TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400166
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Testo completo
Pubblicato il 12/11/2024
N. 00166/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00068/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 68 del 2024, proposto dalla Società Semplice Agricola Lares, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C e G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ledro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
- Lemberger Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ,
- R M,
rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento notificato in data 26.03.2024, con cui il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ledro non ha accolto la domanda di permesso di costruire presentata dalla società ricorrente in data 01.08.2023 per la ristrutturazione edilizia, con ricostruzione tipologica, di un edificio diruto di proprietà della società ricorrente medesima, ubicato nel Comune di Ledro, località Palò, in Val Concei;
- se interpretato in modo lesivo, del parere del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento n. S013/2024/1.2-2010-85/FDS-CB,
- nonché di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ledro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Semplice Agricola Lares, ricorrente, è proprietaria delle pp.ff. 3232 e 3233 e pp.ed. 290/1 e 289, C.C. Lenzumo, situate nel Comune di Ledro, Val di Concei località Palò. L’area è classificata dal vigente P.R.G. del Comune di Ledro come “ zona agricola di pregio ”, soggetta a vincolo paesaggistico – ambientale e dunque inedificabile, se non per funzioni agricole ed in presenza di determinati presupposti. Ivi sono presenti tracce di un muro perimetrale appartenenti ad un edificio preesistente, allo stato completamente crollato, insistente in corrispondenza delle particelle edificiali identificate nel catasto attuale quali pp.ed. 289 e 290/1 C.C. Lenzumo.
2. La ricorrente avviava il procedimento per la realizzazione del progetto di ricostruzione tipologica dell’edificio preesistente in pp.ed. 289 e 290/1 presentando, dapprima, la richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Comunità Alto Garda e Ledro, con esito favorevole giusta autorizzazione del 18.07.2023. Quindi, in data 01.08.2023, chiedeva al Comune di Ledro, ai sensi dell’art. 107, comma 2, della l.p. n. 15 del 2015, il permesso di costruire per la ristrutturazione mediante ricostruzione tipologica delle pp.ed. 289 e 290/1. In particolare, provata la pianta dell’edificio alla luce delle mura perimetrali rimaste in sito ed in assenza di rimanenze edilizie quanto alle strutture verticali e copertura nonché di immagini storiche a testimonianza dell’aspetto del fabbricato preesistente, era dimostrata l’esistenza e la consistenza dell’edificio diruto nella relazione tecnica a corredo del progetto attraverso il richiamo a documenti storici (catasto storico e atti notarili di compravendita e cessione registrati all’inizio del XX secolo). Più in dettaglio, per l’identificazione del volume e della consistenza originaria dell’edificio, la relazione procedeva con un’indagine tipologica analizzando gli edifici esistenti nella zona che potessero essere ricondotti nella descrizione riportata negli antichi documenti notarili (ossia mediante l’analisi di “ edifici limitrofi riconducibili alla medesima tipologia edilizia del fienile ”) in modo da poterne desumere altezze e consistenze materiche ed allegando allo scopo fotografie di altri edifici.
3. Il Comune di Ledro, in data 06.09.2023, chiedeva l’integrazione della documentazione fotografica e tecnica dell’edificio crollato ritenendo la documentazione descrittiva previamente depositata insufficiente “ a definire con precisione l’altezza dell’edificio per definire il volume esistente all’epoca” nonché le caratteristiche tipologiche.
4. La ricorrente rispondeva in data 6.12.2023 con una relazione integrativa della documentazione presentata, corredandola di un parere legale. In particolare, nella relazione integrativa precisava ulteriormente il proprio intendimento di avvalersi della disposizione dell’art. 107, comma 2, della l.p. n. 15 del 2015 ritenendo sussistenti i presupposti ivi previsti per il conseguimento del titolo edilizio finalizzato alla ristrutturazione mediante ricostruzione tipologica dell’edificio rurale diruto, confermandone l’identificazione mediante il riferimento alla documentazione storica reperita. Oltre a quanto già illustrato nella relazione originaria, dalla descrizione dell’edificio risultante dagli atti notarili storici (costituita dalla seguente dicitura: “ con metà fienile coperto e paglia consistente di stalla, e di due avvolti ”) e dalla legenda della planimetria catastale di primo impianto del catasto storico austroungarico, datato 1859, che classifica l’edificio come edificio agricolo in pietra, attraverso un “ percorso logico e tipo-logico ” operato mediante lo studio di materiali e tecnologie costruttive locali, concludeva nel senso che la “ struttura dovesse essere realizzata su due piani, un piano terra ed un sottotetto praticabile ”, dando così ragione del progetto di ricostruzione tipologica presentato.
5. Il Comune in data 10.01.2024 chiedeva un parere al Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento quanto all’applicazione della citata disposizione provinciale, reso in data 08.02.2024 e, sulla scorta dello stesso, in data 26.02.2024, inoltrava alla ricorrente il preavviso di diniego del titolo edilizio, in ragione del fatto che la documentazione storica probante presentata non era ritenuta idonea a comprovare la consistenza dell’edificio perduto. A tale nota faceva riscontro la presentazione di controdeduzioni da parte della società Lares, in data 06.03.2024, attraverso il legale di fiducia, secondo le quali il parere provinciale correttamente inteso confermava la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 107, comma 2, l.p. n. 15 del 2015.
6. Ciononostante, il Comune di Ledro emetteva l’atto di diniego del permesso di costruire, in data 26.03.2024, in ragione della confermata valutazione di inidoneità della documentazione prodotta a fornire la prova della consistenza originaria dell’edificio da ricostruire.
7. Pertanto, la società Lares notificava al Comune di Ledro ed alla Provincia Autonoma di Trento il ricorso in esame, depositato in data 27.05.2024, impugnando il diniego del permesso di costruire unitamente al parere provinciale, quest’ultimo gravato solo se interpretato in termini lesivi per la ricorrente.
Il primo motivo di ricorso deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 107 della l.p. n. 15 del 2015, nonché l’eccesso di potere sotto i particolari profili della “ carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità, e dell’irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione ”. In particolare, la società ricorrente, muovendo dalla definizione di ristrutturazione edilizia risultante dall’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001, prospetta l’interpretazione dell’art. 107, comma 2, della l.p. n. 15 del 2015, quale risulterebbe anche dal parere acquisito dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, secondo la quale la dimostrazione dell’originaria consistenza dell’edificio diruto può avvenire con una pluralità di documenti probatori, e dunque con combinazione di elementi da valutare caso per caso (presenza di elementi perimetrali, documenti storici o fotografici). In particolare, in tesi della società Lares, la “ forma ” di cui in parola nella disposizione provinciale non fa alcun specifico riferimento al volume, ma richiede solo che l’edificio sia identificato nella sua forma originaria con sufficiente adeguatezza, ed in tal senso nel precitato articolo di legge la documentazione storica è prevista come alternativa a quella fotografica, coerentemente con quanto disposto nel parere provinciale. Il Comune, invece, pretenderebbe l’esatta dimostrazione dell’altezza e del volume del fabbricato diruto, impossibile nel caso di specie trattandosi di edificio crollato da molto tempo. La ricorrente ribadisce che la documentazione storica presentata a corredo dell’istanza di titolo edilizio, unitamente alle tracce di muro perimetrale che ne evidenziano il sedime, hanno dato prova attendibile della consistenza originaria del manufatto.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità, e