TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-10-21, n. 201904994
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Pubblicato il 21/10/2019
N. 04994/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2019, proposto da
A C A, rappresentato e difeso dall'avvocato G D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D F non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Determina del IV Dipartimento del Comune di Sorrento n. 1660 del 16.10.2018, notificata al ricorrente in data 23.10.2018, con cui il Comune di Sorrento determinava:
"omissis...
- di dichiarare la decadenza dalla graduatoria approvata con determina dirigenziale del IV Dipartimento n. 526 del 05.04.2018 del Signor Astarita Antonio Christian nato a Vico Equense il 25.12.1982 e residente in Sorrento in via del Mare, 5;
- di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione n. 71 rilasciata in data 11.05.2018, prot. n.22980 al suddetto Sig. Astarita;
- di dare atto che per effetto dell'intervenuta decadenza dalla graduatoria risulta utilmente collocato in graduatoria il candidato F D, nato a Napoli il 23.06.1978 ed ivi residente in Corso Europa, 72, collocato al 93° posto della graduatoria approvata con determina n. 526 del 05.04.2018";
2) di ogni altro provvedimento correlato, preordinato, connesso, successivo e conseguente a quello impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, Astarita Antonio Christian ha impugnato la determina in epigrafe indicata, a mezzo della quale il Dirigente del Dipartimento Commercio del Comune di Sorrento (previa declaratoria di decadenza dalla graduatoria della relativa selezione) lo ha dichiarato decaduto dall’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente conseguita in data 11/5/18.
1.1 - Ai fini del decidere necessita rilevare che:
- il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dal Comune di Sorrento per l’assegnazione di 80 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (giusta determina dirigenziale n. 116/2017, che ha raddoppiato il numero delle autorizzazioni rispetto a quello in origine stabilito con la determina n. 368/15);
- il ricorrente si è collocato tra i vincitori al posto n. 32 con punti 40,00 (di cui 8,5 per titoli), giusta graduatoria approvata con determina n. 526 del 5/4/18 (all. 3 dep. Comune del 7/3/19);
- in data 11/5/18 gli è stata, pertanto, rilasciata l’autorizzazione n. 71;
- all’esito dei controlli espletati dal Comune, è emerso che in luogo del giudizio “distinto” dichiarato in sede di compilazione della domanda, il ricorrente ha – in realtà – conseguito la licenza media con il giudizio “buono” (ciò che gli avrebbe dato diritto a 4 punti, in luogo dei 5 attribuiti);
- con la gravata determina dirigenziale, il Comune di Sorrento – sulla scorta del rilevata dichiarazione non veritiera – ha disposto la decadenza del ricorrente dalla graduatoria e dall’autorizzazione, con conseguente scorrimento della graduatoria ed assegnazione della autorizzazione all’odierno controinteressato F D, collocatosi al 93° posto.
2 - Con un solo articolato motivo, il ricorrente deduce:
- di non aver reso alcuna falsa dichiarazione, dal momento che l’indicazione del giudizio della licenza di scuola media è contenuta in una sezione della domanda (quella relativa ai titoli valutabili) distinta da quella attinente alle “dichiarazioni”;
- l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente riconoscere “l’errore materiale di scrittura” in cui il ricorrente è incorso, confrontando quanto dichiarato con quanto emergente dal titolo di studio prodotto;
- l’Amministrazione era, peraltro, già in possesso del titolo di studio de quo per effetto di precedente selezione cui il ricorrente aveva partecipato anni addietro;
- l’errore nella compilazione della domanda non è previsto dalla lex specialis tra le cause di esclusione/decadenza, né potrebbe costituirne alcuna, anche tenuto conto del fatto che – pur con la decurtazione di un punto - il ricorrente rientrerebbe comunque tra i vincitori, senza ledere le altrui posizioni.
3 - Ha resistito al gravame il solo Comune di Sorrento, insistendo per il suo rigetto.
4 - In accoglimento dell’istanza cautelare, il Collegio ha onerato il Comune di Sorrento di rideterminare il punteggio spettante all’Astarita per effetto del giudizio “buono” relativo alla licenza di scuola media inferiore, con conseguente riposizionamento del concorrente in graduatoria. L’ente ha dato seguito al dictum cautelare, rideterminando in 39 il punteggio del ricorrente e collocandolo al posto n. 39 della graduatoria.
4.1 - Alla pubblica udienza del 26/9/19 il ricorso è transitato in decisione.
DIRITTO
5 - Il ricorso è infondato.
5.1 - L’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 sancisce che “… qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
L’applicazione di tale disposizione in base al “diritto vivente”:
- “ ha carattere essenzialmente vincolato e privo di margini di apprezzamento discrezionale (cfr. Cons. St., sez. V, 15/3/2017, n. 1172);
- deriva unicamente dalla mera rilevazione della non veridicità della dichiarazione resa, non rilevando le condizioni soggettive di buona o mala fede del dichiarante (cfr. T.A.R. Venezia, sez. I, 18/9/2017, n. 832);
- si basa sul principio di autoresponsabilità, imponendo all’interessato l’onere di acquisire piena consapevolezza della propria effettiva condizione (cfr. Cons. St., sez. VI, 20/12/2013, n. 6145), laddove l’affidabilità delle autocertificazioni rappresenta un presupposto essenziale per la diffusione degli strumenti di semplificazione nell’attività amministrativa ”, (TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 1/4/19 n. 1782).
5.2 - L’art. 4 del bando di selezione, poi, stabilisce che nella domanda di partecipazione, il candidato “dovrà dichiarare ai sensi del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione”, tra l’altro, “i titoli di studio posseduti ed il punteggio conseguito”, precisando, poi, che ai vincitori sarà richiesto in un secondo momento di comprovare a mezzo di idonea documentazione quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
5.3 - Orbene, alla luce di tale quadro normativo (generale e speciale) va scrutinata la fattispecie in esame.
5.3.1 – In primis , non appare al Collegio apprezzabile il tentativo di parte ricorrente volto a sostenere (secondo quanto è dato comprendere dalle deduzioni a pag. 5 del ricorso) che nessuna “autodichiarazione” non rispondente al vero sarebbe stata resa, siccome la parte della domanda in cui andava indicato il punteggio relativo alla licenza di scuola media inferiore non rientrava nella parte specificamente riservata alla “dichiarazione”.
Al contrario, non è fondatamente revocabile in dubbio che il ricorrente abbia sottoscritto la domanda di concorso sotto la propria responsabilità, dichiarando di essere consapevole delle conseguenze anche penali della propria dichiarazione. Il modello di domanda reca espressa indicazione in tal senso sia nella prima pagina che nell’ultima, in cui si precisa “la presente è resa anche ai sensi del d.P.R. n. 445 /2000 quale autocertificazione dei dati in essa contenuti”. In altri termini, in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, l’autore risponde come se avesse prodotto un titolo di studio falsificato nella parte del voto/giudizio.
Tanto premesso, non appare coerente con il dato letterale ricavabile dal modulo di domanda ritenere che l’obbligo di dichiarare il vero non sussistesse per tutti i dati oggetto di dichiarazione.
5.3.2 - Né può utilmente il ricorrente invocare la riconoscibilità dell’errore da parte dell’amministrazione. Rispetto alle esigenze organizzative che gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/00 sottendono, non può ritenersi eccessivo l’onere incombente sui concorrenti di verificare l’esatta votazione dei titoli di studio per i quali reclamano il punteggio aggiuntivo, trattandosi di adempimenti che rientrano nell'ordinaria diligenza “propria dell'uomo medio, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso de quo ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1 bis, sent. 24/2/15 n. 3171, nonché Consiglio di Stato, ad. sez. I, parere n. 654 del 04/03/2019).
Anche la lex specialis , d’altronde, oltre alle cause di esclusione di cui all’art. 11, prevede all’art. 4 (non fatto oggetto di gravame) l’obbligo di dichiarare – a pena di esclusione – anche il titolo di studio ed il relativo punteggio: è evidente che – in disparte l’ipotesi di totale omissione di tale dichiarazione – anche la dichiarazione non veritiera sia causa escludente, in base a quanto stabilito nella parte finale dell’art. 4 in tema di successivi controlli sul dichiarato.
5.3.3 - Sempre alla luce della funzione di semplificazione assolta dal sistema dell’autocertificazione, opina il Collegio (con ciò rimeditando quanto ritenuto nella precedente fase cautelare) che nessun rilievo possa rivestire la circostanza (riscontrabile nel caso in esame) che il ricorrente sarebbe comunque risultato utilmente collocato in graduatoria anche dopo la decurtazione del punto erroneamente attribuito per effetto della dichiarazione non veritiera.
Sul punto, il ricorrente prospetta l’applicazione al caso in esame della teoria del cd. falso innocuo.
Orbene, in primis , giova premettere che quello commesso dal ricorrente non è propriamente un “errore materiale di scrittura” (come qualificato alla pag. 6 del gravame), quanto piuttosto la “sostituzione” tra due giudizi (“distinto” e “buono”).
Va, inoltre, osservato che nelle procedure concorsuali il c.d. falso innocuo (di origine penalistica) è istituto insussistente, atteso che la completezza/correttezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione.
Di talché non giova al ricorrente argomentare circa la non influenza sulla graduatoria finale dell’errore commesso.
Come di recente statuito dal Consiglio di Stato in fattispecie analoga, “ ciò che rileva ai fini della verifica di legittimità dell’operato amministrativo non è l’effetto che in concreto la dichiarazione abbia prodotto (ex post) bensì la circostanza che il candidato abbia dichiarato (ex ante) un fatto non corrispondente al vero, alla realtà, in occasione della domanda di partecipazione al concorso dove è stata alterata la veridicità di un elemento determinante ai fini della valutazione del candidato, refluente negativamente sulla sua condotta e idoneo a determinare l’espulsione dal corpo, anche dopo l’avvenuto incorporamento.
La valutazione del falso innocuo – al quale è sostanzialmente riconducibile la dichiarazione del ricorrente - sconta un giudizio ex ante e non ex post, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo né irrilevante il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione era potenzialmente in grado (anche se poi così non si è rivelata a valle) di alterare l’ordine della graduatoria, fino a consentire al candidato di rientrare tra i vincitori del concorso.
Non è dubbio, pertanto, che la dichiarazione, nei sensi resa, era in astratto idonea ad incidere, influenzare, condizionare la valutazione dei requisiti soggettivi da parte dell’Amministrazione;ovvero a causare un potenziale danno nei confronti degli altri candidati nella misura in cui, a cagione degli effetti causati dalla dichiarazione non veritiera, la posizione in graduatoria di costoro avrebbe potuto risentirne.
La prova di resistenza che introduce il ricorrente non è, pertanto, in grado di revocare in dubbio la rilevanza del mendacio/falso innocuo nella particolarità della fattispecie in esame ”, (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 695 del 05/03/2019 ed, in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, sent. 1/10/19 n. 4679 definendo analoga questione relativa alla medesima procedura concorsuale).
Le esigenze di semplificazione sottese alla disciplina in esame, quindi, inducono a ritenere che la “decadenza dal beneficio” prevista dall’art. 75 cit. vada intesa come perdita del “bene della vita” oggetto del provvedimento ampliativo conseguito (l’autorizzazione, in questo caso, rispetto a cui la collocazione in graduatoria si pone quale “mero” passaggio procedimentale).
6 – Solo per completezza, va osservato che oltre a non essere oggetto di specifica doglianza in ricorso, esulano dal sindacato di legittimità sul provvedimento impugnato che questo Tribunale è chiamato a compiere considerazioni relative all’ “opportunità” di un controllo amministrativo effettuato dopo l’approvazione della graduatoria, procrastinato addirittura ad un momento successivo al rilascio dell’autorizzazione.
7 – Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
8 - La obiettiva controvertibilità della questione di diritto affrontata induce a compensare le spese di lite tra le parti costituite. Nulla per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.