TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-01-27, n. 202300114
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di Amministratore Unico della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento di diniego al rilascio del titolo di polizia per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi adottato dal Questore della provincia di Reggio Calabria il 27.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Questore di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di autorizzazione di polizia per il commercio di oro da investimento e industriale ai sensi dell’articolo 127 del T.U.L.P.S. presentata dalla ricorrente il 24.05.2022 in qualità di amministratore unico della -OMISSIS-, attività esercitata anche con la rappresentanza del coniuge nel Comune di Reggio Calabria-frazione Gallico.
2. Premesso che la stessa autorizzazione, così come per altro analogo esercizio di titolarità della ricorrente, era già stata negata in passato con provvedimenti ritenuti legittimi da questo TAR per l’assenza del requisito della buona condotta (art.11 TULPS) essendo pendenti a carico della medesima e del coniuge due procedimenti penali, uno per ricettazione (648 c.p.) e l’altro per falsità in scrittura privata (484 c.p.), il Questore fondava il nuovo diniego sulla base di una duplice serie di circostanze ostative: a) la sentenza n. -OMISSIS-/22 dell’11.02.2022 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva prosciolto la ricorrente dal reato di cui all’art. 484 c.p. per intervenuta prescrizione (il procedimento per il reato di ricettazione era già stato precedentemente archiviato) e b) le nuove controindicate frequentazioni riscontrate a carico della medesima ricorrente e dei suoi familiari.
Il Questore ha richiamato anche le finalità preventive di tutela della collettività al fine di evitare pericoli di abuso dell’autorizzazione richiesta, attinente ad un settore di estrema delicatezza che proprio per tale natura esige la massima serietà