TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-07, n. 202209292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-07-07, n. 202209292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209292
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2022

N. 09292/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Marcuccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CA EO in Roma, via Luigi Maglione n. 1;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno n. prot.-OMISSIS-, recante data del 12.10.2017 e notificato il 24.10.2017, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2022 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- In data 23.04.2015 il ricorrente, straniero di origine -OMISSIS-, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.

Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto del 12.10.2017 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza. In particolare, a fondamento del diniego ha posto le seguenti “vicende penali” a carico del richiedente: “ 1) notizia di reato dell’1/10/2012 per ‘false informazioni al PM ed alla Polizia Giudiziaria e favoreggiamento personale’; 2) notizia di reato del 1/07/2008 per furto aggravato ”.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, articolando un unico motivo di diritto rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 91/1992. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, illogicità della motivazione, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria

A fondamento del gravame deduce essenzialmente:

- che gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego costituiscono soltanto mere notizie di reato e che, pertanto, non vi è mai stato alcun accertamento della responsabilità penale dell’istante;

- che, dunque, tali circostanze non sono idonee a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto, anche in ragione della “ tenuità ed irrilevanza dei fatti connessi alle notizie di reato richiamate ”, essendo, invece, necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale;

- che, infatti, l’istante è ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale, tenuto conto degli obiettivi scolastici raggiuti, della “qualifica professionale che ne ha permesso un immediato (sebbene purtroppo precario) inserimento nel mondo del lavoro”, nonché della dedizione a prestare gratuitamente la propria collaborazione presso le associazioni sportive locali.

In data 01.03.2018 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando successivamente anche la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.

In vista della discussione, il ricorrente ha depositato documenti in data 14.04.2022 e memoria difensiva il 26.04.2022 e alla pubblica udienza del 13 maggio 2022 la causa è passata in decisione.

2.- Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471 e 5130 del 2022).

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).

Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al

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