TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-03-11, n. 202404919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-03-11, n. 202404919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404919
Data del deposito : 11 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2024

N. 04919/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10048/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10048 del 2014, proposto da
C C e B C, rappresentate e difese dall'avvocato P D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dell'Orso, 74;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

A) del decreto n. 140 del 2 aprile 2014, notificato alle ricorrenti in data 22 maggio 2014, con il quale si dispone “ - di annullare per le suindicate ragioni il pregresso Decreto di restituzione delle aree n. di rep. 533 del 27 e contestualmente di disporre, con le modalità che seguono, la restituzione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del possesso delle aree occupate (di cui all'Allegato A) in ottemperanza all'Ordinanza Commissariale n. 276 del 20 luglio 2005 e successive integrazioni ”; - di avviare le procedure per la corresponsione delle indennità di occupazione spettanti i legittimi proprietari, che saranno determinate con successivo provvedimento ”;

B) della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata a mezzo telegramma alle ricorrenti il 18 luglio 2014 ed avente ad oggetto la convocazione per restituzione delle aree prevista per il 23 luglio 2014, e poi rinviata al 28 luglio 2014;

C) ove e per quanto occorra, del decreto di restituzione aree del 27 giugno 2013 non noto;

D) di ogni altro atto connesso, collegato e/o conseguente comunque lesivo degli interessi e dei diritti delle ricorrenti e da esse non conosciuto;

nonché per la declaratoria

del diritto delle ricorrenti al risarcimento del danno da occupazione illegittima nonché per la realizzata irreversibile trasformazione del bene, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con conseguente condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento in favore delle ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnica Amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento 16 giugno 2006, n. 14486 il Commissario di Governo per la Gestione dell’Emergenza Rifiuti in Campania ha autorizzato l’occupazione d’urgenza di un terreno di proprietà delle sigg. Como, al fine di realizzare gli interventi di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento con l’impianto CDR di Giugliano.

2. Tale provvedimento è stato impugnato da parte delle ricorrenti con ricorso iscritto al r.g. n. 8480/2006 (ricorso del quale, è bene precisarlo fin da ora, le ricorrenti non hanno fatto menzione nell’atto introduttivo del presente giudizio, né nei successivi atti di causa).

3. Con successivo giudizio iscritto innanzi alla Corte d’Appello di Napoli al r.g. n. 2930/2010 le ricorrenti hanno agito per ottenere la condanna dell’amministrazione al pagamento dell’indennità da occupazione legittima (determinata dal giudice adito con sentenza Corte d’Appello di Napoli, I- bis , 8 luglio 2014, n. 3135).

4. Inoltre – tenuto conto che alla disposta occupazione non aveva fatto seguito, nei termini prescritti, il provvedimento di espropriazione – con motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2012 nel giudizio iscritto innanzi r.g. n. 8480/2006, le sigg. Como hanno chiesto a questo Tribunale di condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, medio tempore subentrata all’organo commissariale, alla restituzione delle aree ovvero al risarcimento per equivalente del danno subito per effetto dell’illegittima occupazione delle aree.

5. Con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, Unita Tecnica Amministrativa, 2 aprile 2014, n. 140, notificato in data 22 maggio 2014, l’amministrazione – dopo aver dato atto delle ragioni che giustificavano la restituzione del bene in luogo della sua acquisizione da parte della p.a. – ha provveduto a disporre « la restituzione delle aree occupate » alle sigg. Como e ha avviato « le procedure per la corresponsione delle indennità di occupazioni spettanti ai legittimi proprietari, che saranno determinate, con successivo provvedimento ».

6. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 10048/2014, le ricorrenti hanno impugnato il predetto decreto n. 140/2014 e ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche ex art. 56 c.p.a., sulla base di quattro motivi in diritto.

6.1. Con il primo motivo di ricorso hanno lamentato « l’abnormità del decreto » e ne hanno sostenuto l’illegittimità per « eccesso di potere: illogicità manifesta – perplessità della motivazione – irreversibile trasformazione – difetto di istruttoria – impossibilità di restituzione delle aree – eccesso di potere per sviamento – violazione dell’art. 97. Cost. », evidenziando, in sintesi, che:

- l’amministrazione non avrebbe potuto provvedere alla restituzione dell’area senza prima ripristinare lo status quo ante , ovvero senza allontanare i nomadi che lo occupavano;

- la vandalizzazione/occupazione dei terreni integrava un’ipotesi di “irreversibile trasformazione” del bene;

- le dimissioni del tecnico incaricato della procedura espropriativa non potevano giustificare la retrocessione dell’area.

6.2. Con il secondo motivo hanno contestato l’atto gravato per « violazione e falsa applicazione dell’art. 46, d.p.r. n. 327/2001 – eccesso di potere – erroneità dei presupposti – carenza di legittimazione – travisamento dei fatti », osservando – in sostanza – che l’art. 46 d.p.r. n. 327/2001 riservava esclusivamente al cittadino la facoltà di reclamare la retrocessione del bene ma non consentiva all’amministrazione provvedere sua sponte alla restituzione dello stesso.

6.3. Con il terzo motivo hanno rilevato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e ss. d.p.r. n. 327/2001 – eccesso di potere – erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti – impossibilità di disporre un nuovo trasferimento », notando che nel caso di specie la p.a. non avrebbe potuto provvedere alla retrocessione del bene « mancando nel caso di specie il presupposto fondamentale [ovvero] il trasferimento della proprietà dal privato espropriato all’ente, tale da giustificare … il “nuovo” trasferimento dall’ente al privato, con effetto ex nunc ».

6.4. Con il quarto motivo hanno contestato la decisione della p.a. per « violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e

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