TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-19, n. 201910536

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-08-19, n. 201910536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910536
Data del deposito : 19 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2019

N. 10536/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02038/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A, C A V, “ViviamoRomasud - Associazione per la Vivibilità di Roma Sud”, in persona del legale rappresentante p.t., B M, P S, V I, R F, L M N, N S, M B, B S, P C, T R, Soc. Coop. Ed. Capricorno 80 a m.p., in persona del legale rappresentante p.t., R C, Soc. Coop. Ed. Sole Nascente a m.p., in persona del legale rappresentante p.t., N F, F C, N L, M E e A A, rappresentati e difesi dagli avv.ti S B, Alessandro Bellomi e Andrea Barletta, con domicilio eletto presso lo studio S B in Roma, via Gradisca n. 7;

contro

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE, in persona del Presidente p.t.;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti

Autostrade del Lazio S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Paola Chirulli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia n. 88;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Verdi Ambiente e società A.P.S. Onlus, in persona Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Nardi, Pietro Adami e Cecilia Frajoli Gualdi, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Adami in Roma, Corso d’Italia n. 97;

per l’annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) del 2 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte prima, n. 2 del 3 gennaio 2014, rubricata "Programma delle infrastrutture strategiche /Legge n. 443/2001). Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e Bretella autostradale Cisterna Valmontone - tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci). Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione progetto definitivo e parere sullo schema di convenzione (delibera n. 51/2013)”, nella parte in cui reca l'approvazione - con prescrizioni e raccomandazioni ed "anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità" - del progetto definitivo dell'intervento denominato "Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e bretella autostradale Cisterna - Valmontone: tratto A12 Roma - Civitavecchia - Roma (Tor de’ Cenci)", dal Km 5+400 fino a "Tor de’ Cenci";

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non cognito ( e, in particolare, della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 17390 del 18 luglio 2012, conosciuta dai ricorrenti solo negli estremi, a seguito del richiamo ad essa operato nella deliberazione del C.I.P.E. n. 51 del 2 agosto 2013, impugnata in via principale;
del parere unico della Regione Lazio - Dipartimento istituzionale e Territorio n. 261389 del 13 giugno 2012, esso pure conosciuto dai ricorrenti solo negli estremi, in quanto richiamato nelle premesse della anzidetta deliberazione del C.I.P.E.;
nonché, ove occorra, del decreto del presidente della Regione Lazio n. T00231 del 20 giugno 2012 - recante il consenso sulla localizzazione dell'infrastruttura e l’espressione del parere favorevole all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel tracciato interessato dall’anzidetta infrastruttura - e del decreto del presidente della Regione Lazio n. T00218 DELL'11

GIUGNO

2012, con il quale la Società Autostrade del Lazio S.p.a. è stata autorizzata, in deroga alle misure di salvaguardia, alla realizzazione del "Corridoio intermodale integrato Roma-Latina e Cisterna - Valmontone - Tratto A 12 - Pontina (Tor de' Cenci)", relativamente al tratto ricadente all'interno della Riserva Naturale di Decima Malafede nel Comune di Roma);

- per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della deliberazione di G.R. del Lazio n. 60 del 13 febbraio 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 del 25 febbraio successivo, avente ad oggetto: “Delibera

CIPE

2 agosto 2013: Programma delle infrastrutture strategiche /Legge n. 443/2001). Completamento corridoio tirrenico meridionale A12 - Appia e Bretella autostradale Cisterna Valmontone - tratto A12 Roma Civitavecchia - Roma (Tor de' Cenci)”;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Autostrade del Lazio S.p.A;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Verdi Ambiente e società A.P.S. Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 18.2.2014, le parti ricorrenti - in qualità di proprietari di immobili ricompresi nelle aree coinvolte dall’opera oggetto dei provvedimenti e degli atti gravati e, ancora, di proprietari di immobili “ubicati in siti immediatamente prossimi a” tali aree e, ancora, di associazione il cui scopo statutario è quello di “tutelare la qualità della vita dei residenti, con particolare riferimento ai quartieri Tor de’ Cenci, Spinaceto…..” - rappresentano quanto segue.

1.1. Il CIPE, con deliberazione n. 50 del 29 settembre 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 1° luglio 2005), approvava “il progetto preliminare del primo stralcio funzionale” del “Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale – Collegamento A12 (Roma-Fiumicino) – Appia (Formia) e Bretella trasversale Cisterna”, anche ai fini dell’attestazione di compatibilità ambientale e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (con efficacia a partire dal 1° luglio 2005).

Con delibera n. 55 del 20.04.2008, il CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, individuava, poi, in Autostrade del Lazio S.p.a. il “soggetto aggiudicatore” per la realizzazione del sistema infrastrutturale “Corridoio intermodale Roma Latina e collegamento Cisterna – Valmontone”.

In data 30 novembre 2009 la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale emetteva il parere n. 388, “positivo con prescrizioni”.

Con deliberazione CIPE n. 88 del 18 novembre 2010 venivano approvati, con prescrizioni e raccomandazioni, anche il progetto definitivo dell’Autostrada “Roma (Tor de’ Cenci) – Latina Nord” e quello della bretella “Cisterna-Valmontone”, oltre ai progetti definitivi e preliminari di talune opere connesse.

1.2. A seguito dell’intervenuta adozione del decreto della Regione Lazio 11 giugno 2012 e del d.P.R. in data 20 giugno 2012, rispettivamente di autorizzazione alla società Autostrade ad eseguire la tratta de qua e di prestazione del consenso, tra l’altro, “alla localizzazione del tratto autostradale A12-Pontina” (oggetto di gravame da parte del ricorrente A ed altri con il ricorso n. 8914/2012), nella seduta del 3 agosto 2012 il CIPE approvava, con raccomandazioni e prescrizioni, il progetto definitivo della tratta autostradale “A12 Roma-Civitavecchia-Roma (Tor dè Cenci)”.

1.3. La Corte dei Conti - investita del controllo preventivo di legittimità in ordine alla suddetta deliberazione - ricusava il visto e la conseguente registrazione del provvedimento.

1.4. Tutto ciò detto, in data 2 agosto 2013 il CIPE – nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - ha, pertanto, adottato una nuova deliberazione, la n. 51/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2014, di approvazione del progetto definitivo dell’intervento “Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 – Appia e Bretella autostradale Cisterna – Valmontone: tratto A12 Roma – Civitavecchia – Roma (Tor de' Cenci)”.

In particolare e per quanto di rilevanza in questa sede, quest’ultima delibera ha previsto:

a) la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio apposto con la delibera n. 50/2004, ai sensi dell’art. 165 comma 7 bis del d.lgs 163/06, sulle aree e sugli immobili relativi al "Collegamento Al2 (Roma-Civitavecchia) - Roma (Tor de' Cenci), dal km 5 + 400 a Roma (Tor de' Cenci)";

b) l’approvazione del progetto definitivo dell'opera (tratto Al2 / Roma Civitavecchia - Roma / Tor de’ Cenci), “ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 e, limitatamente al tratto tra le progressive Km 0+000 e Km 5 + 400, dell’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni";

c) il parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo schema di Convenzione per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del "Corridoio lntermodale Roma ¬Latina e del collegamento Cisterna Valmontone".

2. Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti impugnano la delibera CIPE n. 51/2013, da ultimo richiamata, insieme a tutti gli atti presupposti e comunque connessi, chiedendone l’annullamento, adducendo – in sintesi - i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, D.L. n. 98 del 2011 – Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione – Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, atteso che – in ragione dell’intervenuta revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla L. n. 443 del 2001 – il segmento di tratta cui si riferisce l’impugnativa proposta, e cioè la “Bretella A12 – Tor de’ Cenci”, è stata definanziata e non può, dunque, più essere realizzata.

2. Violazione di legge, Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’all. II del D.Lgs. n. 152 del 2006 e degli artt. 182 e ss. D.Lgs. n. 163 del 2006 e succ. modif. e integr.;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 ss. D.Lgs. n. 190 del 2002;
Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, irragionevolezza e sviamento, in ragione della mancata rinnovazione della procedura di VIA già espletata all’epoca dell’approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 50/2004, nonostante le rilevanti modificazioni del territorio concernenti la tratta ricompresa fra il Km. 5+400 e la località “Tor de’ Cenci””, oggetto del ricorso (in particolare, l’esistenza del quartiere “Torrino Mezzocammino”, sorto – appunto - in epoca successiva al 2004).

3. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, illogicità e intrinseca contraddittorietà manifeste, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, anche in riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Assoluto difetto di motivazione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 185 D.Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 20 D.Lgs. n. 190 del 2002, tenuto conto - come risulta da “perizia tecnica” all’uopo allegata – che, ai fini dell’adozione della delibera impugnata – non è stata presa in considerazione l’insorgenza di un nuovo insediamento urbano, il quartiere “Torrino Mezzocammino”, i cui edifici sono lambiti dal “tracciato della nuova autostrada”, atta a concretizzare una “modifica sostanziale” dell’opera, con connesso obbligo di procedere alla “rinnovazione della procedura di valutazione di impatto ambientale”.

4. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e della Direttiva 2001/42/CE, per il mancato rispetto delle nuove previsioni introdotte in materia di VIA, statuenti, in particolare, il termine di 5 anni per la validità di quest’ultima, il quale – nel caso di specie – è ampiamente decorso.

5. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, illogicità e intrinseca contraddittorietà manifeste, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, anche in riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Assoluto difetto di motivazione. Violazione del principio di bilanciamento. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, dell’art. 1 L. n. 241/1990 e dell’art. 2 Direttiva CE n. 85/337. Violazione del principio di proporzionalità, posto che – nel caso di specie – non è stato fatto corretto uso della discrezionalità tecnica, come dimostrato non solo dal rilievo che i criteri per l’“analisi multicriteria” degli aspetti tecnici, ambientali e socio-economici sono stati elaborati dalla Società Autostrade del Lazio ma anche dalla constatazione che il peso attribuito alla componente ambientale è “assai maggiore di” quello riconosciuto alla componente antropica.

6. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifeste, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, anche in riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Assoluto difetto di motivazione. Violazione del principio di bilanciamento. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall’art. 5 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e dell’art. 2, all. II, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, atteso che l’“Analisi multicriteria” non esplicita “affatto il metodo di rilevamento ed elaborazione di ciascun parametro e, in particolar modo, non offre alcuna motivazione in ordine al differente peso attribuito alle diverse componenti”.

7. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, all. III, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, in relazione all’art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349;
assoluto difetto di motivazione;
eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste, per carenza di elementi nell’A.M.C. atti a dare conto dell’effettuazione di analisi in ordine alla compatibilità ambientale delle emissioni di gas e rumore derivanti dalla circolazione stradale.

8. Violazione dell’art. 174 del Tracciato C.E., per violazione del principio di precauzione.

9. In via derivata: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifeste, inosservanza e violazione dei criteri di riferimento indicati dalla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali con nota del 27 marzo 2012 prot. n. 136244, e dell’Autorità del Bacino del Fiume Tevere con nota prot. 0002337 del 28 giugno 2012, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, anche in riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa di cui all’art. 97 Cost., ricondotta all’illegittimità dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. T00231 del 20 giugno 2012 e n. T00218 dell’11 giugno 2012.

10. In via derivata: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità e contraddittorietà manifeste, inosservanza e violazione dei criteri di riferimento indicati dalla Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia con nota prot. n. 40124/12 del 13 febbraio 2012, difetto di istruttoria, ricondotta all’illegittimità del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00231/2012, per omessa considerazione delle distanze delle opere dalle case dei residenti.

11. In via derivata: eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per illogicità e contraddittorietà manifeste, inosservanza e violazione dei criteri di riferimento indicati nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot- DGPBAAC/34.19.04/89.65 del 26 marzo 2012. Difetto di istruttoria.

12. In via derivata: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L.R. Lazio n. 29 del 1997 e succ. modif. e integr.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e succ. modif. e integr.;
eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione, manifesta illogicità e difetto dei presupposti, ricondotta all’illegittimità del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00218/2012.

13. In via derivata: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990 e succ. modif. e integr., desunta dall’illegittimità del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00231 del 2012 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

14. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, per sviamento, illogicità e contraddittorietà intrinseca manifeste, inosservanza e violazione dei criteri di riferimento indicati nella deliberazione C.I.P.E. n. 50 del 29 settembre 2004, difetto di istruttoria. Inosservanza della deliberazione C.I.P.E. n. 88 del 18 novembre 2010. Illegittimità derivata, con specifico riferimento agli immobili siti all’interno del Consorzio “La Luisa”.

3. Si sono costituiti in giudizio il CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lazio e la Società Autostrade del Lazio S.p.A., resistendo al ricorso.

4. In data 5 marzo 2014 Verdi Ambiente e società A.P.S. Onlus ha depositato “atto di intervento ad adiuvandum”, rappresentando, tra l’altro, di avere già proposto autonomo ricorso avverso la medesima deliberazione CIPE, indicata in epigrafe.

5. In data 12 marzo 2014, le parti ricorrenti hanno depositato “motivi aggiunti”, volti a chiedere ed ottenere l’annullamento della deliberazione di G.R. del Lazio n. 60 del 13 febbraio 2014, avente ad oggetto: “Delibera

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