TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-26, n. 201700409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-26, n. 201700409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700409
Data del deposito : 26 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2017

N. 13658/2016 REG.RIC.

N. 00409/2017 REG.PROV.CAU.

N. 13658/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13658 del 2016, proposto da:


D D L, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Ozanam, 69;


contro

Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G P, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio eletto presso Marco De Bonis in Roma, viale Mazzini, 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera 634/d/cd/2016 con la quale veniva deliberato il trasferimento del controinteressato, magistrato ordinario in possesso della iv valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Trento, a sua domanda, all'ufficio di sorveglianza di Modena con funzioni di magistrato di sorveglianza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di G P;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorso non presenta profili di fondatezza, attesa l’assenza in capo al ricorrente di una condizione necessaria a consentirgli di partecipare utilmente alla procedura attivata dal Ministero;

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare e che la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese della presente fase;

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