TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2011-03-15, n. 201100188

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2011-03-15, n. 201100188
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100188
Data del deposito : 15 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00240/2011 REG.RIC.

N. 00188/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2011, proposto da:
Ticani Ezio Titolare dell'Omonima Ditta, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Visso, rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso Avv. Corrado Curzi in Ancona, via Menicucci, 1;
Comune di Visso - Commiss.Gara A Procedura Negoziata Aggiudicaz.Appalto Lavori Consolidam.Infrastrutt.Varie;

nei confronti di

Eurobuilding S.p.A.,
Regione Marche;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, Piazza Cavour, 29;

per

L' ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dell' impresa ricorrente ad ottenere l'aggiudicazione in proprio favore dell'appalto dei lavori concernenti il consolidamento dei dissesti delle infrastrutture viarie in località Mevale, bandito con lettera d' invito del Responsabile del Servizio Area Tecnica del Comune di Visso in data 21.12.2010;

IN SUBORDINE

per l' annullamento

- della determinazione del Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Visso n. 152 del 20.12.2010 e connessi atti di gara;

- della lettera di invito alla gara informale per l' affidamento a procedura negoziata dei lavori concernenti il consolidamento dei dissesti delle infrastrutture viarie in località Mevale, nella parte in cui è stato stabilita l'applicazione del metodo di aggiudicazione di cui all' art. 24 co. 1, lett. b) della L. 109/1994;

nonchè per il risarcimento di tutti i danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Visso e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduce, sotto tre distinti profili, la violazione dell’art. 14 della Legge n. 61/1998 in relazione all’art. 24 comma 1 lett. b, della Legge n. 109/1994, nonché la violazione degli artt. 82, 122 e 256 D.Lgs. n. 163/2006.

Il ricorso è infondato e va respinto.

2. Con il primo motivo la ricorrente pare confondere la procedura di scelta del contraente (di cui all’art. 24 comma 1 lett. b, della Legge n. 109/1994) con il criterio di aggiudicazione (artt. 81 ss. D.Lgs. n. 163/2006).

Sotto quest'ultimo profilo va osservato che la lettera di invito individuava, come criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (come pretende la ricorrente invocando l’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006), con l’ulteriore l'applicazione del meccanismo del c.d. “taglio delle ali” (seppure con modalità parzialmente differenti da quelle di cui al combinato disposto degli artt. 86 comma 1 e 112, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006), in ordine al quale non sono state dedotte specifiche censure.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce che sarebbero state invitate alla gara informale 7 imprese (sulle 15 prescritte dalla disciplina legislativa richiamata) che non possedevano i requisiti di partecipazione (qualificazioni OG3 class III prevalente e OS21 class II scorporabile).

Sul punto il Collegio osserva che, a norma del punto 3.3 della lettera di invito, sarebbe stato sufficiente possedere (da parte dell’invitato) la sola categoria OG3 (prevalente), mentre per la categoria OS21 (scorporababile) sarebbe stato possibile partecipare egualmente alla gara attraverso associazione temporanea con altra impresa adeguatamente qualificata per la ridetta categoria scorporabile, chiaramente da individuare tra quelle non invitate.

Ciò pare coerente con il principio della massima partecipazione possibile offrendo l’opportunità di concorrere a imprese di diverse dimensioni e provenienze, ancorché trattasi di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

3. Con l'ultimo motivo viene dedotto che 6 su 8 imprese hanno presentato offerte con ribassi molto simili, da cui sorge il dubbio che siano intervenuti accordi per influire illegittimamente sulla media delle offerte valide e aggiudicare così l'appalto a una delle imprese accordate.

Il Collegio osserva, al riguardo, che la sola minima differenza tra alcuni ribassi offerti, in difetto di ulteriori elementi di prova, non può considerarsi sufficiente per affermare l’esistenza di illeciti accordi tra imprese (che potrebbero poi integrare il reato di turbativa d'asta).

Peraltro va osservato che le imprese offerenti ribassi simili sono 5, di cui 2 provenienti dalla Provincia di Perugia, 2 provenienti dalla Provincia di Macerata e una 1 proveniente dalla Provincia di Fermo (risultata poi vincitrice);
circostanza rafforzante l’ipotesi che trattasi di mera coincidenza.

4. La particolarità della vicenda costituisce giusta causa per la compensazione delle spese di lite.

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