TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-13, n. 202300119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300119
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 00119/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M, L O e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della missiva raccomandata -OMISSIS-, notificata in data 11 ottobre 2022, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nel medesimo giorno, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, adducendo che “Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art.21, della legge 232/1990 (mod. art. 6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001.”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Roma Tuscolano, Atto n. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il cons. F C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’odierno ricorrente espone di aver svolto la propria carriera nella -OMISSIS-, in cui ha prestato servizio con le mansioni di -OMISSIS-, sino al pensionamento, intervenuto, a domanda, in data 2 giugno 2018. Come si evince dal Modello SM5007, elaborato dalla direzione provinciale di Bolzano dell’I.N.P.S., lo stesso, alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato ai fini pensionistici -OMISSIS-. (doc. n. 4 del ricorrente).

2. Il ricorrente, essendo in possesso dei predetti requisiti anagrafici e di carriera, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio ritiene di avere diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio.

3. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio del ricorrente la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. non ha però computato allo stesso i benefici su menzionati (cfr. Prospetto di liquidazione elaborato da Inps Roma Tuscolano Atto n. -OMISSIS- doc. n.3 del ricorrente).

4. Tale circostanza, appurata mediante l’analisi del prospetto di liquidazione del TFS, ha indotto il ricorrente ad avanzare, in data 11 ottobre 2022, alla competente direzione provinciale I.N.P.S. apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 (doc. n.2 del ricorrente).

5. La richiesta di cui trattasi è stata riscontrata con missiva pec inoltrata al ricorrente il medesimo giorno, recante le seguenti considerazioni «Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell’art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n. 472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell’art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del

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