TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2017-01-23, n. 201700065
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/01/2017
N. 00065/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2016, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
ASUR Marche - Area Vasta 3, non costituita in giudizio;
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - ASUR Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso Mazzini, 148;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determina del Direttore dell'Area Vasta 3 di ASUR MARCHE n. 1165 del 10 ottobre 2016 per l'indizione dell'Avviso pubblico di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Disciplina Medicina Nucleare per il Presidio Unico dell'Area Vasta n. 3;
- della nota prot. 59951 del 23 maggio 2016 di Area Vasta 3 di richiesta autorizzazione all'indizione del bando per Direttore Medico di Struttura Complessa di Medicina Nucleare dello stabilimento di Macerata del Presidio Unico di Area Vasta;
- della nota prot. 17692 del 10 giugno 2016 della Direzione Generale ASUR di autorizzazione all'indizione del bando per Direttore Medico di Struttura Complessa nella disciplina Medicina Nucleare presso Area Vasta 3;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - ASUR Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
1. La presente controversia presenta molte analogie con quelle decise da questo Tribunale con le sentenze 4 marzo 2016, nn. 127 e 128, e 22 dicembre 2016, n. 744. Vi sono poi ulteriori profili che meritano considerazioni più approfondite.
2. Partendo dalle analogie, non c’è dubbio che nella specie si controverta di una procedura lato sensu selettiva finalizzata al conferimento di un incarico dirigenziale in ambito sanitario. In effetti, come prevede l’art. 9 dell’avviso pubblico con cui è stata bandita la procedura, all’esito della valutazione dei curricula la commissione individua una terna di idonei, nell’ambito della quale il direttore dell’Area Vasta sceglie il soggetto a cui conferire l’incarico in argomento. Tale decisione non richiede specifica motivazione laddove sia prescelto il soggetto che ha conseguito il miglior punteggio, mentre è imposta un’analitica motivazione nel caso in cui la scelta ricada su uno degli altri due soggetti inseriti nella terna. I bandi delle procedure di cui ai citati analoghi giudizi recavano previsioni del tutto sovrapponibili, per cui sussiste l’ eadem ratio .
3. Sotto questo profilo, il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sulla base delle medesime argomentazioni esposte dal Tribunale nei citati precedenti e che si possono così riassumere “ ….il Collegio ritiene di poter richiamare una sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato (n. 5693 del 16 dicembre 2015), la quale, in punto di giurisdizione, approda a conclusioni diverse rispetto alla precedente sentenza della stessa Sezione n. 2790 del 5 giugno 2015.
Nella sentenza n. 5693 del 2015 (relativa ad una vicenda del tutto analoga a quella in esame, essendo stata anche in quel caso indetta una procedura selettiva che prevedeva la valutazione dei titoli e un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni dirigenziali oggetto del conferimento), il Consiglio di Stato ha così statuito “….3.2. È incontestabile, dunque, che non vi siano state vere e proprie prove di esame (scritte ed orali), nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati e, quindi, di un’autentica procedura selettiva con attribuzione di un giudizio, ancorché numerico, a ciascuno di essi su una specifica e circoscritta prova intesa quale, appunto, saggio di tali qualità o conoscenze, ma piuttosto – oltre alla valutazione dei curricula – dei generici colloqui all’esito dei quali la Commissione, assegnati dei punteggi, ha stilato un elenco degli «idonei alla selezione», poi approvato dal Direttore Generale.
3.3. Né deve trarre in inganno l’espressione di “graduatoria” degli idonei, ancorché impropria, usata nella delibera del Direttore Generale, poiché la maggiore o minore idoneità a ricoprire l’incarico, da parte di un candidato, espressa dalla Commissione sulla base di un punteggio assegnato all’esito del colloquio idoneativo, è concetto ben diverso dalla verifica delle sue conoscenze o competenze professionali attraverso lo svolgimento di temi, prove pratiche o teoriche, domande su materie d’esame e via dicendo, in confronto con gli altri candidati, per saggiarne, appunto, preparazione e professionalità al fine di premiare i migliori.
3.4. Quello idoneativo è infatti un giudizio, espresso dall’Azienda per il tramite della Commissione in termini numerici, sulla potenziale capacità del candidato, più o meno spiccata, a rivestire l’incarico dirigenziale e non certo il prodotto di una ponderazione valutativa, relativa al suo bagaglio di conoscenze teoriche, all’esito di una vera e propria procedura selettiva articolata in specifiche prove e vertente su singole materie.
3.5. Ciò ha chiarito, del resto, anche la Corte di Cassazione, ritenendo indubbio che, quando si sia di fronte, come in questo caso, ad una procedura che approdi ad una rosa di idonei, «le controversie attinenti ad una procedura di selezione “idoneativa” e “non concorsuale” avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente di struttura complessa), aventi ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario» (Cass., Sez. Un., 3.2.2014, n. 2290).