TAR Latina, sez. I, ordinanza collegiale 2009-07-17, n. 200900056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza collegiale 2009-07-17, n. 200900056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 200900056
Data del deposito : 17 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00354/2008 REG.RIC.

N. 00056/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00354/2008 REG.RIC.

N. 00835/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 354 del 2008 R.G., proposto da P C e C L, rappresentati e difesi dall’avvocato C A M, presso il cui studio in Latina, via Zeppieri s.n.c., sono elettivamente domiciliati;

contro

il comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;



nonché sul ricorso n. 835 del 2008 R.G., proposto da P C e C L, rappresentati e difesi dall’avvocato C A M, presso il cui studio in Latina, via Zeppieri s.n.c., sono elettivamente domiciliati;

contro

il comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Martina Iannetti, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

nei confronti di

Santa Rosa società cooperativa edilizia, Selenia società cooperativa edilizia, Mastrilli società cooperativa edilizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’avvocato Luigi Di Nitto, da intendersi domiciliate agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;


CEEPLA

2 s.r.l., SO.PE. s.r.l., Antra società cooperativa edilizia, L.I.E.S. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituite in giudizio;
Dionisio Picozza, non costituito in giudizio;
Costruzioni Visca S.R.L, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;


per ottenere

quanto al ricorso n. 354 del 2008 R.G., l’annullamento della deliberazione G.M. n. 48 del 18 gennaio 2008;

quanto al ricorso n. 835 del 2008 R.G., l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione della delibera C.C. 3 aprile 2008, n. 24 e della delibera G.M. 12 giugno 2008, n. 339 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina in Persona del Sindaco P.T.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Societa' Coop. Edilizia Santa Rosa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Societa' Coop. Edilizia Selenia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Societa' Coop. Edilizia Mastrilli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/07/2009 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza n. 31 del 30 marzo 2009 con cui la sezione ha ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti del signor Dionisio Picozza, nella sua qualità di titolare della omonima impresa individuale e di rinnovare la notificazione nei confronti di altri soggetti intimati;

Vista la documentazione depositata dal legale dei ricorrenti alla pubblica udienza da cui risulta che il signor Picozza è deceduto il 19 novembre 2003 (quindi dopo l’assegnazione del contributo da parte della regione e in epoca ampiamente antecedente alla data degli atti impugnati);

Considerato che dalla visura camerale allegata alle cartoline attestanti le notifiche risulta che l’attività del signor Picozza è stata “continuata in successione ereditaria dagli eredi: Rita Picozza, Carla Picozza, Laurenzio Picozza e Fabrizio Colomba”;

Ritenuto che a fini di garanzia del contraddittorio e non potendosi escludere che i soggetti sopra indicati abbiano interesse all’attuazione degli interventi costruttivi in contestazione appare necessario integrare il contraddittorio anche nei loro confronti;

Ritenuto pertanto che debba ordinarsi ai ricorrenti di integrare il contraddittorio nei confronti dei signori Rita Picozza, Carla Picozza, Laurenzio Picozza e Fabrizio Colomba nel termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

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