TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202200966

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-06-10, n. 202200966
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200966
Data del deposito : 10 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2022

N. 00966/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02695/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2005, proposto da
Via Lattea s.c.r.l., Gilberto A, Busse Antonio e Gabriele, Az. Agr. Benvegnù Gianni Battista e Giangaetano s.s., Domenico Brogliato, Filippi Cesare e Michele, Fontana Fidenzio e Fabrizio s.s. (ora Fontana Fidenzio), Giovanni Gastaldello, Zanettin Giuseppe ora Zanettin Antonio e Giuseppe s.s., Tiziano Giaretta, Az. Agr. Guadagnin Gianni ed Emanuele s.s., Il Moretto di Martinazzi Laura, Marini Alessandro e Domenico s.s., Az. Agr. Milan Sergio &
C. s.s., Mosele Matteo, Luciano ed Ennio, Renato Munaretto, Alessandro Novello, Az. Agr. Pain di Gazzola Luigi, Az. Agr. Parise Luigi, Francesco e Giancarlo s.s., Sillo Zefferino Maurizio S.S., Storti Danilo e Nicoletta s.s., Tosatto Paolo e Federico s.s., Vivaldo Emilio e Pierino s.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello, in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

della comunicazione AGEA denominata 'Regime quote latte - lista di prelievo per acquirente - periodo 2004/2005", nella quale non è stato indicato il codice comunicazione, inviata all'acquirente latte "Via Lattea S.c.r.l.", C.F.: 03385860287 con racc. a.r. n. 129331150818 in allegato alla comunicazione AGEA di prot. n. DPAU.2005.4002, datata 19 luglio 2005, ad oggetto: 'Regime quote latte - Restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2004/2005" - che pure si impugna - dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2004/31 marzo 2005 relativa a ciascuno dei ricorrenti, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di ciascuno di questi ultimi;

della nota informativa AGEA di prot. n. DPAU.2005.4089, di data 27 luglio 2004, ad oggetto: "Regime quote latte - Nota informativa sulla restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2004/2005" e della nota informativa AGEA di prot. n. DPAU.2005.4091, in data 27 luglio 2004, avente ad oggetto: "Regime quote latte - Nota informativa sulla restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2004/2005", inviate ai ricorrenti produttori;

nonché

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 3 maggio 2022 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti - aziende agricole produttrici di latte vaccino e un’acquirente dello stesso latte - hanno impugnato la nota del 19 luglio 2005, con cui A.G.E.A. gli ha applicato un prelievo supplementare pari a tutta la produzione commercializzata in misura eccedente i loro Quantitativi di Riferimento Individuali - QRI nel periodo 2004/2005, nonché le successive note informative del 27 luglio 2004.

I ricorrenti hanno domandato l'annullamento dei provvedimenti impugnati sulla base dei seguenti motivi:

I – Contrarietà al diritto comunitario degli artt. 5, 9 e 10 della legge n. 119 del 2003 e dell'art. 2, comma 3, della legge n. 204 del 2004;
violazione degli artt. 3 e segg. della legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere
.

La legge n. 119 del 2003, come modificata dal d.l. n. 157 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2004, sarebbe contraria al diritto comunitario e in particolare ai Regolamenti CE n. 1788/2003 e n. 595/2004, laddove prevede l’imputazione e la riscossione del prelievo supplementare a prescindere dalla preventiva verifica dell'effettivo superamento del QGG assegnato a livello nazionale.

Inoltre ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 119 del 2003, risulterebbe stravolto l'impianto della normativa comunitaria relativo al calcolo ed al rimborso del prelievo pagato in eccesso. In primo luogo, la previsione dell'immediata restituzione del prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti comporterebbe che tale redistribuzione possa avvenire anche se il prelievo riscosso non risulti effettivamente superiore a quello dovuto all'UE.

In secondo luogo, sarebbe stata introdotta una categoria prioritaria di produttori per la restituzione delle somme riscosse in eccedenza, ossia quella dei produttori in regola con i versamenti mensili, incompatibile con i criteri sanciti dal suddetto Regolamento. Pertanto, i produttori ricorrenti si sarebbero visti quantificare un prelievo supplementare superiore rispetto a quello che sarebbero stati tenuti a versare in base alla normativa comunitaria.

AGEA infatti avrebbe annullato il prelievo supplementare ai soggetti in regola con i versamenti mensili e l'avrebbe fatto totalmente ricadere sui soggetti non in regola con lo stesso.

Infine, i ricorrenti sostengono che AGEA, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, non avrebbe motivato circa il superamento da parte dell'Italia del QGG assegnato a livello comunitario.

II - Illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 204 del 2004 per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. per violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa;
eccesso di potere
.

L'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004, posto a fondamento degli atti impugnati, opererebbe un'ingiustificata discriminazione tra i produttori che hanno effettuato i versamenti mensili, ai quali è garantita la restituzione di quanto versato, e quelli che non risultano in regola con detti versamenti, i quali risulterebbero penalizzati dal mantenimento a loro carico dell'intero prelievo, anche per la parte che avrebbe potuto essere loro restituita ove non fossero state interamente “ abbonate ” le multe ai produttori in regola.

Inoltre, il medesimo art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004 violerebbe l’art. 25 Cost. nella parte in cui considera non in regola i produttori che hanno omesso i versamenti mensili in base a pronunce giurisdizionali e quindi in presenza di una causa di giustificazione.

III - Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE n. 1788/2003 e Reg. CE n. 595/2004) - Illegittimità derivata per illegittimità dei QRI assegnati per il periodo 2004/2005 (e precedenti) - Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria e nazionale per mancato conteggio delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nel periodo 2004/2005 nonché comunque per violazione degli artt. 3 e segg. e 7 segg. della L. n. 241/90 mancanza di motivazione e violazione del procedimento tipizzato per la compensazione nazionale - Eccesso di potere .

I ricorrenti lamentano la carenza dei presupposti sanciti dalla normativa comunitaria ai fini dell'imputazione del prelievo supplementare, in particolare in riferimento alla campagna 2004-2005. Le assegnazioni dei QRI per il suddetto periodo non avrebbero tenuto conto della reale produzione delle aziende ricorrenti, limitandosi a riproporre dei QRI inattendibili, basati su precedenti comunicazioni effettuate ai sensi della legge n. 5 del 1998 e del d.m. del 17 febbraio 1998, sospese in sede giurisdizionale. L'Amministrazione resistente non avrebbe in alcun modo dato conto del concreto superamento del QGG da parte dell'Italia e non avrebbe proceduto alle operazioni di compensazione.

IV - Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, 536/93, 1265/99, 1932/91, 1788/03 e 595/04 per: - imputazione di prelievo supplementare sulla base di leggi italiane contrastanti con il diritto comunitario;
- imputazione di prelievo supplementare su dati assegnati retroattivamente;
- mancata disapplicazione della normativa interna in materia - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere
.

La normativa italiana che prevede le possibilità di applicare retroattivamente il regime delle quote latte, quindi di assegnare le quote ad anni di distanza dalla chiusura della relativa campagna e di calcolare sempre a posteriori il superamento delle quote, al fine di irrogare la sanzione del prelievo supplementare prima che sia accertato il superamento del QGG, sarebbero in contrasto con il diritto comunitario.

Le quote di produzione individuale non sarebbero mai state né individuate, né assegnate prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

Ciò risulterebbe in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, sent. del 25 marzo 2004, cause riunite da C-480/00 a C-482/00, da C-489/00 a C-491/00 e da C-497/00 a C-497/00, ai sensi della quale non si potrebbe prescindere da una previa comunicazione individuale delle quote latte ai fini dell'applicazione del relativo regime.

V - Illegittimità comunitaria derivata per violazione dell'art. 2, n. 2, Reg. CEE 3950/92, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia CEE in sentenza del 29.4.1999 in causa C-288/97 tra Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago / Regione Veneto;
mancata disapplicazione della L. n. 468/92, nonché della L. n. 79/00, come modificata dalla L. n. 388/00 - Eccesso di potere
.

Con la nota del 19 luglio 2005, AGEA avrebbe sostenuto che l'acquirente avrebbe l'“ obbligo ” di trattenere, a titolo di prelievo supplementare, una parte del prezzo dovuto ai produttori.

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 29 aprile 1999, in causa C-288/97, avrebbe al contrario affermato che, ai sensi della normativa comunitaria, gli acquirenti hanno la facoltà, non l'obbligo, di trattenere un importo sul prezzo del latte consegnato dai produttori in misura eccedente la quota assegnata.

Dovrebbe pertanto ritenersi non conforme al diritto comunitario la norma interna che sancisce l'obbligatorietà della trattenuta, sanzionandone penalmente la violazione.

Gli atti impugnati risulterebbero altresì viziati da eccesso di potere, giacché A.G.E.A. avrebbe indotto in errore l'acquirente privato, facendogli credere di non avere alternative, pena l'applicazione di severe sanzioni.

VI - Violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE n. 3950/1992 e n. 536/1993 e successive modificazioni;
violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione ai produttori dell'importo del prelievo supplementare, assoluta carenza di motivazione, violazione di procedimento tipizzato e comunque mancata comunicazione di avvio del procedimento
.

In violazione degli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione non avrebbe comunicato l'avvio del procedimento né ai produttori, né al primo acquirente.

Inoltre, il prelievo supplementare imputato ai ricorrenti produttori sarebbe totalmente privo di motivazione.

VII - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 13 del Regolamento CEE n. 595/2004;
eccesso di potere;
incompetenza
.

I provvedimenti impugnati sarebbero privi degli elementi essenziali previsti ex lege (soggetto, oggetto, volontà, forma, motivazione) e dei requisiti imposti dalla legge n. 241 del 1990 e dalla legge 689 del 1981.

Inoltre, l’Amministrazione avrebbe violato l'art. 13 del Regolamento CE n. 595/2004, che richiede che la comunicazione del prelievo supplementare avvenga mediante notifica e non attraverso lettera raccomandata.

Infine, il calcolo del prelievo supplementare non rientrerebbe nell'ambito delle competenze del Dirigente della U.O., sicché i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da incompetenza.

2. A.G.E.A. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare che il prelievo supplementare non sarebbe una sanzione, bensì una misura tesa al riequilibrio del mercato lattiero, pertanto non sarebbe un atto direttamente lesivo. Il concreto pregiudizio deriverebbe dal successivo atto ingiuntivo di competenza di AVEPA.

In merito alla quantificazione del prelievo la legittimazione passiva spetterebbe ad AVEPA, non ad AGEA la quale si sarebbe limitata ad effettuare un computo matematico sulla base dei dati inseriti a sistema, senza esercitare alcun potere discrezionale.

Nel merito, AGEA ha evidenziato che la pretesa dei ricorrenti di non essere assoggettati al prelievo supplementare equivarrebbe a disapplicare il diritto comunitario, posto che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza “Latte Più e altri” del 25 marzo 2004, avrebbe riconosciuto la compatibilità della legislazione italiana in materia di quote latte con la normativa comunitaria.

Infondata sarebbe anche la censura concernente la non conoscenza da parte dei ricorrenti produttori del QRI loro assegnato, giacché quest'ultimo sarebbe stabilito a fronte di dati noti al produttore e poi modificati sulla base di atti negoziali posti in essere dal medesimo o all'esito di procedimenti di revoca o di correzione.

Per quanto concerne la presunta illegittimità del comportamento dello Stato italiano, consistito nel pretendere il pagamento del prelievo supplementare prima di verificare il superamento del QGG, la resistente ha evidenziato che l'obbligo del produttore di pagare il suddetto prelievo sorgerebbe nel momento del superamento del QRI, indipendentemente dal superamento della quota a livello nazionale.

Infatti, il QGG sarebbe dato dalla somma dei QRI, sicché il produttore sarebbe tenuto a versare il prelievo per l'eccedenza non appena superato il proprio QRI.

Relativamente alla riassegnazione del prelievo pagato in eccesso, la resistente ha osservato che la normativa comunitaria rimetterebbe alla discrezionalità del singolo Stato membro la decisione in merito alla riattivazione o meno del meccanismo di redistribuzione del prelievo pagato in eccesso.

3. In vista della discussione del ricorso, i ricorrenti hanno depositato una memoria in cui in particolare hanno dato atto della sopravvenuta sentenza 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, con cui la Corte di Giustizia UE ha affermato che l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.

4. All’udienza del 3 maggio 2022 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

5. Non condivisibile è l’eccezione preliminare della resistente secondo cui la nota impugnata non sarebbe direttamente lesiva e quindi non sarebbe immediatamente impugnabile.

5.1. Con tale provvedimento infatti, da un lato, A.G.E.A. ha determinato “ per ciascun produttore conferente” gli importi del prelievo confermati e gli importi da restituire nonché “gli eventuali importi di prelievo che sulla base dei conteggi di fine periodo risultano dovuti e che non sono già stati richiesti nell’ambito degli adempimenti mensili ”.

Dall’altro lato, AGEA ha imposto all’acquirente il pagamento entro il 15 agosto 2005, verso i propri produttori, delle somme restituite e, verso la medesima AGEA, delle somme determinate nella stessa nota.

Trattasi pertanto di un atto chiaramente lesivo e di natura provvedimentale con cui l’Amministrazione impone al destinatario degli adempimenti, con conseguente preavviso di sanzione se non assolti (Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7933;
T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 2472).

L’acquirente viene posto davanti all’alternativa di corrispondere le somme ivi stabilite o di subire una procedura coattiva, con le correlate sanzioni.

5.2. Trattandosi di provvedimento direttamente lesivo la “legittimazione passiva” al ricorso spetta ad A.G.E.A. che è l’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato.

6. Venendo al merito, è fondata la censura contenuta nel primo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano la contrarietà del sistema di restituzione previsto dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 157 del 2004, convertito in legge n. 204 del 2004, rispetto all’art. 13 del Regolamento CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Regolamento CE n. 595/2004.

6.1. Come recentemente affermato dalla Sezione III del Consiglio di Stato va infatti “ ribadita la contrarietà con la normativa comunitaria del criterio applicato per la compensazione a livello nazionale tra le maggiori e minori quantità di prodotto. La questione peraltro è già stata oggetto di scrutinio da parte del Consiglio di Stato, alle cui risultanze non può non farsi rinvio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 4 febbraio 2020;
Id., sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1105).

10. Il meccanismo di compensazione di cui all’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1 marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999, applicato nei casi di specie, infatti, in quanto basato su categorie prioritarie, è stato ritenuto in palese contrasto con l’art. 2 del Reg. n. 3950/1992, applicabile ratione temporis, con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. VII, del 27 giugno 2019, in esito ad un quesito formulato da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 3074 del 2018. La Corte ha dunque affermato (ai paragrafi 35-37) quanto di seguito testualmente  si riporta:«[…] risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore». E’ stata in tal modo smentita la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi europei di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sottolineando (ai paragrafi da 38 a 46 della sentenza) quanto segue: «L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, Kurt und Thomas E e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64)».

11. Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di “compensazione-riassegnazione” applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall’Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2022, n. 2505).

Tali conclusioni hanno peraltro trovato ulteriore conferma nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. II, 13 gennaio 2022, in C377/19.

In definitiva il meccanismo di restituzione stabilito dalla normativa comunitaria deve ritenersi fondato su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare in base alla disciplina comunitaria.

7. Stante il carattere pregiudiziale della censura ritenuta fondata, gli ulteriori motivi possono ritenersi assorbiti.

8. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere ad un complessivo ricalcolo del prelievo dovuto.

9. In ragione della peculiarità della fattispecie e in particolare delle incertezze normative e dell’evoluzione giurisprudenziale, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi