TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-05-20, n. 202403266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-05-20, n. 202403266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403266
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 03266/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04175/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4175 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M, C M, R M, rappresentati e difesi dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio del Sannio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pompea Immacolata Chiavelli, M D S, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta comunale del Comune di San Giorgio del Sannio, n. 58 del 9.6.2022, pubblicata all'albo pretorio dell'ente dal 16.6.2022 al 1.7.2022, mai notificata, con la quale, in relazione alla richiesta di permesso a costruire presentata dai ricorrenti in data 27.9.2021, prot. Suap n. 0012202, per l'edificazione di un fabbricato per civile abitazione da realizzarsi alla via a. Manzoni su lotto di terreno riportato in catasto al foglio 25, particelle 357 - 518 - 520 e 407, è stata denegata la richiesta di "monetizzazione" della superficie da cedere, ex art. 57, comma 7, delle NTA del PUC vigente, nonché di fatto respinto il progetto presentato dai privati;

- di tutti gli atti ivi richiamati, presupposti, conseguenti e/o connessi con quello che precede;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/12/2022:

- della delibera di Giunta comunale del Comune di San Giorgio del Sannio, n. 104 del 27.9.2022, mai notificata, di revoca della delibera n. 58/2022;

- di tutti gli atti ivi richiamati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/3/2023:

- del diniego definitivo prot. n. 16590 del 2.11.2022, mai notificato individualmente ai ricorrenti, con i quali il Comune di San Giorgio del Sannio ha respinto il progetto di edificazione presentato con istanza Suap n. 0012202 del 27.9.2021;

- di tutti gli atti ivi richiamati, precedenti, presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio del Sannio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe ed i successivi motivi aggiunti, gli odierni ricorrenti impugnano:

- la delibera della Giunta comunale del Comune di San Giorgio del Sannio, n. 58 del 9.6.2022, pubblicata all'albo pretorio dell'ente dal 16.6.2022 al 1.7.2022, con la quale, in relazione alla richiesta di permesso a costruire presentata dai ricorrenti in data 27.9.2021, prot. Suap n. 0012202, per l'edificazione di un fabbricato per civile abitazione da realizzarsi alla via a. Manzoni su lotto di terreno riportato in catasto al foglio 25, particelle 357 - 518 - 520 e 407, è stata denegata la richiesta di "monetizzazione" della superficie da cedere, ex art. 57, comma 7, delle NTA del PUC vigente, nonché di fatto respinto il progetto presentato dai privati;

- la delibera di Giunta comunale del Comune di San Giorgio del Sannio, n. 104 del 27.9.2022, di revoca della delibera n. 58/2022;

- il diniego definitivo prot. n. 16590 del 2.11.2022, con il quale il Comune di San Giorgio del Sannio ha respinto il progetto di edificazione presentato con istanza Suap n. 0012202 del 27.9.2021.

Deducono i ricorrenti i seguenti fatti.

I sig.ri Mastromarino sono proprietari di un fondo ubicato in San Giorgio del Sannio, alla via A. Manzoni, identificato al Catasto nel foglio 25, particelle 357, 518, 520 e 407, ed esteso per mq. 1.866,00.

Il fondo confina, tra l’altro, con la particella n. 618 del foglio 25 del medesimo catasto, sulla quale insiste un immobile adibito a civile abitazione in comproprietà dei coniugi De Santis Mario e Chiavelli Pompea Immacolata. Quest’ultima risulta essere parente in linea collaterale di quarto grado (cfr. artt. 75 e 76, secondo comma, del c.c.) dell’attuale Sindaco di San Giorgio del Sannio, Angelo Ciampi: Chiavelli Pompea Immacolata è figlia di Gerarda Ciampi;
Angelo Ciampi è figlio di Antonio Ciampi;
Gerarda ed Antonio Ciampi sono figli del capostipite comune Ciampi Raffaele.

L’intero immobile ricade nella z.t.o. B1 (centro urbano consolidato da ristrutturare) del P.U.C. vigente, ove sono consentiti interventi di nuova edificazione, mediante intervento diretto (cfr. art. 12, delle NTA del PUC), dunque senza necessità di approvazione di alcun PUA, ma sulla base del solo “titolo abilitativo”, ovvero, se funzionale alla realizzazione di opere di urbanizzazione mancanti, a “permesso di costruire subordinato a convenzione”, secondo il disposto dell’art. 28 bis del d.P.R. n. 380/2001.

La disciplina urbanistica applicabile al fondo è dettata dall’art. 57, punto 7, delle NTA, che così recita: “ Per lotti saturi, la cui superficie superi 1500 mq, sono possibili interventi di NE a condizione che sia ceduta al Comune una quantità minima di superficie pari al 40% dell’intero lotto e che la volumetria realizzabile sia calcolata sulla SF residua della parte ceduta all’uso pubblico ”.

Sia l’art.10 dell’Atto di Programmazione degli Interventi 2015/2018 (approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 2015), con precipuo riguardo alla z.t.o. B1, sia l’art. 28 delle NTA del PUC vigente, attribuiscono alla Giunta comunale il potere di disporre, in luogo della cessione del 40% della superficie, il pagamento di una somma in favore dell’Ente (monetizzazione), nei casi in cui l’acquisizione non “ sia ritenuta opportuna … in relazione alla loro estensione, conformazione e localizzazione ” ed a specifici “ programmi comunali di intervento ” (art. 10 API), ovvero con la sola esclusione dei casi “ in cui le aree compensative sono destinate a standard di piano e strade ” (art. 28 NTA del PUC).

Nel rispetto della disciplina urbanistica vigente, i signori Mastromarino hanno, dunque, presentato al Comune una richiesta di permesso a costruire per la realizzazione, sul fondo de quo , di un edificio adibito a civile abitazione.

In particolare, gli istanti hanno calcolato e perimetrato la superficie compensativa da cedere al Comune (mq 747, pari al 40% del lotto), proponendo, in alternativa, “ di conservare l’utilizzo ad uso privato di tali superfici, mediante l’istituto della monetizzazione ” (cfr. Relazione tecnica generale).

Con delibera n. 58 del 09.6.2022, (affissa all’Albo pretorio dal 16.6.2022 al 1.7.2022), la Giunta Comunale di San Giorgio del Sannio ha respinto la richiesta di monetizzazione delle aree da cedere all’Ente.

Nello specifico, l’Organo comunale, pur dando atto che, “ nella zona oggetto di intervento ” non sono presenti “ aree da destinare a verde pubblico attrezzato e parcheggi ”, e ritenendo opportuno “ provvedere alla realizzazione di verde attrezzato e parcheggi nelle particelle n. 357 – 518 – 520 e 407 del foglio 25 ”, ha denegato la richiesta di “monetizzazione” delle superfici da cedere proposta dai sig.ri Mastromarino, deliberando di “ voler acquisire, previo rilascio del permesso di Costruire ai sigg.ri Mastromarino, la superficie compensativa di mq 747,00 ” “ lungo via A. Manzoni per consentire l’accesso diretto dalla sede stradale ”.

Con Delibera di G.C. n 104/2022, del 27.9.2022, il Comune di San Giorgio del Sannio - assumendo l’esistenza di una “ nota a firma del RUP Arch. Raffaele Pianura …con prot. 14507 del 21.9.2022 ”, di recepimento della “… Relazione istruttoria permesso a costruire inerente la costruzione di un edificio residenziale alla via A. Manzoni, prot.

SUAP

12202 del 7.9.2021
”, a firma dell’arch. D’Andrea, datata 19.09.2022, nonché di “ una nota a firma dell’Arch. Costantino Furno … con prot. n. 14375 del 19.9.2022…in merito alla possibilità di nuove edificazioni in Zto B1 satura, ai sensi dell’art. 57 co. 7 delle NTA del PUC vigente 2014 e della variante di adeguamento 2020 ” - ha dedotto che “ la predetta relazione del RUP ”, evidenziando “ fatti sopravvenuti e sconosciuti alla Giunta alla data del 9.6.2022 della delibera di Giunta comunale n. 58 ”, giustificherebbe “ il parere negativo espresso dall’UTC alla richiesta di rilascio del permesso di costruire ” dei ricorrenti, ovvero “ il diniego del rilascio del permesso a costruire ”, e ciò renderebbe “ nulle ed inefficaci le prescrizioni fornite nella delibera di Giunta n. 58 del 9.6.2022 ”, la quale è stata, conseguentemente, revocata.

Deducono i ricorrenti la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto molteplici profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Giorgio del Sannio, deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.

Con successivi motivi aggiunti, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio del Sannio, n. 104 del 27.09.2022, di revoca della Delibera n. 58/2022, limitatamente alla parte in cui, aderendo alla “ relazione istruttoria del RUP ”, ha implicitamente respinto l’istanza di cd. “monetizzazione” del 40% della superficie del lotto da edificare, in sostituzione della cessione della relativa area al Comune, ex artt. 28 e 2 57 delle NTA del PUC, così come avanzata dai ricorrenti, unitamente al permesso di costruire prot.

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