TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-06-04, n. 202005961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-06-04, n. 202005961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005961
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2020

N. 05961/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12127/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12127 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Zaro S.r.l. e Gisa S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati C M, A S, G T, M S e A R, elettivamente domiciliate in Roma, piazza San Bernardo 101, presso lo studio dell’avv. G T;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R R, dell’Avvocatura dell’ente, presso la sede della quale, in via del Tempio di Giove, 21, è elettivamente domiciliata



per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

della nota prot. n. 68530 del 25.07.13 avente ad oggetto la disdetta della concessione demaniale permanente rilasciata per il locale sito in Piazza Madonna dei Monti n. 5 in conseguenza della revisione e integrazione del nuovo Piano di Massima Occupabilità approvato con deliberazione n. 1/2012;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l’annullamento:

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma I, prot. n. CA/721/2019, notificata a mezzo p.e.c. in data 07.03.2019, recante “Chiusura ex lege n. 94 del 15 luglio 2009, art. 3,comma 16, dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed immediato ripristino dello stato dei luoghi nei confronti della Zaro s.r.l. e p.e. Battista Silvana… per il locale sito in Piazza Madonna dei Monti 5… (Ordinanza Sindacale n. 258/2012), adottata a seguito del VAV della Polizia di Roma Capitale n.14160088875 del 6.10.2018 per ritenuta abusività dell'OSP concessa nello spazio antistante il locale, verbale illegittimo sospeso dall'A.G.O. (Giudice di Pace di Roma), e pertanto privo, allo stato, di qualsiasi effetto con decreto cautelare in data 15.11.2018, confermato con ordinanza del 29.11.2018 emessa in contraddittorio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio le società ricorrenti, esercenti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in un ristorante ubicato in Roma, in Piazza Madonna dei Monti 5, impugnavano la nota n. 68530 del 25 luglio 2013, con la quale il Comune di Roma ha invitato la Zaro s.r.l. a presentare una nuova domanda di occupazione di suolo pubblico (d’ora innanzi Osp) secondo i criteri della deliberazione della Giunta comunale n. 278 del 4 ottobre 2012, con la quale è stato revisionato e integrato il PMO di Piazza Santa Maria dei Monti approvato con del. G.C. n. 1/2012, comunicando, contestualmente, la disdetta dell’occupazione medesima in caso di mancata presentazione.

Impugnavano altresì le citate delibere di Giunta nn. 1/2012 e 278/2012 e la scheda di piano alle stesse allegata.

Le ricorrenti premettevano, in fatto, che la Gisa era titolare di una concessione di Osp per 72,35 metri quadrati, relativa ad una superficie posta ad angolo tra Piazza Santa Maria dei Monti e Via degli Zingari (quest’ultima non sottoposta a vincolo), con riferimento alla quale, nel 2007 e a seguito dell’approvazione di un nuovo “Piano per la massima occupabilità di suolo pubblico nelle aree del centro storico” il Comune di Roma aveva emanato un provvedimento con il quale aveva chiesto alla Zaro s.r.l. (subentrata nella concessione), di adeguarsi al nuovo Pmo.

Rappresentavano poi come l’efficacia di tale atto, oggetto di un ricorso giurisdizionale tuttora pendente, fosse stata sospesa in forza di pronuncia cautelare dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 4331/2008), a seguito della quale l’amministrazione comunicava alla società che, nelle more del giudizio, era legittimata a occupare il suolo pubblico in conformità della originaria concessione (nota n. 11271 del 14 febbraio 2011).

Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti articolavano i seguenti motivi di doglianza:

I. Eccesso di potere per violazione di legge. Violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/00 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e degli artt. 16 e 25 dello Statuto del Comune di Roma, relativi alle competenze del Consiglio e della Giunta Comunale. Incompetenza. Violazione del procedimento.

Le delibere di Giunta nn. 1/2012 e 278/2012 sarebbero viziate da incompetenza, atteso che l’adozione del Piano di massima occupabilità sarebbe stata di competenza del Consiglio comunale, trattandosi di un atto di programmazione e pianificazione.

Pur volendo ammettere una astratta delegabilità della competenza, mancherebbe, nel caso in esame, un atto espresso di delega da parte del Consiglio, nonché la nomina, ad opera dello stesso, della Commissione a tale compito deputata.

Ulteriore profilo di incompetenza deriverebbe dalla circostanza che, mentre il Piano del 2006 era stato redatto dalla Commissione per la massima occupabilità, le delibere gravate sono state redatte da una Commissione di revisione e integrazione, indebitamente nominata dal direttore dell’Ufficio città storica.

Le criticità in punto di competenza, del resto, sarebbero state evidenziate in alcuni verbali della medesima Commissione di revisione e integrazione.

II. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 (Disposizioni transitorie e finali) punti 10 e 11 della deliberazione del c.c. n. 1109/05. Carenza dei presupposti.

Per l’istituzione di una nuova Commissione sarebbe stata necessaria l’investitura consiliare.

III. Violazione di legge. Violazione l.n. 180/11 e, segnatamente, dell’art. 6, relativo alle “procedure di valutazione” dell’impatto delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In violazione della richiamata disposizione, nessuna valutazione degli effetti sulle imprese del “Piano di massima occupazione” sarebbe stata operata dalla Giunta o dalla Commissione di revisione o integrazione.

Nell’adozione dell’atto, inoltre, non si sarebbe fatto uso dei criteri di proporzionalità e gradualità, atteso che non risulta valutato l’impatto del nuovo Piano sulle società ricorrenti, costrette, dai più ristrettivi limiti introdotti, a un significativo ridimensionamento e a una corrispondente contrazione del volume di affari, con contestuale lesione dell’affidamento in queste ingenerato dalla significativa risalenza dell’originaria concessione.

IV. Violazione di legge. Violazione regolamento regionale Lazio 19/01/2009 n. 1, segnatamente dell’art. 2 della l.n. Lazio 29 novembre 2006, n. 21. Violazione del principio di affidamento.

Il piano approvato con la delibera n. 278/2012, in violazione delle norme regionali richiamate, non avrebbe preservato le esigenze di continuità e sviluppo delle attività produttive presenti sulla Piazza.

V. Eccesso di potere per contrasto con precedenti determinazioni amministrative. Contrasto con il protocollo d'intesa tra il Comune di Roma e le Associazioni di categoria del settore dei pubblici esercizi sottoscritto il 6 aprile 2006. Violazione del principio di affidamento.

La delibera n. 278/2012 sarebbe viziata per non aver tenuto conto del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Roma e dalle Associazioni di categoria del settore dei pubblici esercizi il 6 aprile 2006, con il quale l’amministrazione si impegnava a un riesame e a un ampliamento delle aree oggetto di concessione di suolo pubblico.

VI. Violazione dei principi di ragionevolezza dell’azione amministrativa e di non contraddizione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Violazione del principio di affidamento (sotto diverso profilo).

Il nuovo Piano avrebbe preso a suo presupposto il piano 2006 superato da determinazioni amministrative di segno opposto, quali l’approvazione del protocollo d’intesa 2006

VII. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza assoluta di istruttoria. Errore nei presupposti. Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del principio di affidamento (sotto diverso profilo).

Il provvedimento pianificatorio non esternerebbe le ragioni per le quali ha inteso conservare gli assetti definiti con il Piano 2006, a sua volta superato a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa del 2006. L’adozione del nuovo Piano, inoltre, sarebbe avvenuta in assenza della necessaria analisi, senza evidenziare l’interesse pubblico alla riduzione delle osp e senza richiamare eventuali prescrizioni restrittive imposte dalla Soprintendenza. La delibera, infine, in violazione di quanto prescritto dall’art. 2 del regolamento regionale 1/2009, non avrebbe tenuto conto della necessità di conservare i livelli occupazionali.

VIII. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta, violazione del principio di affidamento contrasto con precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, in particolare con l’art. 10, Regolamento Consap, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il titolo concessorio della ricorrente, di durata quinquennale e con scadenza fissata al 31 dicembre 2012, si sarebbe tacitamente rinnovato fino al 2017 in quanto la disdetta non sarebbe stata comunicata trenta giorni prima della scadenza.

IX. Violazione dell’art. 10 bis l.n. 241/1990. Violazione del principio di partecipazione del privato al procedimento amministrativo. Violazione del principio di collaborazione tra amministrazione e privato

L’adozione del provvedimento di revoca non sarebbe stata preceduta dal preavviso di rigetto.

X. Violazione

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