TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202301726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-04, n. 202301726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301726
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 01726/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02496/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F ed E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. E R in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 4;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento:

- del provvedimento di avviso orale nr. -OMISSIS-^/2019 Divisione Anticrimine del Questore della Provincia di -OMISSIS- datato 15.7.2019 e comunicato al ricorrente in data 2.8.2019;

- “per quanto possa occorrere”, della segnalazione redatta dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di -OMISSIS- in data 17/4/2019;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con l’atto impugnato, “ancorché non conosciuto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, premesso di essere responsabile tecnico degli allevamenti della -OMISSIS-, società che unitamente alla -OMISSIS- svolge attività di allevamento ed ingrasso di suini, destinati alla produzione di prosciutti crudi commercializzati a marchio del Consorzio -OMISSIS-, impugna l’avviso orale indicato in epigrafe, emesso nei suoi confronti dal Questore di -OMISSIS- in data 15.7.2019 e comunicatogli in data 2.8.2019, unitamente alla segnalazione del Reparto tutela agroalimentare di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri del 17.4.2019.

1.1. L’avviso orale in questione si fonda sul fatto che il ricorrente:

- è stato indagato in stato di libertà unitamente ad altre persone per il reato di “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”;

- è stato denunciato nell’ambito di un’indagine legata alla frode nell’esercizio del commercio;

- è stato destinatario di segnalazioni di Polizia per i reati di frode nell’esercizio del commercio e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti.

La Questura ha dunque concluso che il ricorrente “ per il suo comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, […] dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, per cui annoverabile nella categoria delle persone di cui all’art. 1 lettera c) della Legge 17/10/2017 n. 161 ”.

1.2. Espone in fatto il ricorrente che, nel corso del 2018, nella sua funzione di responsabile tecnico di -OMISSIS-, insieme all’amministratore unico della società veniva indagato dai Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di -OMISSIS- nell’ambito di un’indagine, svolta con l’ausilio dell’IstitutoParma Qualità (IPQ), per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p., sul presunto presupposto di aver allevato, presso i predetti centri aziendali, suini destinati alla produzione del prosciutto crudo di -OMISSIS-, alimentandoli con sostanze non previste dal relativo disciplinare, somministrando sottoprodotti di origine animale (SOA), di categoria 3.

Durante l’indagine sono stati dapprima sequestrati e poi dissequestrati i prosciutti che, nella prospettazione degli inquirenti, sarebbero stati prodotti con suini alimentati in contrasto con il disciplinare del -OMISSIS-.

Nel contempo, l’allevamento di cui il ricorrente è responsabile tecnico, pur nella convinzione dei propri titolari e tecnici della regolarità della propria gestione, ha cessato l’utilizzo dei sottoprodotti, non solo nella mangimistica animale, ma anche nella dieta autorizzata per l’impianto di biogas, installato presso l’unità aziendale della -OMISSIS-.

Ciononostante, la Questura di -OMISSIS- ha adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento oggetto dell’odierno gravame.

Sostiene, ancora, il ricorrente di non aver commesso alcuno dei reati genericamente elencati nell’avviso orale del Questore, come si evince dal certificato del casellario giudiziario, e che neppure sono in corso, nei suoi confronti, indagini ulteriori rispetto a quelle sopra indicate per i reati di cui agli articoli 515 e 517- quater c.p., e all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.

Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per erroneità dei presupposti, non solo in quanto le condotte penalmente rilevanti ascritte al ricorrente non sarebbero mai state da questi tenute, ma anche poiché, più in generale, il ricorrente non rientrerebbe nel novero dei soggetti indicati all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011; inoltre, il provvedimento sarebbe viziato sotto il profilo della motivazione.

1.3. Nello specifico, il ricorso è affidato alle seguenti censure.

I) Violazione degli articoli 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

Il ricorrente, a suo dire, non sarebbe annoverabile tra le categorie di soggetti indicati all’art. 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 159/2011, sicché la Questura non avrebbe potuto assumere nei suoi confronti l’avviso orale di cui al successivo art. 3.

I fatti per i quali è stata avviata l’indagine presso la Procura di -OMISSIS-, lungi dal far insorgere le condizioni definite dal citato art. 1, riguarderebbero aspetti problematici della vita aziendale e della tipologia di attività in essa svolte, ma anche se ne venisse accertata la commissione i relativi illeciti (in parte depenalizzabili, peraltro) non potrebbero destare alcun allarme sociale e non provocherebbero alcun danno (essendo stato già accertato, nell’ambito del procedimento penale, che i prosciutti già oggetto di sequestro hanno tutte le caratteristiche di commestibilità, non presentando impurità di sorta).

Inoltre, il provvedimento non indica le ragioni per cui l’interessato rientrerebbe tra i soggetti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per carenza dei presupposti, per travisamento, per illogicità manifesta. Violazione degli articoli 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Violazione dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

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