TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2010-01-15, n. 201000013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 2010-01-15, n. 201000013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201000013
Data del deposito : 15 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00616/2009 REG.RIC.

N. 00013/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00616/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 616 del 2009, proposto da:


E M e B M, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Silvio Bonea in Lecce, via N. Sauro N. 16;


contro

Comune di Tricase;

nei confronti di

G M, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Vittorio Aymone in Lecce, viale M. De Pietro 23;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Coppula Tisa, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Alfio Bonea in Lecce, via N. Sauro, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Denuncia di inizio attività edilizia n. 215/2008, quale provvedimento amministrativo a formazione tacita, presentata al Comune di Tricase, in data 3.11.2008, dal sig. Martire Giuseppe;

e, per quanto possa occorrere, della delibera del Consiglio Comunale di Tricase n. 40 del 20.4.2005 e dell'atto pubblico di vendita del 6.12.2007, rogato dal Segretario Generale del Comune di Tricase con rep. n. 2056;

nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G M;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’Avv. Serafini in sostituzione dell’Avv. Fersini e l’Avv. Panico;


Considerato che è necessario acquisire agli atti una relazione predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Andrano avente ad oggetto la distanza dal muro della strada prospiciente nel punto iniziale e nel punto finale del muro stesso.

Considerato che, ai sensi dell’art. 26 del R.D. 642/1907, è necessario effettuare una verificazione, previo avviso alle parti, a cura dell’Amministrazione, almeno cinque giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora di esecuzione.

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