TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2015-03-30, n. 201501412

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2015-03-30, n. 201501412
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201501412
Data del deposito : 30 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15308/2014 REG.RIC.

N. 01412/2015 REG.PROV.CAU.

N. 15308/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15308 del 2014, proposto da:


S D M, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Del Monte, con domicilio eletto presso Federica Del Monte in Roma, viale Glorioso, 16;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A M;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea triennali area sanitaria 2014/2015 (fisioterapia - professioni sanitarie)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Tor Vergata di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 il dott. Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza alla luce della eseguita istruttoria, nella quale non sembrano avere trovare riscontro le dedotte censure sulla violazione dell’anonimato;

Ritenuto che le spese di giudizio della presente fase processuale debbano seguire la soccombenza nella misura indicata in motivazione.

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