TAR Napoli, sez. II, sentenza 2018-05-30, n. 201803559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2018-05-30, n. 201803559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803559
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2018

N. 03559/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02222/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2009, proposto da
G N, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio A Capotorto in Napoli, Centro Direz. Is E/2 Sc. A;
Nuova Edilizia S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio A Capotorto in Napoli, Centro Direzionale Is.C2, Scala A;

contro

Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio, 8;

per l'annullamento

-del verbale prot. n. 1324 del 26/02/2009 recante l'accertamento dell'inottemperanza alla ordinanza di demolizione n. 157 del 21/10/2008;

-dell’ordinanza di demolizione n. 157/2008 del Comune di Palma Campania con cui si ingiunge ai ricorrenti di provvedere, entro il termine di giorni 90, alla eliminazione o rimozione di tutte le opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palma Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 09.04.2009 il sig. G N, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Nuova Edilizia S.r.l., invoca l’annullamento degli atti in epigrafe indicati lamentando:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 R.D. 17.08.1907 n° 642 - violazione e falsa applicazione art. 145 c.p.c. – nullità/inesistenza/inefficacia dei provvedimenti impugnati - violazione e falsa applicazione artt. 21 bis e septies L. 07.08.1990 n° 241 - violazione e falsa applicazione artt. 31 e seguenti D.P.R. 06.06.2001 n° 380 - violazione e falsa applicazione artt. 1 e seguenti L. 07.08.1990 n° 241 - eccesso di potere - violazione del giusto procedimento - inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto - inesistenza di istruttoria - irrazionalità - illogicità - ingiustizia manifesta;

- Violazione art. 3, 24, 97 e 113 Costituzione - violazione art. 3 comma 4 L. 07.08.1990 n° 241;

- Inapplicabilità artt. 31 e 32 D.P.R. 06.06.2001 n° 380 -violazione e falsa applicazione art. 34 D.P.R. 06.06.2001 n° 380 - violazione e falsa applicazione art. 3 L. 07.08.1990 n° 241 - eccesso di potere - inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto - inesistenza di istruttoria - difetto di motivazione - irrazionalità - illogicità - ingiustizia manifesta - sviamento - arbitrarietà - travisamento dei fatti - sproporzione -mancata ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

-Violazione e falsa applicazione artt. 31, 32, 34 e 36 D.P.R. 06.06.2001 ed 380 - eccesso di potere - inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto - inesistenza di istruttoria - violazione del giusto procedimento di legge - difetto di motivazione -mancata ponderazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti - irrazionalità - ingiustizia manifesta - illogicità – sproporzione;

- Illegittimità derivata.

Espongono, in particolare, i ricorrenti di avere edificato nel Comune di Palma Campania, alla Via provinciale Palma - Piazzolla, sul suolo censito in Catasto al Foglio 3, partita 62, un fabbricato per civili abitazioni, costituito da n° 6 appartamenti e box pertinenziali, giusta Permesso di Costruire n° 39/2003 rilasciato il 22.05.2003, e di avere appreso solo per caso dell’esistenza del verbale prot. n° 1524 del 26.022009 di constatazione di inottemperanza all'ordinanza di ingiunzione a demolire n° 137/2008, nonchè dell'esistenza della predetta ordinanza, datata 21.10.2008, - richiamata ed acclusa al verbale stesso – mai conosciuti dai ricorrenti medesimi, in quanto notificati a soggetto già da tempo non più legale rappresentante della Società ricorrente, e relative ad alcune opere asseritamente eseguite in difformità rispetto al citato permesso di costruire n° 39/2003.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palma Campania eccependo la tardività e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 22.05.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interessi, così riqualificata la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal sig. G N, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Nuova Edilizia S.r.l., depositata agli atti del giudizio in data 18.05.2018, ma non regolarmente notificata alle altre parti del giudizio.

Quanto al governo delle spese di lite, avuto riguardo ad ogni circostanza del giudizio e al comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per dichiararle integralmente compensate tra le parti costituite.

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