TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-05-04, n. 200900297
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N. 00297/2009 REG.SEN.
N. 00470/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 470 del 2008, proposto da:
Technital Spa, Italferr Spa, Sintagma Srl, Idroesse Infrastrutture Spa, rappresentate e difese dall'avv. F M, con domicilio eletto presso l’avv. B B, in Trieste, via Ginnastica 24;
contro
Autorita' Portuale di Trieste, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
nei confronti di
Acquatecno Srl, Dam Spa Studi Ricerche e Progetti, Progetti e Ambiente Spa, C. &T. Engineering Srl, Geosyntech Srl, rappresentate e difese dagli avv. Luca Albanese e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Donota 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera dd. 18.8.2008;della nota A.P.T. dd. 11.8.08, della nota A.P.T. dd. 23.9.08;del verbale interno della seduta della Commissione aggiudicatrice dd. 8.7.08;del verbale di gara dd. 21.7.08 n. 2;del verbale di gara dd. 21.7.08 n. 3;del verbale di gara dd. 5.8.08;della nota interna dd. 12.8.08;per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l'Autorità Portuale di Trieste ed il costituendo raggruppamento parte controinteressata, nonchè per la condanna al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Trieste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquatecno Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dam Spa Studi Ricerche e Progetti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Progetti e Ambiente Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di C. &T. Engineering Srl;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Geosyntech Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/03/2009 il dott. R D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Società, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo R.T.I., espone di aver partecipato ad una gara - a procedura aperta - per la scelta del soggetto cui affidare il servizio di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza per la progettazione della “Piattaforma Logistica da realizzarsi tra lo Scalo Legnami e l’area ex-Italsider” di cui al progetto A.T.P. n. 1563.
L’affidamento doveva avvenire all’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lg. 163/06.
In particolare, per quanto qui rileva, la lex specialis della gara prevedeva due regole: che venisse presentata - da parte di tutti i soggetti obbligati - la dichiarazione “di non trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lg. 163/06”;e che la capacità tecnica doveva essere comprovata con “certificati di avvenuta esecuzione con buon esito” relativi a servizi resi “nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, e, quindi, compresi tra il 15.9.08 al 15.9.98.
1.1. - Quanto al primo aspetto, secondo la ricorrente, contrariamente a quanto prescrive la lex specialis, che richiede le dichiarazioni (per le società di capitali) di “tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico”, non sono stati dimesse, da DAM s.p.a., le dichiarazioni del Direttore Tecnico (Turbolente) e degli Amministratori muniti del potere di rappresentanza (del Prete e Guerrini);quanto a Progetto Ambiente s.p.a. mancherebbero le dichiarazione del Direttore Tecnico C e dei procuratori, dotati di potere di rappresentanza, F, C e G. Anche C &T. Engineering s.r.l. ha omesso la dichiarazione dell’Amministratore Delegato C.
1.2. - Per quanto concerne invece il limite dei dieci anni, per la documentazione della capacità tecnica, la ricorrente precisa che DAM s.p.a. ha dichiarato (per la categoria IV B, ove l’importo minimo obbligatorio era di € 6.325.200,00) un importo di € 5.790.612,61, derivante dalla somma di tre servizi:
a) progetto Tranvia urbana Torrente Gazzi/Annunziata per un importo di € 3.292.553, 47 (computato in toto)
b) opere specialistiche per in nuovo scalo ferroviario di Mancasale, per un importo di 748.059 (computato in toto)
c) completamento ferrovia locale Bari/Bitritto, per un importo di € 1.750.000, computato per la metà.
Orbene, il primo servizio non poteva essere preso in considerazione, in quanto effettuato (come risulta dal certificato rilasciato da Systra, in atti) nel periodo giugno 1997 - gennaio 1998, quindi in epoca precedente al decennio di riferimento indicato negli atti di gara, che va dal 15.9.08 al 15.9.98.
La ricorrente contesta (con diverse argomentazioni) il riconoscimento anche di altri servizi e importi dichiarati, ma, ai fini che qui rilevano, sarebbe sufficiente l’eliminazione del servizio relativo al “progetto Tranvia urbana Torrente Gazzi/Annunziata”, perché l’aggiudicataria non risulti in possesso del prescritto requisito di capacità tecnica.
1.3. - I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) violazione dell’art. 38 del D.Lg. 163/06.
Violazione del paragrafo III.