TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201403058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2014-11-25, n. 201403058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201403058
Data del deposito : 25 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01809/2014 REG.RIC.

N. 03058/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01809/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. G I, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo e l’Istituto comprensivo statale “Emanuele Aorte” di Altofonte (PA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'ottemperanza

- del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-resa dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione Prima, in data 22.11.2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore il primo referendario M C;

Uditi alla camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con sentenza n. -OMISSIS-del 22.11.2012, resa da questo Tribunale, è stato accolto il ricorso, promosso dall’odierna istante, tendente ad ottenere in favore della figlia (minore disabile grave) l’assegnazione dell’insegnante di sostegno secondo il rapporto ivi specificato;
nonché, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese legali, oltre gli oneri accessori come per legge.

La sentenza è stata notificata in data 16.09.2013 con formula esecutiva, ma l’intimata amministrazione scolastica - pur avendo provveduto ad assegnare alla minore un insegnante di sostegno secondo quanto previsto, nonché a corrispondere il risarcimento e le spese legali - non ha corrisposto il contributo unificato, né gli interessi legali sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno.

Conseguentemente l’interessata ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, chiedendo l’esecuzione dell’indicata sentenza per le parti non eseguite, e la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Ministero;
nonché, la condanna al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

B. – Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 il ricorso è stato posto in decisione su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale.

D. – Il ricorso è fondato.

D.1. – La decisione, della cui esecuzione si controverte, comporta per il resistente Ministero dell’Istruzione, oltre all’obbligo di assegnare l’insegnante di sostegno secondo il rapporto previsto, anche l’obbligo di corrispondere:

1) una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni, quantificato in via equitativa, in € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, a far data dall’inizio dell’anno scolastico e sino all’effettiva assegnazione dell'insegnante;

2) le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge.

A tale obbligo il Ministero si è parzialmente sottratto, in quanto, pur avendo assegnato l’insegnante di sostegno e corrisposto le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni e spese legali, non risulta avere corrisposto alla parte ricorrente né il contributo unificato, né gli interessi sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Con riferimento alla refusione del contributo unificato, va richiamato l’art. 13, co. 6 bis, del d.P.R. n. 115/2002, il quale dispone che “ Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi…(omissis)…L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizi. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza ”.

In base al chiaro tenore letterale della disposizione, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di disporne la compensazione, ovvero di liquidarne autonomamente l'ammontare (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 625;
Sez. V, 13 gennaio 2014, n. 68;
Sez. III, 2 agosto 2011, n. 4596).

Nel caso di specie, per un verso, è documentato il passaggio in giudicato della sentenza, di cui si chiede l’esecuzione (v. certificazione allegata al ricorso);
per altro verso, dalla lettura della sentenza n. -OMISSIS-si evince che il Tribunale ha condannato la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, oltre oneri accessori come per legge (v. punto e) del dispositivo), con evidente intenzione di includere nell’importo da liquidare anche il rimborso del contributo unificato.

Ed è, infine, documentato che parte ricorrente ha effettuato il relativo versamento per l’importo complessivo pari a € 600,00 (v. attestazione di avvenuto versamento del contributo unificato, allegata al ricorso).

Il resistente Ministero dovrà, pertanto, corrispondere la somma versata dalla parte ricorrente a titolo di contributo unificato, pari a € 600,00 (euro seicento/00).

D.2. – Devono anche essere corrisposti, sulle somme liquidate nella predetta sentenza a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – e quantificate nella determinazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XV, Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, prot. AOOUSPPAREG.UFF. 4424/usc del 05.05.2014, in atti - anche gli interessi legali sulla somma liquidata, quale emolumento accessorio dovuto ex lege , da computarsi a far data dalla pubblicazione della sentenza n. -OMISSIS-, e fino alla data dell’intervenuto pagamento.

D.3. – Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di adottare ogni atto necessario per la corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle somme appena indicate, in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-resa da questa Sezione.

Nel caso il Ministero non provveda, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, agli adempimenti legati all’esecuzione della stessa, si nomina Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Palermo, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima struttura, affinché dia corso all’espletamento dei predetti adempimenti nel successivo termine di sessanta (60) giorni;
con onere per la relativa attività a carico del resistente Ministero.

E. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte ricorrente e a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, il quale ha dichiarato di non avere percepito alcun compenso;
dette spese devono, invece, dichiararsi irripetibili nei confronti dell’istituto scolastico intimato.

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