TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-08-16, n. 202105515

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-08-16, n. 202105515
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105515
Data del deposito : 16 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2021

N. 05515/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00693/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Napoli Cat.-OMISSIS-/2012/Imm/2^Sez/ Din/GBR / -OMISSIS-del 02.04.2012, notificato il 19.11.2018, di diniego di rinnovo pse per lavoro autonomo, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, tenutasi da remoto, R V e udito per la parte ricorrente l’avv. Migliaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, presente in Italia dal 2002, otteneva il primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, titolo poscia rinnovato per il medesimo motivo.

1.1. In data 23.8.2010 veniva rilasciato in suo favore il titolo di lavoro autonomo, con scadenza al 23.8.2011.

1.2. In data 17.8.2011, indi, il ricorrente chiedeva il rinnovo del ridetto titolo di soggiorno con assicurata n.-OMISSIS- del 17.8.2011: la richiesta era acquisita dalla Questura di Napoli con pratica n.11NA028995.

1.3. Con provvedimento del 19 novembre 2018 il Questore di Napoli rigettava la istanza di rinnovo, tenuto conto della valenza ostativa rivestita dalla sentenza penale di condanna a mesi tre di reclusione e ad € 150 di multa, inflitta ad esso ricorrente in data 12.10.2010 dal Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il successivo 05.03.2011, per i reati di “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS- ex artt. -OMISSIS-, -OMISSIS-, comma 2, c.p.;
fatti commessi in Napoli l’1 dicembre 2005.

1.8. Avverso tale diniego, indi, insorgeva avanti questo TAR il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione e falsa applicazione di legge (articoli 4, co.3, e 5, co.5, d.lgs.286/98) e eccesso di potere (travisamento fatti e ragioni giuridiche - carenza di motivazione - violazione del giusto procedimento - mancato bilanciamento con durata decennale del soggiorno - ingiustizia manifesta), atteso che i fatti oggetto della condanna valorizzata dalla Autorità –in quanto commessi nel 2005- non potrebbero determinare alcun effetto irrimediabilmente ostativo, atteso che in allora i reati di cui agli artt. -OMISSIS- e -OMISSIS- c.p. non sarebbero stati sussumibili nel novero di quelli ostativi, ciò che è di poi avvenuto solo con legge successivamente entrata in vigore;
d’altra parte, la assenza di pericolosità sociale del ricorrente sarebbe vieppiù confermata dalla pronuncia di estinzione del reato di che trattasi;
illegittimo, di poi, sarebbe stato il contegno della Amministrazione che, pure all’uopo compulsata dal ricorrente nel 2017, non avrebbe provveduto a rivalutare la situazione del ricorrente “all’attualità”, tenuto anche conto del lungo tempo intercorso tra la istanza di rinnovo e la emanazione del provvedimento conclusivo.

1.8. Si costituiva la intimata Amministrazione, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.9. La causa, al fine, passava in decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza del 20 luglio 2021, tenutasi da remoto.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato, sulla scorta delle statuizioni già rese in fattispecie analoga da questa Sezione (

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi