TAR Trieste, sez. I, decreto ingiuntivo 2018-08-20, n. 201800035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, decreto ingiuntivo 2018-08-20, n. 201800035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800035
Data del deposito : 20 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2018

N. 00251/2018 REG.RIC.

N. 00035/2018 REG.PROV.PRES.

N. 00251/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 251 del 2018, proposto da
Comune di Porcia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

L B non costituito in giudizio;

per il pagamento a carico della signora L B e a favore del Comune ricorrente della somma di euro 145.387,76 per somma capitale + (€ 12.010,00 per onorari del presente giudizio + € 1.801,50 per spese generali = € 13.811,50 + € 552,46 per Cassa di Previdenza Avvocati = € 14.363,96 + € 3.160,07 per i. v. a. =) € 17.524,03 per onorari spese e oneri =] per un totale di € 162.911,79 (euro centosessantadue- milanovecentoundici e settantanove centesimi).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Il Comune ricorrente con apposito ricorso depositato il 14 agosto 2018 chiede l'emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 118 cod. proc. amm. e 633 cod proc civile a carico della signora L B per la somma di euro 145.387,76 più accessori;

Ritenuto che il credito restitutorio del Comune verso la signora Biscontin sia , quantomeno parzialmente certo, liquido ed esigibile in considerazione del fatto:

che la Corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite n. 12182 del 12 giugno 2015 ha statuito che la giurisdizione in materia delle richieste risarcitorie avanzate dalla signora Biscontin non spettava al giudice ordinario bensì al giudice amministrativo in via esclusiva, così travolgendo tutti i precedenti provvedimenti del Giudice Ordinario che, sull’errato presupposto della giurisdizione, avevano comportato l’effettuazione di pagamenti da parte del Comune alla signora Biscontin di cui ora il Comune richiede la restituzione;

che, con la sentenza di questo TAR N. 387/2016, confermata con sentenza del Consiglio di Stato 25 maggio 2018 n. 3142, che il Comune ha provveduto a notificare alla controparte in data 28 maggio 2018, il Giudice Amministrativo ha respinto le richieste della signora Biscontin , affermando anche che “Va da sé che nessun diritto può essere, conseguentemente, riconosciuto alla ricorrente di trattenere gli importi ricevuti dal Comune di Porcia in esecuzione delle sentenze rese dall’AGO” ;

che i pagamenti per euro 123.505,48 risultano comprovati dalla documentazione in atti, dovendosi escludere tutti i pagamenti non direttamente effettuati a favore della signora Biscontin e che per la cifra suddetta sussistono i presupposti di cui all’art. 118 c.p.a.;

che le spese devono essere rideterminate secondo equità in euro 10.000,00 omnicomprensivi oltre oneri di legge.


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