TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313202

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202313202
Data del deposito : 8 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2023

N. 13202/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12102/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12102 del 2017, proposto da
Polisportiva Città Futura ” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Greco e Daniele Immediato, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Orestano 21;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per Gli Anniversari di Interesse Nazionale, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Sabato, con domicilio fisico eletto presso l’avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;



per l'annullamento

della nota SMCGM 0001341-9 del 20 settembre 2017 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con gravame ritualmente proposto, la società polisportiva ricorrente impugnava la nota della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, meglio specificata in premessa.

In fatto, ella premetteva di essere concessionaria di un impianto sportivo sito in Roma alla via dell’Arcadia n. 108 e che, in tale veste, in occasione dei campionati mondiali di nuoto previsti nella Capitale nell’anno 2009, presentava al commissario delegato per i campionati mondiali di nuoto (organismo istituito in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005, successivamente modificata dall’ordinanza del 6.4.2006 n. 3508) un progetto di esecuzione di lavori di implementazione dell’impianto sportivo in questione e di adeguamento dell’impianto natatorio, dei servizi connessi e complementari al medesimo autorizzato con provvedimento del 17.9.2008 prot. n. 3650/RM2009, successivamente integrato con nota prot. n. 6004/RM 2009 del 12.6.2009.

Proseguiva la ricorrente affermando che tale, vasto, progetto di riqualificazione - che su un’area complessiva di circa 15.000 mq, prevedeva la realizzazione di un Centro polisportivo complesso con palestre, piscina, palazzetto, campi all'aperto, servizi commerciali e sanitari – sarebbe stato eseguito previo rilascio di una fideiussione da parte del Comune di Roma per la somma di 5 milioni di Euro funzionale all’erogazione di un mutuo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Nel 2011, ricevuta comunicazione da Roma Capitale che l’importo della fideiussione riconosciuta non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro, la polisportiva ricorrente formulava istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica di Missione (frattanto subentrata nei compiti precedentemente svolti dal commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010), richiedendo l’approvazione di uno stralcio funzionale del progetto inizialmente proposto e l’Unità tecnica citata, con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, assentiva la realizzazione del progetto per come modificato, autorizzando lo “stralcio” richiesto, e dichiarandone altresì la conformità al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009.

Con determinazione dirigenziale del 18.1.2013, il Dipartimento dello Sport capitolino rilasciava la fideiussione richiesta menzionando, nelle premesse di tale atto, anche la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 con la quale l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe attestato “ l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.

Ancora, nel 2015, alla presenza del tecnico incaricato dalla citata struttura presidenziale, si sarebbe svolto, con esito positivo, il collaudo tecnico-amministrativo delle opere compiute.

Nondimeno, con atto pure impugnato con ricorso avente RG n. 6698/2016, Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della SCIA per accertamento di conformità prot. n. CM/32683 del 12.5.2015 presentata dalla ricorrente.

Infine, con l’atto oggetto del presente gravame, la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiva che “ a nulla rileva il parere di conformità del nuovo progetto stralcio, presentato dalla Società concessionaria, al progetto esecutivo, originariamente validato dal Commissario delegato, reso dall’allora Coordinatore dell’Unità tecnica di Missione con le note prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 ” in quanto si tratterebbe “ delle sopracitate funzioni ‘residuali pendenti’ istruttorie e di assistenza giuridico amministrativa dello Stato rispetto a procedimenti che sono tornati, oramai, nel pieno esercizio delle prerogative del Comune di Roma ”.

Contro la detta nota, la polisportiva ricorrente proponeva gravame affidato ai seguenti motivi.

Con il primo, ella contestava la violazione delle norme in materia di riesame dei provvedimenti amministrativi contenute nella l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere, l’abnormità ed il difetto di motivazione dell’atto avversato.

In sintesi, ad avviso della ricorrente, con il provvedimento impugnato la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe implicitamente annullato le proprie, precedenti, note prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 in assenza dei presupposti e delle garanzie previste dalla legge, senza comunicare l’avvio del relativo procedimento, senza specificare le ragioni di pubblico interesse sottese a tale decisione e aldilà del termine ‘ragionevole’ previsto dalla disciplina positiva in materia di autotutela decisoria.

Il tutto, quindi, a parere della ricorrente, in evidente carenza di motivazione tanto in ordine alle ragioni che avevano condotto la Presidenza del Consiglio a mutare il proprio orientamento in ordine alla, precedentemente affermata, conformità dei progetti di stralcio eseguiti a quelli originariamente autorizzati dal commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto del 2009, quanto in ordine alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo a questi ultimi.

Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentava la violazione dei presupposti normativi per l’attribuzione alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri della competenza ad autorizzare i progetti relativi all’esecuzione di opere inerenti i campionati mondiali di nuoto del 2009.

In particolare, sosteneva la ricorrente che erronea sarebbe l’affermazione, recata nel provvedimento impugnato, secondo la quale in data 31.12.2009 sarebbero venuti meno i poteri assegnati alla struttura commissariale sopra citata e, di conseguenza, la competenza ad abilitare interventi edilizi da svolgere nell’ambito delle opere previste per l’evento sportivo in questione sarebbero rientrate in capo all’ente territoriale ordinariamente competente.

Infatti, ad avviso della ricorrente, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010 avrebbe affermato la competenza dell’Unità tecnica di missione (alla quale era, poi, subentrata la struttura che aveva emanato il provvedimento gravato) non solo per le “ residuali pendenti istruttorie e di assistenza giuridico - amministrativa dello Stato ”, ma altresì per “ ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande 13 evento «Mondiali di nuoto Roma 2009>> ”.

Solo successivamente, con il d.P.C.M. del 24.3.2014, istituita la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competenza degli uffici nazionali sarebbe stata limitata a provvedere a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei Mondiali di nuoto ‘Roma 2009’ già svolte dall’Unità tecnica di missione.

Con il terzo motivo di censura, parte ricorrente si doleva della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione evocata in giudizio, la quale avrebbe adottato l’atto impugnato nonostante si fosse consolidato l’affidamento della ricorrente sulla corrispondenza del progetto presentato, con le indicate modifiche, a quello autorizzato e nonostante essa si sia uniformata ad un parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato in assenza di

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