TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-09, n. 202401700

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-05-09, n. 202401700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401700
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2024

N. 01700/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00675/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Capitaneria di Porto -OMISSIS- Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa prot n. -OMISSIS- per inosservanza all'obbligo vaccinale di cui all'art.

4-ter c.3 del D.L. 44/2021 introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, nonchè dal diritto alla retribuzione e da ogni altro emolumento;

-della comunicazione prot. n. -OMISSIS- con la quale il ricorrente è stato invitato a comunicare l’avvenuta vaccinazione entro il termine di tre giorni;

-della comunicazione prot. n. -OMISSIS-con la quale il ricorrente è stato invitato a produrre la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione Sars-Cov-2 al rientro in servizio dal periodo di aspettativa per motivi sanitari;

-della comunicazione prot. n.-OMISSIS- con la quale il ricorrente è stato invitato a produrre, entro cinque giorni dalla notifica, la documentazione di cui all’art.

4-terc.3 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, concernente gli adempimenti relativi all’obbligo vaccinale anti SARS COV-2;

- dell’art.

4-ter comma 3 del D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 del D.L. 172/2021, che ha esteso l’obbligo vaccinale anche al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della legge3 agosto 2007, n. 124;

-nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, antecedente o successivo, ancorchè non conosciuto;

E per la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per i mesi di sospensione ed ogni altro compenso o emolumento anche ai fini previdenziali e di anzianità, ovvero, in via gradata a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del codice dell’ordinamento militare;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del provvedimento della -OMISSIS-con il quale è stato “ sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” dal -OMISSIS- Durante tale periodo non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti tredicesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L’interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l’avanzamento ”.

E per l’accertamento e conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per il periodo di sospensione indicato nel provvedimento qui impugnato, ed ogni altro compenso o emolumento, comprese le classi e scatti economici, il diritto alla licenza ordinaria nonché i maturandi diritti pensionistici e di anzianità.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, in servizio presso la -OMISSIS-con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento prot n.-OMISSIS- con il quale è stato sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa, per l’inosservanza all’obbligo vaccinale, nonché dalla retribuzione e da ogni altro emolumento.

Il ricorrente, oltre alla domanda di annullamento, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione per i mesi di sospensione ed ogni altro compenso o emolumento anche ai fini previdenziali e di anzianità, ovvero, in via gradata a percepire la metà degli assegni secondo le disposizioni del codice dell’ordinamento militare;
ha chiesto, inoltre, di disapplicare nei suoi confronti l’obbligo di vaccinazione, anche futura, e di condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, per intervenuta lesione alla professionalità da valutarsi in via equitativa.



2. Espone il ricorrente: a) di avere ricevuto in data-OMISSIS- l’invito a produrre la documentazione comprovante l’adempimento dell’obbligo vaccinale;
b) che dal -OMISSIS- c) che -OMISSIS- il chè ha impedito al ricorrente di adempiere alle richieste della Capitaneria;
d) che a seguito di ulteriore sollecito comunicava, con pec del -OMISSIS-, che aveva provveduto alla prenotazione della somministrazione vaccinale per il giorno -OMISSIS- e) che, in quella sede, non avendo ricevuto informazioni esaurienti in merito ai rischi cui sarebbe andato incontro stante -OMISSIS- ha preferito non sottoporsi alla vaccinazione;
f) la-OMISSIS- notificava quindi il provvedimento di sospensione qui impugnato;
g) nelle more, il ricorrente è stato -OMISSIS- che ha sospeso il provvedimento di sospensione a far data dal -OMISSIS- lasciando invariati gli effetti sospensivi maturati nel periodo precedente -OMISSIS-

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