TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202201872
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01872/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00290/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento della -OMISSIS- di -OMISSIS-, -OMISSIS- di mantenimento del divieto di detenzione di armi, comunicato a mezzo email in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del-OMISSIS-di -OMISSIS- (in seguito, il -OMISSIS-) vietava al ricorrente di detenere armi e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del TULPS, a seguito dell’accertamento della violazione dell’art. 38 del medesimo TULPS e dell’art. 58 del r.d. n. 635 del 1940, per non avere denunciato per oltre due anni il trasferimento delle armi possedute da -OMISSIS- a -OMISSIS-, allorché aveva cambiato residenza.
1.1. In data -OMISSIS- il ricorrente presentava alla -OMISSIS- istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzioni armi, evidenziando che con-OMISSIS-di -OMISSIS- aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 38 del r.d. 773 del 1931; 58, comma 3, del r.d. 635 del 1940, 221 del r.d. n. 773 del 1931 e 697 cod. pen., per intervenuta oblazione.
1.2. Con il provvedimento impugnato del -OMISSIS- la -OMISSIS- respingeva tale istanza di revoca in quanto:
- l’oblazione, pur estinguendo il reato, “ non annulla l’antigiuridicità del fatto commesso” ;
- è emerso altresì che il ricorrente è stato condannato, in data -OMISSIS-, con applicazione della pena su richiesta delle parti, a due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 110, 319, 319 bis , 319 quater , 321 e 615 ter cod. pen, nonché alla confisca di Euro 67.500,00;
- il complesso della condotta e della gravità dei fatti posti in essere nel corso degli ultimi anni, sono tali da indurre a ritenere attualmente insussistente, in capo al ricorrente, il requisito della assoluta affidabilità nella detenzione delle armi.
2. Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione del decreto di divieto di detenzione armi sulla base dei seguenti motivi.
I - Illegittimità e/o inefficacia dell’atto impugnato .
In violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nel provvedimento impugnato mancherebbe l’indicazione del termine per proporre ricorso e dell’autorità a cui è possibile ricorrere.
II - Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere da parte della P.A. conseguente alla illogicità e/o irragionevolezza della sua motivazione .
I fatti dedotti dall’Amministrazione non sarebbero idonei a fondare l’impugnato provvedimento di diniego.
L’ammissione all’oblazione presupporrebbe una preventiva valutazione da parte del giudice circa la particolare tenuità del fatto e la non permanenza di conseguenze dannose o pericolose del reato.
I fatti oggetto della sentenza di patteggiamento, riguardanti reati contro la Pubblica