TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-02-13, n. 201400276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-02-13, n. 201400276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400276
Data del deposito : 13 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00564/2013 REG.RIC.

N. 00276/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M I, rappresentata e difesa dagli avv.ti P N e S M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via San Quintino, 40;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

P F,
S G;

per l'annullamento

a. del provvedimento emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Direzione Generale - in data 28/05/2013 prot. n. 4676, conosciuto in data 29/05/2013 a seguito di comunicazione a mezzo pec;

b. della nota n. 3123 del 14/11/2012;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 29.10.2013, per l'annullamento

c. del D.D.G. prot. 8127 del 29.08.2013 e dei successivi provvedimenti di rettifica prot. 8223 del 30.08.2013 e prot. 8607 del 09.09.2013 e prot. 9204 del 27.09.2013 con cui è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, di cui al D.D.G. 82/2012, per la scuola primaria, pubblicata il 30.09.2013, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato un punteggio di 67 punti ed è stata inserita al 309° posto;

d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

nonchè per la declaratoria

del diritto della ricorrente a vedersi assegnare il punteggio pari a 68,5 con il derivante avanzamento in graduatoria.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2014 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Marcella Icardi ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il 28.05.2013, le aveva comunicato la sua esclusione dal concorso per posti a cattedre finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, indetto con decreto del direttore generale n. 82 del 24.09.2012;
b) tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 278 e 279 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2 c. 2 lett. a) del bando di concorso, eccesso di potere per erronea interpretazione dei presupposti.

Il 27.06.2013 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare che del ricorso, in quanto infondati.

Con ordinanza n. 298/2013 del 4.07.2013 il Collegio ha accolto la sospensiva ammettendo con riserva la ricorrente alla prova orale.

Il 10.10.2013 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti contro il provvedimento con il quale era stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, chiedendo al Tribunale di dichiarare il suo diritto a vedersi assegnato il punteggio di 68,5 punti e a conseguire il corrispondente avanzamento in graduatoria.

All’udienza pubblica del 15.01.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha lamentato, in primo luogo, l’illegittimità, per violazione del d.lgs. n. 297/1994 e delle disposizioni del bando, della sua esclusione dal concorso per il reclutamento dei docenti della scuola primaria, disposta dall’Amministrazione (peraltro successivamente al superamento da parte sua sia della prova preselettiva che della prova scritta) perché ritenuta “non in possesso del titolo di accesso di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) del bando di concorso, così come specificato nella …nota ministeriale prot.n. 3123 del 14 novembre 2013” (cfr. doc. n. 5 dell’Amministrazione).

Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.

Al riguardo il Collegio, come già evidenziato nell’ordinanza di accoglimento della sospensiva e di ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale (poi pienamente superata), condivide l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui “la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, (il diploma in questione) rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato,

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