TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-26, n. 201700409
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Pubblicato il 26/01/2017
N. 00409/2017 REG.PROV.CAU.
N. 13658/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13658 del 2016, proposto da:
D D L, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Ozanam, 69;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato D D, con domicilio eletto presso Marco De Bonis in Roma, viale Mazzini, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera 634/d/cd/2016 con la quale veniva deliberato il trasferimento del controinteressato, magistrato ordinario in possesso della iv valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale per i minorenni di Trento, a sua domanda, all'ufficio di sorveglianza di Modena con funzioni di magistrato di sorveglianza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e di G P;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non presenta profili di fondatezza, attesa l’assenza in capo al ricorrente di una condizione necessaria a consentirgli di partecipare utilmente alla procedura attivata dal Ministero;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare e che la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese della presente fase;