TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2022-04-05, n. 202200977
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Pubblicato il 05/04/2022
N. 00977/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C A R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, rappresentata e difesa dall'avvocato V M L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Siracusa n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Siracusa n. -OMISSIS-.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente -OMISSIS- ai sensi dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 104/1992 e in data 14 giugno 2021 ha presentato al Comune di Siracusa e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa istanza per la predisposizione del progetto individuale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000;b) il Comune di Siracusa ha, quindi, trasmesso all’interessata il provvedimento n-OMISSIS-relativo al progetto individuale di cui si è detto.
L’interessata, dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina la fattispecie in esame, ha osservato che il progetto impugnato non indica le risorse umane ed economiche, nonché le metodologie di monitoraggio e di verifica, anche in considerazione della soddisfazione delle preferenze-OMISSIS-, mentre, per quanto attiene alla parte di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale, contempla in termini generici carenti gli interventi previsti in favore della ricorrente.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, costituitasi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avuto riguardo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 25011/2014 e con ordinanza n. 5060/2017;b) nel caso in esame, ad ogni buon conto, si lamenta un comportamento presuntivamente discriminatorio, poiché l’obiettivo del Piano consiste nell’inclusione sociale, sicché anche sotto tale profilo deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario;c) l’Azienda Sanitaria Provinciale difetta di legittimazione passiva, in quanto la competenza ad istruire il procedimento e ad adottare il Piano ricade in capo al Comune;d) in punto di merito, le censure mosse avverso l’operato dell’Azienda risultano vaghe e indeterminate;e) anche il ricorso, nel suo complesso, appare vago e generico e impedisce la formulazione di una adeguata difesa.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso appare in parte manifestamente fondato, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
Deve premettersi, quanto al profilo relativo alla giurisdizione, che, a giudizio del Collegio, la controversia rientra nell’ambito della cognizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a. (“provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo”), come anche affermato dal T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 926/2019.
Né può farsi riferimento alla natura discriminatoria del provvedimento impugnato, in quanto esso costituisce attuazione di una normativa che non presuppone affatto la condizione originariamente discriminata del -OMISSIS-- alla quale occorrerebbe porre riparo - ma contempla una situazione di difficoltà oggettiva del soggetto, analoga ad altre di diversa natura, in relazione alla quale risulta opportuna un’attività amministrativa di sostegno.
Pertanto, il progetto di cui si tratta non costituisce una forma di riparazione nei confronti di soggetti discriminati, ma semplicemente una delle molteplici forme in cui si esplica il cosiddetto sistema di “welfare” e la sua mancata o non corretta adozione non esprime alcuna forma di discriminazione, ma soltanto il mancato adempimento agli obblighi di assistenza contemplati dalla legge.
Tanto precisato il Collegio osserva che il progetto di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000 deve soddisfare in modo puntuale alcune specifiche previsioni.
In primo luogo, ai sensi del secondo comma della disposizione indicata, esso deve comprendere, “oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale” e deve altresì definire “le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale in data 26 novembre 2011, il progetto deve anche contemplare un budget di progetto, da intendersi quale “insieme di tutte le risorse umane, economiche e strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata”), nonché individuare una figura di riferimento (il cosiddetto “case manager”) e “metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze-OMISSIS-”.
Come disposto dall’art. 1, secondo comma, della legge n. 112/2016, il progetto deve, infine, contemplare “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori”, con il necessario “coinvolgimento dei soggetti interessati” e “nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi”.
Il progetto che è stato consegnato all’interessata risulta in parte incompleto rispetto alle indicazioni normative cui si è fatto riferimento.
La parte ricorrente ha osservato che nel progetto impugnato “non sono state indicate le risorse umane ed economiche, le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica, anche in considerazione della soddisfazione e delle preferenze-OMISSIS-” e che “quanto all'operato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, e alla predisposta scheda S.VA.MA., si possono replicare le considerazioni sopra esposte sulla genericità e carenza degli interventi previsti in favore della ricorrente”.
Risponde al vero che nel progetto non sono state indicate le risorse umane ed economiche, nonché le metodologie di monitoraggio e di verifica periodica, anche in considerazione della soddisfazione e delle preferenze-OMISSIS-”.
Risulta, invece, inammissibile la doglianza mossa nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale, in quanto formulata in modo del tutto generico e, quindi, in violazione dell’art. 40, primo comma, lettera c), c.p.a.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che sono stati appena enunciati.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate.