TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-10-24, n. 201302490

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-10-24, n. 201302490
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302490
Data del deposito : 24 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01734/2013 REG.RIC.

N. 02490/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01734/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2013, proposto da:
F L, G G, L S e A A, rappresentati e difesi dagli avv. A S e G M, con domicilio eletto presso il primo di detti legali in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Comune di Gravina di Catania, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. F G, domiciliatario in Catania, via Francesco Crispi, 225;

Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Gravina di Catania, Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Catania, in persona del Prefetto p.t. , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

D R, Enzo Giuliano Santoro, Massimiliano Giammusso, Francesco Nicotra, Antonino Leonardi e Carmelo Grasso, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Milazzo, domiciliatario in Catania, via Francesco Crispi 225;

Alfio Nicosia, Dante Ingaglio, C N, Concetta Daniela Cianciolo, Michelangelo Barravecchia, Rosario Carlo Maria Condorelli, Salvatore D'Urso e Agata Viola, non costituiti in giudizio;

Francesco Marcantonio, Patrizia Claudia Marzia Costa e Maria Angela Zanghi, rappresentati e difesi dall'avv. Gianfranco Fallica, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, via Milano 42a;

Filippo Riela, Salvatore Santonocito, Rosario Ponzo, Sebastiana Vinci, Santina Porto e Donatella Gullo, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Trimboli, domiciliatario in Catania, via Firenze 225;

per l'annullamento

dei risultati elettorali relativi all’elezione diretta del Sindaco e alle elezioni del Consiglio comunale del Comune di Gravina di Catania (CT) tenutesi nei giorni 9 e 10giugno 2013, nonché della proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e a quella di Consigliere comunale e degli atti connessi e consequenziali;

e per

l’integrale ripetizione delle operazioni relative alle predette elezioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gravina di Catania, dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Gravina di Catania, dell’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Catania, nonché dei controinteressati D R, Francesco Marcantonio, Enzo Giuliano Santoro, Massimiliano Giammusso, Patrizia Claudia Marzia Costa, Filippo Riela, Francesco Nicotra, Antonino Leonardi, Carmelo Grasso, Salvatore Santonocito, Rosario Ponzo, Sebastiana Vinci, Santina Porto, Donatella Gullo e Maria Angela Zanghi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Alle consultazioni elettorali del 9 e 10 giugno 2013, hanno partecipato, nel Comune di Gravina di Catania, cinque candidati alla carica di Sindaco, collegati alle seguenti liste o gruppi di liste:

- G G, collegato alle liste "Amici di Gravina" e "Viviamo Gravina";

- D R, collegato alle liste "Insieme per Gravina", "Rinnova Gravina", "I nuovi protagonisti", "U.D.C. Unione di Centro", "Il Popolo della Libertà" e "Una mano per Gravina";

- S L, collegato alla lista "Movimento 5 Stelle";

- A F, collegata alle lista "Libera Gravina";

- C N, collegato alle liste "Alleanza dei Cittadini", "Uniti per Cambiare", "Il Megafono Lista Crocetta" e "Partito democratico".

Ai sensi dell’art. 1, l.r. n. 3/2002, le operazioni di voto si svolgono “dalle ore 8,00 alle ore 22,00 della domenica e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 del lunedì successivo”.

È accaduto che le schede elettorali contenessero un errore nel nome del candidato L, indicato come L.

Dopo consultazione del Prefetto, che a sua volta prendeva contatto con l’Assessorato regionale per le Autonomie locali, veniva stabilito di ristampare le schede, sicché le operazioni di voto restavano sospese continuativamente per diverse ore e iniziavano tra le 12.15 e le 12.30, con la consegna delle prime cento schede, proseguendo in modo intermittente man mano che pervenivano alle sezioni le schede ristampate (alle 14.15 e dalle 16.40 in poi).

Rilevando il calo del 7.28% nell’affluenza al voto, i ricorrenti – i quali, pur essendo candidati nelle elezioni in questione, agiscono in qualità di elettori del Comune di Gravina di Catania − chiedono l’annullamento dell’intera elezione, sostenendo che le sopra menzionate circostanze di fatto hanno influito sull’esito della consultazione.

È stato rieletto il Sindaco uscente D R, con 5.277 voti di preferenza, pari al 50,52% dei 10445 voti validi espressi, quindi per appena cinquantatré voti in più rispetto alla soglia del 50% più uno dei voti validi, il cui mancato superamento impone lo svolgimento del turno di ballottaggio tra i due candidati più votati (gli altri candidati C N, G G, S L e A F hanno rispettivamente conseguito 3047, 1425, 543 e 153 voti di preferenza).

Quanto al Consiglio comunale, l'Ufficio elettorale ha attribuito alle liste e ai gruppi di liste i seguenti voti:

A) gruppo di liste collegate al candidato Sindaco G G:

- "Amici di Gravina": 1049 voti (pari al 7,56%)

- "Viviamo Gravina": 509 voti (pari al 3,67 %)

B) gruppo di liste collegate al candidato Sindaco D R:

- "Insieme per Gravina": 1319 voti (pari al 9,50%)

- "Rinnova Gravina": 1064 voti (pari al 7,67%)

- "I nuovi protagonisti": 1048 voti (pari al 7,55%)

- "U.D.C. Unione di Centro": 1388 voti (pari al 10%)

- "Il Popolo della Libertà": 2222 voti (pari al 16%)

- "Una mano per Gravina": 1228 voti (pari all'8,85%)

C) lista collegata al candidato Sindaco S L:

- "Movimento 5 Stelle": 639 voti (pari al 4,60%)

D) lista collegata al candidato Sindaco A F:

- "Libera Gravina": 147 voti (pari all'1,06%)

E) gruppo di liste collegate al candidato Sindaco C N:

- "Alleanza dei Cittadini": 1308 voti (pari al 9,42%)

- "Uniti per Cambiare": 1179 voti (pari all'8,50%)

- "Il Megafono — Lista Crocetta": 112 voti (pari allo 0,81%)

- "Partito democratico": 668 voti (pari al 4,81%)

Sono state quindi escluse le liste che non hanno superato lo sbarramento del 5% (694 voti).

Il 5 luglio 2013 i controinteressati sono stati proclamati eletti alla carica di consiglieri comunali.

2. – I ricorrenti lamentano la violazione di diversi principi e disposizioni di legge, segnatamente:

− di quelle che disciplinano l’orario delle votazioni (art. 1 l.r. n. 3/3002) e, di riflesso, di alcune norme costituzionali, ovvero gli artt. 1, 2, 3, 48 e 49 della Costituzione e dell'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (primo motivo di ricorso);

− dell'articolo 31 del Decreto Presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, a mente del quale solo dopo l’autenticazione delle schede si dà inizio alle operazioni di voto, laddove nelle elezioni il cui risultato si contesta l’autenticazione è avvenuta man mano che le schede pervenivano, a operazioni iniziate (secondo motivo di ricorso).

3. - I controinteressati, costituitisi in resistenza, hanno eccepito innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse dei ricorrenti, in quali, in quanto candidati alla competizione elettorale, sarebbero titolari di un interesse specifico, proprio e qualificato alla loro elezione, rispetto al quale tuttavia non supererebbero la prova di resistenza.

Nella pubblica udienza del 23 ottobre 2013 sono stati sentiti i difensori delle parti.

I difensori del Comune di Gravina di Catania e dei controinteressati Filippo Riela, Salvatore Santonocito, Rosario Ponzo, Sebastiana Vinci, Santina Porto e Donatella Gullo,hanno eccepito, in particolare, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 9107 del 9 giugno 2013 (con cui è stata autorizzata la ristampa immediata delle schede elettorali) e per omessa notifica del gravame alla menzionata Amministrazione regionale, nonché al consigliere comunale Mario Leotta, subentrato al dimissionario consigliere comunale Dante Ingaglio.

Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione.

I resistenti contestano infine le censure avversarie, sostenendo che le anomalie dovute all’errore iniziale nella stampa di alcune schede non sarebbero tali da inficiare il risultato elettorale.

I ricorrenti hanno esplicato ulteriori difese con memoria.

4. - Il Collegio prescinde dall’esaminare le questioni di inammissibilità del ricorso - anche ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. proc. amm. - in quanto esso è infondato.

E ciò non solo e non tanto alla stregua dei precedenti giurisprudenziali (non molto frequenti, invero) che i controinteressati oppongono a quello citato dai ricorrenti, quanto piuttosto in base a un principio di carattere generale che possa applicarsi a tutte le ipotesi in cui il risultato elettorale rischi di essere travolto per violazioni delle regole procedimentali senza che sia dimostrata la rilevanza di tali violazioni, ovvero l’influenza da esse in ipotesi spiegata sul risultato elettorale stesso;
ma su ciò si tornerà oltre, dopo avere dedicato un doveroso cenno, a fini di chiarezza, alle pronunce richiamate dalle parti a sostegno delle rispettive contrapposte tesi.

I ricorrenti sostengono che alla fattispecie in esame si attagliano i principi statuiti nella sentenza n. 313/1992 della V sezione del Consiglio di Stato, con la quale in un caso analogo si è statuito − in base al principio della rilevanza in senso oggettivo del ritardo nelle operazioni elettorali − l’annullamento dell’intero procedimento.

Dal canto loro, i controinteressati invocano una più recente sentenza del medesimo Consiglio di Stato (n. 4667/2006), che ha deciso in senso contrario.

Tuttavia, va rilevato che la discordanza fra dette pronunce è solo apparente, atteso che, mentre nel primo caso si trattava di un ritardo ininterrotto e consistente, nel secondo caso la situazione in fatto non aveva connotati di gravità.

Ma il Collegio, come già si è accennato, ritiene che in tutti i casi in cui il procedimento elettorale abbia registrato irregolarità formali e/o procedimentali, debba farsi ricorso a un principio generale che, invece di far leva su sempre vaghe ed elastiche nozioni di “gravità” e “tenuità”, si radichi nel dato meno incerto e labile della prova (o mancata prova) della circostanza che il risultato elettorale sia stato o no influenzato da dette irregolarità o, quanto meno, nella sussistenza di elementi di fatto che rendano concretamente plausibile tale influenza.

Questo Tribunale ha affermato che “ il principio fondamentale che informa il procedimento elettorale ” è “ quello del rispetto della volontà popolare così come ‘cristallizzata’ al momento della espressione del voto, che non può essere frustrata da una qualsiasi irregolarità, anche marginale, in un seggio elettorale ” (v. Tar Sicilia – Catania, I, n. 263/2005), sicché “ il giudice deve aver riguardo al contemperamento degli interessi coinvolti, senza dimenticare la norma processuale (art. 100 c.p.c.) che impone l’accoglimento del gravame solo ove possa essere soddisfatto uno specifico interesse tutelato dall’ordinamento ” ( ibidem ;
v. anche le sentenze n. 4064/2004, n. 2238/2011, n. 2674/2012).

Nel caso di specie, l’alterazione della volontà popolare, che non si sarebbe potuta esprimere correttamente, secondo i ricorrenti, per il disagio arrecato agli elettori con i ritardi causati dalla necessità di ristampare le schede che contenevano un errore, costituisce una mera ipotesi, non suffragata da elementi oggettivi;
il calo di affluenza al voto, registrato nel Comune di Gravina di Catania come in altri Comuni della provincia, secondo i dati diffusi dall’Assessorato regionale alle Autonomie locali, non è di tale rilevanza da poter essere immediatamente ricollegato al ritardo nelle operazioni elettorali. Numericamente tale calo è espresso in una percentuale di -7,28%, non molto distante dal calo registratosi nel vicino Comune di Mascalucia (-7,12%) e in ogni caso non macroscopicamente differente rispetto al calo riferibile ad altri Comune (come il -6,51 di S. Cono, il -5,51% di Aci S. Antonio e il -5,95 di Scordia). Per altro, la tendenza alla disaffezione dei cittadini per il voto costituisce notoriamente una tendenza costante degli ultimi anni, tant’è che il medesimo Comune di Gravina di Catania registrava, nelle elezioni amministrative del 2008, alle ore 22.00 del primo turno (quindi alla fine della prima giornata) un calo del -7,27% e, alla fine della seconda giornata (ore 15,00%), un calo del -4,92%. Inoltre, alle ore 12.00 del 9 giugno 2013 − cioè quando ancora nel Comune di Gravina di Catania si attendevano le schede ristampate − nei Comuni di Belpasso e di Mascalucia, pur in assenza di ritardi nell’inizio delle operazioni di voto, la diminuzione di votanti era, rispettivamente, del -9,03% e del -7,32%.

Del resto, appare eccessivo descrivere gli effetti di tale ritardo addirittura in termini di impedimento dell’esercizio del diritto di voto, atteso che per diverse ore è stato comunque possibile votare, e tenuto anche conto del fatto che “ l'esercizio del voto costituisce anche un dovere civico (art. 48 II comma Cost.) e, di conseguenza si presume che gli elettori, ‘uti cives’, debbano offrire la loro massima collaborazione e disponibilità in presenza di eventi imprevisti o eccezionali che possano rendere più difficoltoso l'esercizio del loro diritto e che, quindi, la presenza di tali fatti va coordinata e rapportata con le esigenze temporali necessarie per il superamento degli imprevisti ” (C.S., V, n. 4667/2006). Va in proposito sottolineato che le operazioni di voto sono iniziate a Gravina, sia pure a singhiozzo, alle ore 12.30 circa della prima giornata e sono proseguite fino alle 22.00, per riprendere regolarmente alle 7.00 del giorno successivo e svolgersi fino alle 15.00 del medesimo giorno. Si tratta di un lasso di tempo non esiguo, tale quindi da rendere plausibile l’ipotesi che sulla diminuzione di votanti rispetto alle precedenti consultazioni (quasi uguale a quella registratasi, come si è detto, a Mascalucia) non abbia esplicato alcuna influenza il ritardo iniziale.

Nemmeno l’esigua differenza dei voti riportati dai candidati alla carica di Sindaco e di quelli riportati dalle liste costituisce elemento dal quale possa desumersi una sicura rilevanza delle irregolarità procedimentali sull’esito della consultazione. È infatti dato di comune esperienza che, nei piccoli Comuni, i risultati delle competizioni elettorali presentano spesso le descritte caratteristiche, tanto più a fronte di una pluralità di liste e candidature concorrenti.

Va poi tenuto conto del fatto che non viene in alcun modo dimostrato che le irregolarità di cui si tratta abbiano in concreto arrecato pregiudizio ad alcune liste e/o candidati e abbiano nella stessa misura avvantaggiato alcune liste e/o candidati (con riflessi evidenti anche sull’interesse ad agire sui quali il Collegio ha ritenuto di non soffermarsi, attesa l’infondatezza del gravame).

Le medesime considerazioni finora svolte valgono anche con riguardo all’autenticazione delle schede, avvenuta quando già le operazioni di voto erano in corso, e non già prima dell’inizio di queste, come richiesto dalla legge;
nessuna certezza o quanto meno ragionevole e verosimile ipotesi probabilistica della rilevanza di tale circostanza sull’esito è dato ricavare dagli elementi a disposizione, posto che nei verbali nulla risulta circa l’asserita violazione della segretezza del voto.

Pertanto, atteso che i risultati elettorali oggetto di controversia e i provvedimenti nei quali essi sono espressi resistono alle censure dedotte in ricorso, il ricorso in esame va respinto.

Le spese, tenuto conto del panorama giurisprudenziale e di tutte le circostanze di fatto, possono in via eccezionale essere compensate.

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