TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-08-08, n. 202313202
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Pubblicato il 08/08/2023
N. 13202/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12102/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12102 del 2017, proposto da
“
Polisportiva Città Futura
” s.s.d. a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e D I, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via F. Orestano 21;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di Missione per Gli Anniversari di Interesse Nazionale, non costituita in giudizio;
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato N S, con domicilio fisico eletto presso l’avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della nota SMCGM 0001341-9 del 20 settembre 2017 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con gravame ritualmente proposto, la società polisportiva ricorrente impugnava la nota della Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, meglio specificata in premessa.
In fatto, ella premetteva di essere concessionaria di un impianto sportivo sito in Roma alla via dell’Arcadia n. 108 e che, in tale veste, in occasione dei campionati mondiali di nuoto previsti nella Capitale nell’anno 2009, presentava al commissario delegato per i campionati mondiali di nuoto (organismo istituito in forza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489/2005, successivamente modificata dall’ordinanza del 6.4.2006 n. 3508) un progetto di esecuzione di lavori di implementazione dell’impianto sportivo in questione e di adeguamento dell’impianto natatorio, dei servizi connessi e complementari al medesimo autorizzato con provvedimento del 17.9.2008 prot. n. 3650/RM2009, successivamente integrato con nota prot. n. 6004/RM 2009 del 12.6.2009.
Proseguiva la ricorrente affermando che tale, vasto, progetto di riqualificazione - che su un’area complessiva di circa 15.000 mq, prevedeva la realizzazione di un Centro polisportivo complesso con palestre, piscina, palazzetto, campi all'aperto, servizi commerciali e sanitari – sarebbe stato eseguito previo rilascio di una fideiussione da parte del Comune di Roma per la somma di 5 milioni di Euro funzionale all’erogazione di un mutuo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo.
Nel 2011, ricevuta comunicazione da Roma Capitale che l’importo della fideiussione riconosciuta non avrebbe potuto superare i 2 milioni di Euro, la polisportiva ricorrente formulava istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità tecnica di Missione (frattanto subentrata nei compiti precedentemente svolti dal commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010), richiedendo l’approvazione di uno stralcio funzionale del progetto inizialmente proposto e l’Unità tecnica citata, con nota prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012, assentiva la realizzazione del progetto per come modificato, autorizzando lo “stralcio” richiesto, e dichiarandone altresì la conformità al progetto generale già autorizzato con i provvedimenti n. 3650/RM2009 e 6004/RM2009.
Con determinazione dirigenziale del 18.1.2013, il Dipartimento dello Sport capitolino rilasciava la fideiussione richiesta menzionando, nelle premesse di tale atto, anche la nota prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 con la quale l’Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe attestato “ l’idoneità dei singoli lotti a costituire anche in considerazione delle modifiche e variazioni di destinazione d’uso progettuali approvate, parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento ”.
Ancora, nel 2015, alla presenza del tecnico incaricato dalla citata struttura presidenziale, si sarebbe svolto, con esito positivo, il collaudo tecnico-amministrativo delle opere compiute.
Nondimeno, con atto pure impugnato con ricorso avente RG n. 6698/2016, Roma Capitale dichiarava l’inefficacia della SCIA per accertamento di conformità prot. n. CM/32683 del 12.5.2015 presentata dalla ricorrente.
Infine, con l’atto oggetto del presente gravame, la Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri riferiva che “ a nulla rileva il parere di conformità del nuovo progetto stralcio, presentato dalla Società concessionaria, al progetto esecutivo, originariamente validato dal Commissario delegato, reso dall’allora Coordinatore dell’Unità tecnica di Missione con le note prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 ” in quanto si tratterebbe “ delle sopracitate funzioni ‘residuali pendenti’ istruttorie e di assistenza giuridico amministrativa dello Stato rispetto a procedimenti che sono tornati, oramai, nel pieno esercizio delle prerogative del Comune di Roma ”.
Contro la detta nota, la polisportiva ricorrente proponeva gravame affidato ai seguenti motivi.
Con il primo, ella contestava la violazione delle norme in materia di riesame dei provvedimenti amministrativi contenute nella l. n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere, l’abnormità ed il difetto di motivazione dell’atto avversato.
In sintesi, ad avviso della ricorrente, con il provvedimento impugnato la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe implicitamente annullato le proprie, precedenti, note prot. 8722/RM2009 del 17.4.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 in assenza dei presupposti e delle garanzie previste dalla legge, senza comunicare l’avvio del relativo procedimento, senza specificare le ragioni di pubblico interesse sottese a tale decisione e aldilà del termine ‘ragionevole’ previsto dalla disciplina positiva in materia di autotutela decisoria.
Il tutto, quindi, a parere della ricorrente, in evidente carenza di motivazione tanto in ordine alle ragioni che avevano condotto la Presidenza del Consiglio a mutare il proprio orientamento in ordine alla, precedentemente affermata, conformità dei progetti di stralcio eseguiti a quelli originariamente autorizzati dal commissario delegato per lo svolgimento dei mondiali di nuoto del 2009, quanto in ordine alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo a questi ultimi.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamentava la violazione dei presupposti normativi per l’attribuzione alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri della competenza ad autorizzare i progetti relativi all’esecuzione di opere inerenti i campionati mondiali di nuoto del 2009.
In particolare, sosteneva la ricorrente che erronea sarebbe l’affermazione, recata nel provvedimento impugnato, secondo la quale in data 31.12.2009 sarebbero venuti meno i poteri assegnati alla struttura commissariale sopra citata e, di conseguenza, la competenza ad abilitare interventi edilizi da svolgere nell’ambito delle opere previste per l’evento sportivo in questione sarebbero rientrate in capo all’ente territoriale ordinariamente competente.
Infatti, ad avviso della ricorrente, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3.3.2010 avrebbe affermato la competenza dell’Unità tecnica di missione (alla quale era, poi, subentrata la struttura che aveva emanato il provvedimento gravato) non solo per le “ residuali pendenti istruttorie e di assistenza giuridico - amministrativa dello Stato ”, ma altresì per “ ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande 13 evento «Mondiali di nuoto Roma 2009>> ”.
Solo successivamente, con il d.P.C.M. del 24.3.2014, istituita la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competenza degli uffici nazionali sarebbe stata limitata a provvedere a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei Mondiali di nuoto ‘Roma 2009’ già svolte dall’Unità tecnica di missione.
Con il terzo motivo di censura, parte ricorrente si doleva della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell’amministrazione evocata in giudizio, la quale avrebbe adottato l’atto impugnato nonostante si fosse consolidato l’affidamento della ricorrente sulla corrispondenza del progetto presentato, con le indicate modifiche, a quello autorizzato e nonostante essa si sia uniformata ad un parere espresso dall’Avvocatura generale dello Stato in assenza di contraddittorio alcuno con i destinatari dell’atto oggetto dell’odierno gravame.
Col quarto motivo, parte ricorrente deduceva la violazione dei principi di legittimo affidamento e ragionevolezza.
Infine, con il quinto motivo, lamentava il danno ingiusto patito in ragione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Resisteva in giudizio solamente Roma Capitale.
In vista della pubblica udienza di discussione nel merito del ricorso, l’amministrazione capitolina depositava documentazione e memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
In via di fatto, Roma Capitale osservava che, dall’esame dei progetti assentiti dal commissario delegato, risultava la realizzazione di un “ bar-sala multimediale ” mentre nei fatti, con i lavori eseguiti, la struttura veniva munita di un “bar-ristorante”, con conseguente mutamento della destinazione d’uso di parte della stessa non evidenziato nell’istanza e nella relazione tecnica che corredavano il progetto di stralcio sottoposto ad assenso dell’Unità tecnica di missione in data 5.12.2012, ma risultante esclusivamente da una delle planimetrie allegate al suddetto progetto, evidenza questa, peraltro, a giudizio di Roma Capitale neppure immediatamente evincibile dall’esame delle planimetrie in questione.
Proseguiva Roma Capitale esponendo come, al fine di sanare il mutamento d’uso apportato ad uno degli spazi della struttura in questione (da ‘bar-sala multimediale’ a ‘bar-ristorante’), la ricorrente abbia avanzato la SCIA per accertamento di conformità prot. n. 32683 del 12.05.2015, così ammettendo, sempre secondo la prospettazione di parte resistente, di aver realizzato un cambio di destinazione d’uso non consentito alla luce dei progetti già autorizzati.
In diritto, preliminarmente essa affermava il proprio difetto di legittimazione passiva (non essendo l’amministrazione capitolina autrice del provvedimento avversato) e contestava l’ammissibilità stessa del gravame, escluso il carattere provvedimentale della nota avversata.
Nel merito, affermava l’infondatezza dei motivi ex adverso dispiegati in quanto, le note prot. 8722/RM2009 del 17.04.2012 e prot. 9096/RM2009 del 18.12.2012 non costituendo titolo autorizzativo edilizio, non consentirebbero di attribuire al provvedimento impugnato carattere di atto di esercizio di autotutela decisoria.
Dal canto proprio parte ricorrente, con propria memoria conclusionale, insisteva per l’accoglimento dei motivi di ricorso originariamente proposti.
All’udienza pubblica del 19.7.2023, l’affare veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il presente gravame, la società sportiva ricorrente articola diversi mezzi di censura contro la nota del 20.9.2017 della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui detto ufficio – interpellato dal Municipio VIII di Roma Capitale in ordine alla persistente competenza delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad autorizzare variazioni a progetti di implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione dei mondiali di nuoto “Roma 2009” – rispondeva affermando ch,e atteso quanto disposto nell'art. 2, comma 1, lett. f) del d.P.C.M. del 24.04.2014 e del successivo d.P.C.M. del 26.01.2017 di conferma della Struttura di missione, secondo cui la Struttura di missione degli anniversari di interesse nazionale " ... provvede a porre in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009 già svolte dall'Unità tecnica di missione .. .", detta Struttura non poteva ritenersi competente ad approvare varianti in corso d'opera al permesso di costruire rilasciato a suo tempo dal Commissario delegato.
A parere della polisportiva ricorrente, invece, tale competenza sarebbe rimasta in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto, in disparte l’errato richiamo al d.P.C.M. del 24.4.2014, tra i compiti che costituirebbero le “ residuali pendenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto Roma 2009 ”, rientrerebbe anche l’espressione di atti di assenso ai progetti presentati in variante alle opere già autorizzate dal Commissario delegato.
Innanzitutto, il Collegio non considera meritevole di condivisione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, nelle proprie difese, dall’amministrazione capitolina.
E ciò in quanto, come osservato da questo Tribunale in un recente precedente (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 3371 del 24.3.2022), è da ritenersi che, in siffatta controversia, la legittimazione passiva spetti comunque all’amministrazione capitolina, nonostante essa afferisca ad una procedura di rilascio di un titolo edilizio avviata dal Commissario delegato per i Mondiali di Nuoto " Roma 2009 ", come longa manus del Presidente del Consiglio, atteso l'intervenuta abrogazione ad opera del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, dell'art.