TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-03-02, n. 202202413

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-03-02, n. 202202413
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202413
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 02413/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06445/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2012, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via XXI Aprile,12, come da procura in atti;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Comando Regionale della Guardia di Finanza di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – Con ricorso notificato il 24 luglio 2012 e depositato il successivo 2 di agosto il finanziare -OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento in epigrafe del -OMISSIS-, con il quale è stata pronunziata la sospensione del procedimento di transito del ricorrente ai ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. – L’interessato espone di essere stato coinvolto nell’anno 2010, mentre prestava servizio nella Guardia di Finanza, in un procedimento penale per fatti legati a detenzione non autorizzata di armi; nello stesso anno, ma successivamente, egli è stato sottoposto a visita presso la C.M.O. di-OMISSIS-e giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto quale finanziere, ma idoneo al transito in servizio permanente nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze in qualifica corrispondente; che pertanto, con nota dell’8 settembre 2011, il -OMISSIS-veniva invitato a proporre domanda di transito nei ruoli civili entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità; che tale domanda veniva quindi presentata dall’interessato in data 11 settembre 2011, ma solo il 7 marzo 2012 veniva presentata al Ministero dal Comando Generale della Guardia di Finanza; che il successivo 20 marzo l’Amministrazione pronunziava la sospensione del procedimento di transito qui impugnata in pretesa applicazione dell’art. 14 comma 5 L. 266\1999.

3. – Il ricorrente propone avverso tale atto i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione della legge 18 luglio n.266 del 1999i e violazione e falsa applicazione del Decreto 18 aprile 2002 pubblicato in GIJ n,113 del 16 maggio 2002 e violazione del dPR 24 aprile 1982 n.339. Eccesso di potere. Sviamento di potere.

Sarebbero nella specie violati il decreto legislativo 18 aprile 2002 il cui art. 2 specifica che " la presentazione, della domanda di transito sospende, per lo stesso,

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