TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202210241

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-07-19, n. 202210241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210241
Data del deposito : 19 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2022

N. 10241/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10989/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10989 del 2021, proposto da L L, A L S, A S, F F G, M S, E R, C M, V B, S A E D F, G G, A M, M L, M G, M A, A B, A L, A C, P B, R M, M D L, P T, A V, M L, A B, R R, A L, P P, Giovanni Maria D'Avossa, P G, C C, M D C, C P, L L, P M S, G B P, E C, G C, S V, D P, L T, G B, R A, Gmpiero De Marzi, Luigi Faiola, Clementina Chiellino, Giovanni Paudice, Gmpiero Panza, Rosario Alterio, Maurizio Marsala, Angela Maria Callari, Antonio Celentano, Emanuele Venezia, Luigi Acanfora, Arrigo Giuseppe Berchio, Michele Cutolo, Marco Cannavicci, Domenico Cucci, Marco Michelazzi, Gnfranco Cosentino, L L, A L S, A S, F F G, M S, E R, C M, V B, S A E D F, G G, A M, M L, M G, M A, A B, A L, A C, P B, R M, M D L, P T, A V, M L, A B, R R, A L, P P, Giovanni Maria D'Avossa, P G, C C, M D C, C P, L L, P M S, G B P, E C, G C, Sigfrido Valenti, D P, L T, G B, R A, Gmpiero De Marzi, Luigi Faiola, Clementina Chiellino, Giovanni Paudice, Gmpiero Panza, Rosario Alterio, Maurizio Marsala, Angela Maria Callari, Antonio Celentano, Emanuele Venezia, Luigi Acanfora, Arrigo Giuseppe Berchio, Michele Cutolo, Marco Cannavicci, Domenico Cucci, Marco Michelazzi, Gnfranco Cosentino, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Sarah Parachini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Cardarelli in Roma, via G. P. Da Palestrina 47;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'Avviso di selezione per il reperimento di 220 medici specialisti per le esigenze delle commissioni mediche di verifica e della commissione medica superiore del MEF ai sensi della direttiva del Ministro n. 27490 del 6 marzo 2015 ... pubblicato il 1 settembre 2021, nella parte in cui (art. 3, capoverso 2, lett. e) preclude la partecipazione al concorso ai medici che alla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità con le disposizioni dell'art. 5, comma 5 della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015, abbiano già stipulato convenzioni con l'Amministrazione per un periodo di sei anni consecutivi, salvo che non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell'ultima convenzione, precisando altresì che la sopravvenienza di tale condizione nel periodo di validità della graduatoria comporta l'automatica decadenza del medico dalla stessa e la risoluzione della convenzione;

dello Schema di convenzione per il conferimento di incarico libero professionale, approvato con il medesimo Avviso ed ad esso allegato, nella parte in cui (i) nelle premesse richiede al candidato la dichiarazione attestante l'assenza di condizioni di inconferibilità dell'incarico, quali stabilite dal punto 3 dell'avviso di selezione, (ii) all'art. 3 prescrive l'obbligo del medico convenzionato di comunicare, con la massima urgenza, il sopravvenire, nel corso dell'efficacia della presente convenzione, di situazioni di in-compatibilità o di condizioni che precludono lo svolgimento dell'incarico, quali stabilite dall'art. 3 dell'Avviso, (iii) all'art. 5 dove prevede quale causa di risoluzione del contratto la violazione da parte del medico degli obblighi sopra riportati;

di ogni atto presupposto e conseguenziale, con particolare ma non esclusivo riferimento (iv) alla direttiva del Ministro Economia e Finanze n. 27490 del 6 marzo 2015, nella parte in cui stabilisce che non è possibile stipulare convenzioni con lo stesso medico per un periodo continuativo superiore sei anni consecutivi e che nell'ipotesi di stipula della convenzione per sei anni consecutivi con lo stesso medico, la partecipazione ad una nuova procedura è con-sentita solo dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell'ultima convenzione;
(v) al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF, adottato con DM 31 marzo 2021 (doc. n. 4), nella parte in cui (pag. 79), richiamando la direttiva MEF n. 27490/15, contempla il criterio di rotazione quale modalità di nomina e selezione dei medici componenti le commissioni, pur nell'ambito di una procedura selettiva aperta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con bando pubblicato in data 1.9.2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto un pubblico “avviso di selezione per il reperimento di n. 220 medici specialisti per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica e della Commissione medica superiore del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della Direttiva del Ministro n. 027490 del 6 marzo 2015”. Gli incarichi messi a concorso sono destinati a essere ripartiti nelle sedi delle Commissioni indicate nel prospetto allegato al medesimo avviso, in base alla specializzazione medica posseduta, da cui si evince che la copertura delle posizioni anzidette riguarda, oltre alla Commissione medica superiore (per 20 medici), tutte le Commissioni Mediche di Verifica che operano presso le Ragionerie territoriali del Ministero aventi sede nei Capoluoghi di regione per i rimanenti 200 posti.

L’avviso prevede che ogni interessato è tenuto a presentare la propria candidatura in relazione ad una sola Commissione medica di verifica o superiore e a partecipare in relazione ad una sola specializzazione medica tra quelle indicate.

L’avviso all’art. 3, in attuazione di quanto previsto nella Direttiva ministeriale n. 27490/2015, stabilisce che “non possono partecipare alla selezione … e) i medici che alla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità alle disposizioni di cui dall’art. 5, comma 5, della Direttiva n. 27490 del 6 marzo 2015 del Ministro dell’economia delle finanze, abbiano già stipulato convenzioni con l’Amministrazione per un periodo di sei anni consecutivi, salvo che non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di scadenza dell’ultima convenzione. Gli intervalli temporali necessari al perfezionamento delle procedure amministrative per il rinnovo di un incarico non saranno considerati interruttivi della consecutività dei periodi di convenzionamento del medico in Commissione medica di verifica/Commissione medica superiore”.

Inoltre, sempre all’art. 3, specifica che “il sopravvenire delle sopra citate condizioni nel periodo di validità della graduatoria comporta l’automatica decadenza del medico dalla stessa e la risoluzione della convenzione”.

Gli odierni ricorrenti sono medici specialisti in varie discipline e, avendo in passato stipulato una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze quali componenti delle Commissioni mediche di verifica e/o Commissione medica superiore, si trovano in una delle fattispecie preclusive della loro partecipazione al concorso delineate nell’art. 3 dell’avviso.

Nella loro qualità di medici specialisti hanno comunque presentato domanda di partecipazione alla selezione di cui all’avviso indicando la sede di destinazione dell’incarico di rispettivo interesse e attestando lo svolgimento dell’incarico di componente di Commissione medica per oltre sei anni, ovvero di essere in procinto di compiere il sessennio, ovvero ancora di avere svolto il predetto incarico per più di sei anni ma con significative interruzioni tali da determinare soluzione di continuità avendo già sottoscritto convenzioni con il MEF per 6 anni consecutivi oppure maturando tale circostanza ovvero di essere in procinto di compiere il sessennio, ovvero ancora di avere svolto il predetto incarico per più di sei anni ma senza la significativa interruzione prevista dall’avviso.

Trovandosi nella situazione di esclusione ivi descritta, hanno impugnato l’avviso di selezione, direttiva del Ministro Economia e Finanze n. 27490 del 6 marzo 2015, lo schema di convenzione ed il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze dinanzi a questo Tribunale, affidando il ricorso a due motivi.

Con il primo motivo si contestano le clausole ostative alla partecipazione alla selezione, contenute nell’art. 3 dell’avviso, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost. e del principio di favor partecipationis. Si afferma che sarebbe stata prevista una “misura intrinsecamente illegittima in quanto derogatoria del principio del pubblico concorso aperto, trasparente e meritocratico ex artt. 51, comma 1 e 97, comma 4 Cost., adottata in assenza del necessario presupposto normativo di rango primario”. Si lamenta, inoltre, la contraddittorietà dell’opera amministrazione nella parte in cui ha, nonostante la previsione delle clausole di esclusione, ritenuto di valorizzare comunque la pregressa esperienza professionale con la previsione di un punteggio in relazione ai pregressi incarichi ricoperti sempre nelle Commissioni mediche. Inoltre, si contesta l’applicazione del criterio di rotazione costituito, in caso di convenzionamento sessennale col MEF, dall’interruzione dell’incarico per “almeno tre anni dalla data di scadenza dell’ultima convenzione”, ritenuto non applicabile alla fattispecie che si caratterizza per la natura “aperta” della procedura, analogamente a quanto avviene nelle procedure ad evidenza pubblica di affidamenti dei contratti dove non sarebbe possibile “escludere dal confronto selettivo comparativo il fornitore uscente”, a meno che non si operi nell’ambito degli appalti sotto-soglia.

Con il secondo motivo si contesta la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 mancando un’adeguata motivazione volta ad approfondire le ragioni a sostegno di una clausola escludente così restrittiva e gravosa. Sotto altro profilo si osserva che “la causa di incompatibilità introdotta ex novo nell’ordinamento” (tale da “precludere l’accesso e/o la permanenza nell’incarico dei medici già titolari di incarichi continuativi”) non troverebbe fondamento né nella Direttiva n. 027490 del 2015, né legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), né nei Piani triennali di lotta alla corruzione adottati dall’amministrazione e richiamati nell’avviso (

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi