 03/05/2018, n. 2644).

9.1. Pertanto la comunicazione del decreto di perenzione, in forza della domiciliazione ex lege, deve intendersi validamente effettuata con il deposito del suddetto decreto presso la segreteria del T.A.R., a nulla rilevando la mancata presa visione del suddetto avviso da parte del difensore, essendo onere del difensore che abbia una domiciliazione ex lege presso la Segreteria del T.A.R., ex art. 25 comma 1 lett. a) c.p.a., prima dell’introduzione del processo amministrativo telematico (cfr. al riguardo il disposto dell’art. 13 del DPCM n. 40 del 2016, non applicabile alla fattispecie de qua, essendo la comunicazione della segreteria intervenuta in data 12 maggio 2011), il ritiro periodico delle notifiche e delle comunicazioni effettuate presso la segreteria del T.A.R..

9.3. Pertanto il ricorso in opposizione è irricevibile, avuto riguardo al termine di 60 gg. dalla comunicazione, stabilito dall’art. 85 comma 2 c.p.a..

10. Irrilevante si appalesa rispetto a tali conclusioni quanto dedotto dal legale di parte ricorrente nella memoria depositata in data 3 luglio 2020, circa l’assenza di prova in ordine alla domiciliazione del precedente difensore presso la Segreteria del T.A.R., in mancanza del rinvenimento del fascicolo.

In disparte dalla considerazione che sarebbe stato onere della parte ricorrente (o meglio del suo difensore che ne disponeva) conservare una copia del ricorso, ovvero del neo-costituito difensore procurarsela in occasione della costituzione del rapporto - laddove per contro la stessa non è stata in grado di produrla, tanto che le ordinanze dirette alla ricostruzione del fascicolo non hanno dato alcun esito, al di fuori della produzione della comunicazione del deposito del decreto di perenzione da parte della Segreteria della Sezione -, si evidenzia come la domiciliazione ex lege del precedente difensore presso la Segreteria del T.A.R. (che solo può essere confutata, come detto, producendo la richiamata copia del ricorso introduttivo) è attestata nella predetta comunicazione di avviso di deposito redatta dal funzionario di segreteria nel 2011. Detta indicazione, contenuta nella comunicazione di avvenuto deposito, costituisce senza dubbio un principio di prova rispetto al quale parte ricorrente, come suo onere, non ha offerto la prova contraria, su di lei incombente, integrando la tempestività del ricorso un presupposto processuale.

10.1. Si evidenzia al riguardo come la fattispecie descritta nell’ordinanza n. 2030 del 2013 del T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, prodotta dal legale di parte ricorrente, risulti pertanto estranea ed esattamente contraria rispetto a quella di cui è causa, essendo stata in quel caso l’opposizione accolta proprio in considerazione del rilievo che, nonostante il legale di parte ricorrente dovesse intendersi domiciliato ex lege presso la Segreteria, si era provveduto all’invio della comunicazione dell’avviso di deposito del decreto opposto presso altro difensore. Del pari estranea alla presente fattispecie è quella presa in considerazione dall’ordinanza n. 3610/2016 della quarta sezione di questo T.A.R., del pari prodotta dal legale di parte ricorrente, in cui, ancora a differenza di quanto risulta nel presente procedimento, non risultava alcuna domiciliazione ex lege presso la Segreteria del T.A.R. e l’opposizione è stata pertanto accolta sulla base del rilievo dell’assenza di prove circa la rituale notifica presso il difensore domiciliatario.

11. Parimenti irrilevante si palesa quanto dedotto relativamente alla mancanza di prova in ordine alla previa comunicazione dell’avviso di perenzione (che comunque sarebbe stata effettuata con le medesime modalità, ossia mediante deposito presso la segreteria del TAR), trattandosi di (eventuale) vizio del decreto di perenzione da far valere anch’esso, alla stregua dell’apicale principio di assorbimento dei vizi del procedimento in motivi di gravame, con la rituale opposizione a decreto di perenzione nei termini di legge, laddove la presente opposizione, come evidenziato, si presenta intempestiva.

12. Ciò senza mancare di evidenziare, solo per esigenze di completezza, che sarebbe comunque impossibile la celebrazione dell’udienza di merito, rispetto alla quale l’accoglimento del ricorso di opposizione al decreto di perenzione risulta funzionale, non avendo la ricostruzione del fascicolo dato alcun esito, neanche in relazione alla produzione di copia del ricorso e del decreto oggetto di impugnativa, non surrogabili con la produzione di atti diversi, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio de quo e alle decadenze connaturate a tale natura del giudizio.

13. Il ricorso in opposizione a perenzione va pertanto dichiarato irricevibile.

14. Nulla per le spese, non essendosi le controparti costituite nell’odierna fase.

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