TAR Firenze, sez. I, sentenza 2020-07-09, n. 202000893
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Pubblicato il 09/07/2020
N. 00893/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2017, proposto da
Wind Tre s.p.a, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Penna in Firenze, via Emanuele Repetti n.11;
contro
Comune di Pistoia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Chierroni in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
per l'annullamento
a) della nota 71963/2017 del 20/07/2017, pervenuta a mezzo PEC di pari data, con cui il Dirigente dello Sportello Unico dell'Edilizia e delle Imprese del Comune di Pistoia, con riferimento alla PEC del 10.7.2017 ed alla documentazione presentata da Wind Tre S.p.A. per l'adeguamento dell'impianto di telefonia in Via Malallevo, denominato 'PT045 Bottegone', ha comunicato l'irricevibilità della stessa 'in quanto carente della seguente documentazione: è necessario procedere alla regolarizzazione con il versamento dei diritti SUAP, ad integrazione, calcolati in applicazione della Delibera di G.C. n.53/2016 che ammontano ad € 800,00';
b) ove possa occorrere della precedente nota prot. 64992 del 3.7.2017, con la quale il Funzionario Suap del Comune di Pistoia aveva comunicato l'inefficacia della pratica presentata il 20.6.2017 per l'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art.87 ter del D. lgs. 259/2003, a causa della asserita necessità di utilizzare la piattaforma di interoperatività del sistema Toscano dei servizi e delle Imprese, c.d. 'STAR' e contenente la precisazione che il procedimento amministrativo non potrà avere inizio finché non saranno corrisposti i diritti di istruttoria;
c) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusa, in particolare, sempre che occorrente, la delibera di G.C. n.53 del 27.4.2016, laddove pretende, per le pratiche di telefonia, sia che si tratti di nuovo impianto, modifica o riconfigurazione, la corresponsione, in luogo dell'importo di € 30,00, previsto per le scia edilizie o sanitarie, il ben più cospicuo importo di 800,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il consigliere Luigi Viola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 20 giugno 2017, la Wind Tre s.p.a. (succeduta a Wind Telecomunicazioni s.p.a., per effetto di fusione societaria) presentava all’Amministrazione comunale di Pistoia e ad A.R.P.A.T. Toscana Centro un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi ex art. 87- ter del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) relativa all’adeguamento tecnologico mediante sostituzioni dei sistemi radianti dell’impianto già presente in via del Malallevo (denominato “PT 045 Bottegone”).
Con nota 3 luglio 2017 prot. 64992, il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pistoia comunicava alla ricorrente l’inoperatività dell’istanza, in quanto non presentata tramite piattaforma di interoperatività del sistema toscano dei Servizi e delle Imprese e precisava che la pratica non avrebbe avuto inizio in mancanza della corresponsione dei diritti di istruttoria, pari ad € 30,00;in data 10 luglio 2017, la ricorrente ripresentava la domanda, ma il Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pistoia, con la nota 20 luglio 2017, prot. 71963-2017, comunicava l’improcedibilità della domanda fino al versamento dei diritti di istruttoria, quantificati in € 800,00 (in maniera peraltro diversa dalla precedente nota).
La ricorrente versava la somma, non mancando però di evidenziare l’illegittimità della richiesta ed articolando riserva di impugnazione dell’atto sopra citato;con il presente ricorso impugnava pertanto le due note sopra richiamate, unitamente all’Allegato A scheda 42-B alla deliberazione G.C. 27 aprile 2016 n. 53 nella parte di interesse (ovvero nella parte riguardante l’imposizione alle pratiche relative alla telefonia di un contributo), articolando censure di: 1) violazione art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, violazione del giusto procedimento e del principio di partecipazione, illegittimità derivata, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;2) violazione e falsa applicazione art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, del d.P.R. 160/2010, illegittimità derivata dalla deliberazione G.C. 29 luglio 2015 n. 95, violazione del giusto procedimento eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;3) segue, violazione e falsa applicazione art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, del d.P.R. 160/2010, illegittimità derivata dalla deliberazione G.C. 29 luglio 2015 n. 95, violazione del giusto procedimento eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;4) violazione e falsa applicazione del d.P.R. 160/2010, violazione della deliberazione G.R. n. 61 del 26 gennaio 2015, violazione del principio di semplificazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Pistoia, con comparsa di pura forma.
L’esame delle censure proposte da parte ricorrente deve essere ristretto alla sola nota 20 luglio 2017, prot. 71963-2017 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pistoia, non sussistendo più alcun interesse alla contestazione della precedente nota 3 luglio 2017 prot. 64992 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pistoia che risulta superata dalla ripresentazione dell’istanza da parte ricorrente e dal successivo provvedimento adottato dal S.U.A.P. che peraltro non ripropone più la motivazione (relativa alla necessità di utilizzare la piattaforma di interoperatività del sistema toscano dei Servizi e delle Imprese per la presentazione dell’istanza) posta a base del precedente diniego.
La sicura fondatezza del secondo motivo di ricorso e la maggiore satisfattività per il ricorrente dell’accoglimento della relativa censura, permette poi di prescindere dall’esame del primo (relativo alla violazione dell’art. 10- bis della l. 7 agosto 1990, n. 241) terzo (logicamente subordinato al rigetto della seconda censura) e quarto motivo di ricorso (in realtà rivolto alla prima nota di diniego emessa dal S.U.A.P.).
A questo proposito, le censure proposte da parte ricorrente risultano evidentemente fondate alla luce del primo (che espressamente prevede che <<le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non poss(a)no imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge>>) e del secondo comma dell’art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (come modificato dall’art. 68, 1°comma del d.lgs. 28 maggio 2012, n. 70 ed oggetto dell’interpretazione autentica di cui all’art. 12, 3° comma del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33) che espressamente prevedono che <<nessun altro onere finanziario, reale o contributo p(ossa) essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446>>e del contributo per il rilascio del parere ambientale da parte di A.R.P.A.T. previsto dai commi 1- bis e 1- quater della disposizione.
Ed è proprio sulla base del preciso articolato sopra richiamato che si è formata una ricca giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. 22 luglio 2010, n. 272, peraltro relativa ad una legge della Regione Toscana), della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. I, 10 gennaio 2017, n. 283, relativa al cd. canone di soggezione previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992) e del Consiglio di Stato (da ultimo, si veda il parere 12 novembre 2019 n. 02843/2019 della Prima Sezione reso su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;in precedenza, si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1005) che ha escluso che possano essere imposti economici ulteriori e diversi da quelli espressamente richiamati dall’art. 93 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
Con tutta evidenza, quanto sopra rilevato non trova poi un sostanziale ostacolo nella previsione di cui all’art. 4, 13° comma del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) che riguarda genericamente le attività autorizzatorie di competenza del S.U.A.P. e risulta pertanto superato dalle specifiche disposizioni relative alle attività di telefonia.
In applicazione del detto principio deve pertanto essere disposto l’annullamento della previsione di cui all’Allegato A scheda 42-B alla deliberazione G.C. 27 aprile 2016 n. 53 che, in chiara violazione delle già citate previsioni di cui all’art. 93, 1° e 2° comma del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, richiede il pagamento dei diritti di segreteria di € 800,00 con riferimento a tutte le pratiche di <<telefonia: modifica riconfigurazione>>.
Del resto, l’annullamento della detta previsione a carattere generale non incontra alcun ostacolo processuale, sia per effetto della mancata dimostrazione, da parte dell’Amministrazione resistente, della data di pubblicazione della deliberazione impugnata e dell’eventuale tardività dell’impugnazione, sia del tradizionale principio che ammette comunque l’impugnazione di una consimile deliberazione a carattere generale nel termine di decadenza decorrente dall’atto applicativo, secondo la nota tecnica dell’atto presupposto.
Anche la nota 24 settembre 2015 prot. 85799 del Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Pistoia deve pertanto essere annullata, per illegittimità derivata dalla già citata previsione di Giunta comunale annullata.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.