TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202200667

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202200667
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200667
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 00667/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2021, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M M in Milano, via Primaticcio 8;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

- dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS-del Comando Legione Allievi Carabinieri - SM - Ufficio Personale - recante l'espulsione dal 140° Corso Formativo e il proscioglimento della ferma quadriennale dell'Allievo Carabiniere -Ricorrente-, con decorrenza dal 12 ottobre;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il -ricorrente--, già allievo Carabiniere in ferma volontaria quadriennale effettivo alla 2a compagnia, III plotone, 2a squadra, presso la Scuola allievi carabinieri – Torino, è stato attinto da provvedimento espulsivo, con conseguente proscioglimento dalla ferma quadriennale, con decorrenza dal 12 ottobre 2021 in quanto ritenuto non più in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dal bando di concorso. La proposta di espulsione ha tratto origine dalla “ richiesta di una somma di denaro superiore a quella anticipata e necessaria all’acquisto di alcuni prodotti sul sito internet della Beretta, nella accertata consapevolezza dello sconto del 20% riservato alle forze di polizia e taciuto in modo subdolo ai 27 colleghi che a loro si erano affidati, tradendo la fiducia dei commilitoni ed appropriandosi fraudolentemente della somma di euro 194, solo successivamente restituita ”.

Siffatta condotta è stata ritenuta dall’Autorità militare gravemente violativa dei principi di onore militare strettamente connessi al giuramento di fedeltà, evidenziando la carenza dei requisiti morali prescritti dall’ordinamento militare e dal bando di concorso.

2. – Il -ricorrente- è insorto avverso la determinazione espulsiva con rituale gravame affidato ad un unico motivo di censura col quale denuncia il vizio di eccesso di potere sub specie del difetto istruttorio per omessa autonoma valutazione dei fatti e per violazione del principio di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni.

2.1. – Il ricorrente, nel ripercorrere gli estremi della vicenda fattuale, osserva che l’addebito di appropriazione indebita e truffaldina della somma residuante dall’acquisto collettivo di accessori militari in conseguenza dell’applicazione dello sconto per gli appartenenti alle forze dell’ordine si scontrerebbe con due dati oggettivi ossia che non era egli stesso a gestire l’ordine, bensì il collega -OMISSIS-, anzi egli aveva acquisito le informazioni cruciali sullo sconto nel corso di una conversazione telefonica apertamente alla presenza di altri colleghi;
inoltre, l’importo complessivo della somma asseritamente intascata in danno dei colleghi ammonterebbe a soli 87 euro, valore incredibilmente esiguo tale da rendere improbabile l’intento truffaldino a dispetto dei rischi di compromissione irreparabile della carriera nell’Arma.

2.2. – La tesi perorata dalla difesa del ricorrente si incentra sull’abnorme e spropositata reazione disciplinare posta in essere dall’Amministrazione in spregio a qualsiasi canone di proporzionalità e gradualità della risposta sanzionatoria, e indifferente alle considerazioni del pubblico ministero nella parallela vicenda penale, che ha ritenuto di domandare l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Alla luce di ciò, secondo la prospettazione attorea, l’Amministrazione ben avrebbe potuto applicare una sanzione disciplinare, pur afflittiva ma non di indole espulsiva.

2.3. – Il ricorrente ha instato, altresì, per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato rappresentando il grave pregiudizio riveniente dalla mancata immissione nei reparti territoriali al termine del corso di formazione, conclusosi per gli altri allievi con il giuramento il giorno 21 ottobre 2021 (si badi bene che i fatti occasionanti l’espulsione hanno avuto luogo tra il 24 e il 29 settembre 2021).

3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, che ha preliminarmente eccepito l’incompetenza territoriale del TAR per il Piemonte, per essere competente il TAR per il Lazio in quanto il provvedimento è stato adottato dalla sede centrale del Comando Legione Carabinieri che ha provveduto ad organizzare e gestire il corso, seppur materialmente tenuto presso la Scuola Allievi Ufficiali di Torino. Nel merito, la difesa erariale ha ripercorso la vicenda fattuale concludendo per l’infondatezza del gravame, nella specie rimarcando la non graduabilità del provvedimento espulsivo, non trattandosi di sanzione disciplinare.

4. – In esito alla camera di consiglio del 12 gennaio 2021 il Collegio ha disatteso l’istanza cautelare, previa reiezione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Senonché, l’ordinanza è stata gravata con appello cautelare e riformata dal Consiglio di Stato che, nel ritenere la questione della proporzionalità della sanzione rispetto alle caratteristiche concrete del fatto contestato meritevole dell’approfondimento di merito, ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento per preservare integre le ragioni dell’originario ricorrente.

5. – Con memoria depositata il 20 maggio 2022, il Ministero resistente ha rappresentato di aver disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e la riammissione con riserva del ricorrente alla frequenza dei corsi in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato. Senonché, l’interessato, a seguito di convocazione presso la Scuola per formalizzare la disposta riammissione con riserva ha dichiarato mediante istanza di “ presentare istanza di rinuncia immediata e volontaria alla riammissione ”, in quanto “ impiegato presso altra attività lavorativa ”. Per tali documentate ragioni, la difesa erariale ha instato per la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese di lite.

6. – Purtuttavia, il ricorrente si oppone alla richiesta della difesa erariale rilevando che permane l’interesse alla definizione del procedimento per ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato di proscioglimento dal grado al fine di non vedersi preclusa, considerata la sua giovane età, la partecipazione ad altri bandi di concorso nella pubblica amministrazione.

7. – La causa è stata chiamata alla discussione nell’udienza pubblica del 9 giugno 2022 e, successivamente, trattenuta in decisione.

8. – Seguendo un rigoroso ordine logico-processuale, occorre dapprima confermare lo scrutinio dell’eccezione di incompetenza territoriale, esitato in senso sfavorevole preliminarmente alla trattazione cautelare, in quanto presupposto processuale della corretta instaurazione del giudizio. Il Collegio ritiene di ribadire quando già asserito con l’ordinanza n. 30 del 2022 per cui la competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo nella fattispecie contenziosa in esame va individuata a mente del disposto dell’art. 13, comma 2 c.p.a.: “ per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio ”. Trattandosi di criterio assorbente rispetto a quello generale della sede dell’organo promanante il provvedimento impugnato, il ricorrente ha correttamente individuato nel TAR per il Piemonte il tribunale inderogabilmente competente atteso che la sede di servizio idonea a radicare la competenza territoriale nella specie è da individuarsi nella Scuola Allievi Carabinieri di Torino, a nulla rilevando che l’atto gravato sia stato formalmente emesso dal Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma.

9. – In via gradata, il Collegio deve vagliare la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito in luogo della pronuncia di rito invocata dalla difesa erariale per asserita sopravvenuta carenza di interesse.

La scelta del ricorrente di rinunciare, sua sponte , alla riammissione in servizio quale allievo Carabiniere, prima dell’incorporamento per una sopravvenuta opportunità di collocamento lavorativo nel privato costituisce circostanza pacificamente ammessa da ambo le parti e comprovata documentalmente in atti ( cfr . doc. 2n di parte pubblica). Tuttavia, in adesione alle considerazioni opposte dalla difesa del ricorrente, siffatta rinuncia non comporta l’integrale elisione dell’interesse alla definizione au fond del gravame con una pronuncia di merito, tutt’al più comporta una riperimetrazione degli effetti demolitori e ripristinatori della eventuale decisione di annullamento da parte del giudice amministrativo: non potendosi far luogo ad una integrale restitutio in integrum della posizione giuridica soggettiva del ricorrente per sua libera e volontaria scelta dismissiva, gli effetti dell’eventuale statuizione caducatoria opereranno nei limiti della domanda, delimitata in itinere dal ricorrente per facta concludentia in ossequio al principio dispositivo che informa il giudizio amministrativo (tale ridimensionamento del decisum a misura della rimodulazione del petitum rinviene solidi indici normativi di supporto, ad es. nella fattispecie di pronuncia ai soli effetti risarcitori ex art. 34, co. 3 c.p.a. “ quando nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente ”).

9.1 – Tanto considerato, ad avviso del Collegio il gravame è suscettibile ancora di definizione nel merito atteso che appare tuttora meritevole di tutela l’interesse legittimo, di indole oppositiva, del ricorrente volto ad elidere gli effetti ordinamentali irradianti dal provvedimento impugnato, ossia la preclusione a partecipare a futuri pubblici concorsi a mente dell’art. 2, co. 3 e 5 D.P.R. n. 487 del 1994.

Segnatamente, il comma 3 stabilisce, inter alia , che “ non possono accedere agli impieghi coloro che […] siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale […] ”, mentre a norma del comma 5 “ il requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in conformità all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ”.

9.2. – Orbene, il provvedimento impugnato è formalmente qualificato come determinazione di dispensa e dal tenore dell’apparato motivazionale emerge la condotta censurabile dell’ex allievo, sicché esso appare suscettibile di rilevare in occasione di future domande di partecipazione a selezioni per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione quale circostanza impeditiva, sub specie di precedente decadenza/dispensa dall’impiego pubblico o di carenza delle qualità morali e di condotta. Di qui deriva la permanenza dell’interesse alla decisione, da cui potrebbe scaturire l’elisione di tali effetti pregiudizievoli sul piano della concreta utilità ritraibile dal ricorrente.

10. – Venendo dunque allo scrutinio au fond della pretesa demolitoria, sia pur riperimetrata alla luce dell’ultima memoria della difesa del ricorrente, il Collegio, re melius perpensa , ritiene di dover rimeditare la valutazione svolta prima facie in sede di statuizione cautelare con precipuo riguardo al rispetto del canone di proporzionalità.

La vicenda fattuale è stata ricostruita nei suoi tratti essenziali dal pubblico ministero militare presso il Tribunale militare di Verona in sede di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131- bis c.p. dando evidenza, da un lato, che la condotta ascritta all’allievo integra pienamente il reato di appropriazione indebita, sia dal punto di vista dell’elemento materiale, sia per la componente psicologica del dolo, e dall’altro ponendo l’accento sul fatto che il contegno nel suo complesso appare di particolare tenuità, trattandosi di fatto episodico, caratterizzato da un grado di allarme e di lesività non eccessivi. Il p.m. militare ha posto in particolare evidenza che il danno patrimoniale cagionato è risultato particolarmente esiguo e che la giustificazione postuma addotta dall’allievo, pur se poco credibile non era del tutto implausibile;
inoltre, la somma indebitamente trattenuta è stata integralmente restituita a tutti i colleghi.

10.1. – La ricostruzione fattuale operata dall’Amministrazione riporta numerose testimonianze rese dai colleghi commilitoni dell’allievo carabiniere da cui si evince una condotta non certo commendevole e poco trasparente, pur non potendo sottacere che la cognizione dell’esistenza dello sconto da applicarsi sull’ordine era stata appresa dal -ricorrente- alla presenza di altri colleghi, circostanza che milita indubitabilmente a favore della plausibile buona fede dei due allievi promotori dell’iniziativa.

10.2. – A ciò deve aggiungersi che l’entità complessiva della somma di danaro per cui si controverte balza all’occhio per la sua irrisorietà – 87 euro pro capite, pari a circa 7 euro per ogni commilitone mandante l’acquisto – somma, peraltro, puntualmente restituita a ciascuno di essi.

11. – Siffatte note modali non sono state in alcun modo tenute in considerazione dell’Amministrazione militare, che, ha per converso, ritenuto di dover applicare la reazione rigorosa dell’espulsione, non già in via disciplinare bensì come effetto della ritenuta perdita dei requisiti morali e di condotta.

12. – Al riguardo, è avviso del Collegio che tale determinazione abbia disatteso ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza cui dovrebbe essere informata l’azione amministrativa in ossequio all’art. 3 Cost. e, per il rinvio operato dall’art. 1, co. 1 legge n. 241 del 1990 che richiama i principi comunitari, all’art. 5 del trattato sull’Unione Europea, unitamente al protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, allegato ai trattati. In forza di tale principio, l’ agere del pubblico potere deve limitarsi a quanto è indispensabile per raggiungere gli scopi prefissati dalla legge, senza, dunque, eccedere o trasmodare i confini di necessarietà e continenza, che varrebbero ad integrare un eccesso di potere per sproporzione del mezzo prescelto.

12.1. – In termini di inquadramento generale, il principio di proporzionalità è stato enunciato agli inizi del secolo XX dalla dottrina e dalla giurisprudenza germanica, nel contesto specifico del « Polizeirecht » tedesco (le leggi di polizia), e in quel contesto esso implicava che « la polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni ». Attualmente la proporzionalità è uno degli architravi della giurisprudenza europea delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo. Attraverso il diritto comunitario, la proporzionalità è divenuta uno dei principi generali anche del diritto amministrativo, come argine al potere discrezionale quando questo si imbatte in un diritto fondamentale. Sin dagli anni ’70, poi, la proporzionalità è impiegata nella procedura penale in funzione di minimizzazione delle limitazioni della libertà personale.

12.2. – Orbene, alla luce della capillare e pervasiva dilatazione del principio di proporzionalità nel nostro ordinamento, nella fattispecie contenziosa per cui è causa si tratta di interrogarsi non tanto se l’Amministrazione dovesse graduare la reazione disciplinare alla particolare tenuità del fatto, bensì se, esulando la misura ex se dalla panoplia delle sanzioni disciplinari in base alle tesi difensive erariali, la condotta serbata fosse ragionevolmente idonea a configurare quella peculiare situazione di carenza dei requisiti morali e di incompatibilità con l’acquisizione dello status di Carabiniere tale da legittimare l’espulsione dal corso e il proscioglimento della ferma.

12.3. – Come precisato in esordio, a parere del Collegio il giudizio di sussunzione della condotta tenuta dal -ricorrente- ha esasperato i profili di contrasto con il codice etico e i valori militari senza tuttavia valutare adeguatamente le note modali contrastanti rispetto all’addebito (la relazione di servizio dell’Allievo Carabiniere -OMISSIS-, da cui emergerebbe la consapevolezza della agevolazione applicata al personale delle forze dell’ordine;
la non astrattamente implausibile tesi dell’intenzione di fare una sorpresa ai colleghi per la cena di fine corso) o comunque attenuanti (l’irrisorietà della somma, prontamente restituita).

Ne riviene che la conclusione cui approda l’Amministrazione non appare adeguatamente calibrata sulle note modali del caso di specie, per le quali si sarebbero potute valutare misure correttive o disciplinari di tipo conservativo e soprattutto in costanza di corso.

12.4. – Sulla scorta di tali considerazioni, il motivo di gravame deve essere accolto.

13. – Sul piano degli effetti demolitori e ripristinatori, l’incontrovertibile rinuncia del ricorrente alla riammissione al corso, in ottemperanza della statuizione cautelare d’appello, preclude che la presente pronuncia possa intaccare l’efficacia del provvedimento per quanto concerne l’esito espulsivo e il definitivo proscioglimento dalla ferma, che restano in piedi a dispetto dell’accertata illegittimità attesa la rimodulazione della domanda annullatoria: conseguentemente, l’effetto caducatorio investe esclusivamente il provvedimento nella parte in cui dispiega riflessi pregiudizievoli pro futuro nell’evenienza di partecipazione del ricorrente a concorsi pubblici o selezioni per le quali venga richiesta come requisito, inter alia , il non esser stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale (art. 2, co. 3 D.P.R. 487 del 1994) o il requisito della condotta e delle qualità morali (art. 2, co. 5 D.P.R. 487 del 1994).

14. – Tutto ciò considerato, il ricorso deve trovare accoglimento, pur nei limitati termini in cui è stata rimodulata la domanda per fatti concludenti dal ricorrente, sicché il provvedimento deve essere annullato in parte qua nei termini dianzi precisati.

15. – Il peculiare esito decisorio della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

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