TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-03, n. 202206078
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Pubblicato il 03/10/2022
N. 06078/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04111/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4111 del 2019, proposto dalla sig.ra M D M, rappresentato e difeso dall'avv. V S, con domicilio eletto in Napoli, via dei Mille, n. 16;
contro
Asl 107 - Napoli 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti D S, A C, F G A e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- della Delibera n. 251 del 9 ottobre 2019 Allegato A, adottata dall’ASL Napoli 2 nord;
- di tutti gli atti presupposti, relativi e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 107 - Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato ad una pluralità di motivi di diritto, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 251 del 9 ottobre 2019 con cui l’ASL Napoli 2 nord l’ha esclusa dalla procedura concorsuale, per titoli e colloquio, bandita ai sensi dell’art. 20 comma 2, D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Psicologo. L’esclusione risulta motivata in considerazione della pretesa insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti generali di partecipazione di cui al punto 1 lettera b del bando, sostanzialmente reiterativi di quelli previsti dall’art. 20 comma 2 citato D.lgs.
2. L’ASL Napoli 2 nord, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
3. In occasione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a. n. 5716 del 14.09.2022, il Collegio ha rilevato, d’ufficio, possibili profili di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione della verosimile definizione della procedura selettiva dalla quale la ricorrente è stata esclusa ed in assenza dell’impugnazione della relativa graduatoria. Le parti sono state, dunque, invitate ad offrire sul punto documentati chiarimenti, con espressa avvertenza che, in mancanza, il Collegio avrebbe desunto argomenti di prova, ex art. 64 c.p.a., circa l’intervenuta conclusione del concorso.
5. In data 18.09.2022, l’ASL Napoli 2 nord, in riscontro all’ordinanza summenzionata, ha depositato la deliberazione n. 352 del 29.10.2019 con cui il Direttore Generale ha approvato la graduatoria della procedura selettiva in contestazione, provvedendo contestualmente alla nomina dei relativi vincitori.
6. La controversia è stata, dunque, decisa all’esito della camera di consiglio del 28.09.2022.
7. Per come risulta dalla produzione documentale effettuata dall’amministrazione resistente, non contestata dalla ricorrente, la procedura selettiva dalla quale quest’ultima è stata esclusa è stata definita, giusta deliberazione direttoriale n. 352/2019 di approvazione della relativa graduatoria, la quale non risulta essere stata oggetto di impugnazione, con conseguente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ciò in adesione a quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condivisa dal Collegio, secondo cui «In caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione o provvedimenti di non ammissione a successive prove d'esame, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto. La mancata impugnazione, da parte dei ricorrenti, dell'atto conclusivo e finale della procedura concorsuale rende, dunque, improcedibile il ricorso da essi proposto, atteso che l'eventuale annullamento degli atti con esso gravati non potrebbe travolgere la graduatoria finale medio tempore adottata » (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 11/02/2022, n. 1712;cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 29.03.2021, n. 2661;n. 1348 del 5.03.2018).
8. In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della res controversa.