TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-04-03, n. 201800491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-04-03, n. 201800491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800491
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00577/2013 REG.RIC.

N. 00491/2018 REG.SEN.

N. 00577/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2013, proposto da -OSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A V D, M T, A G, C D C e F F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A V D in Bari, via A. Gimma, 147;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato d Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto di rigetto avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art.88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Bari il 18 gennaio 2013 e notificato al sig. -OSIS-il 7 febbraio 2013;

- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota depositata in data 9.2.2018, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4 e 85, comma 9 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell'udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che in data 9.2.2018, i difensori del nominato in epigrafe hanno depositato atto di rinuncia al ricorso non notificato, rappresentando che l’attività è ormai cessata;

Ritenuto che ad avviso del Collegio è configurabile nel caso di specie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84, comma 4 cod. proc. amm., più propriamente una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa, che, pertanto, va definita con una pronuncia in rito, compensando interamente tra le parti le spese di lite, sussistendone giuste ragioni;

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