TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-04-28, n. 201001034

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2010-04-28, n. 201001034
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201001034
Data del deposito : 28 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00914/2009 REG.RIC.

N. 01034/2010 REG.SEN.

N. 00914/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 914 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G D P, rappresentato e difeso dall'avv. G I, con domicilio eletto presso Raffaele Dell'Anna in Lecce, via S.Trinchese 8;

contro

Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.sco Rubichi 23;

nei confronti di

Società Salento Energy Srl, rappresentata e difesa dall'avv. B D F, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano 45;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto di consenso implicito all'esecuzione dei lavori a seguito di D.I.A. presentato al Comune di Castrignano del Capo dalla S.r.l. Salento Energy in data 23 giugno 2009 n. prot. 7567, per la realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, con speciale riferimento al verbale 7 agosto 2008 della "Commissione Tecnica di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza";

e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 26 novembre 2009, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata, dal Comune di Castrignano del Capo alla s.r.l. Salento Energy in data 16 luglio 2009 prot. n. 7159;
del parere favorevole rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce - Brindisi e Taranto in data 15 settembre 2009 prot. n. 15320, per la realizzazione di un campo fotovoltaico con potenza inferiore a 1 megawat, da posizionare in frazione Giuliano sulle particelle 15 e 143 del foglio 27 NCEU.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo e di Società Salento Energy Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Ingletti per il ricorrente e l’Avv. B D F per la controinteressata Salento Energy s.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente è proprietario del terreno e dell’unità immobiliare sita in Castrignano del Capo, via Corsica n. 115, distinti in catasto al foglio n. 27, p.lla 163.

In data 23 giugno 2008, la Salento Energy s.r.l. presentava al Comune di Castrignano del Capo, una D.I.A. (acquisita al protocollo dell’ente al n. 7567) finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di kWp 998,2 sul terreno distinto in catasto al foglio n. 27, p.lle 15 e 1143, posto nelle vicinanze dell’immobile di proprietà del ricorrente, anche se dall’altra parte della strada provinciale n. 192;
il ricorrente veniva a conoscenza della D.I.A. solo nel successivo momento dell’inizio dei lavori e pertanto acquisiva, attraverso la legge sul diritto di accesso, i documenti posti a base del titolo autorizzatorio e gli atti al proposito adottati dall’Amministrazione comunale.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente per: 1) violazione di legge, violazione delle norme in materia di vincoli paesaggistici, violazione della normativa urbanistica regionale mancato rispetto dell’autorizzazione paesaggistica, eccesso di potere per carenza di istruttoria;
2) violazione art. 32 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione di fatto, carenza di istruttoria, difetto di motivazione;
con il ricorso, il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento e la declaratoria dell’’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Castrignano del Capo sulla D.I.A. presentata dalla controinteressata e la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’emanazione dell’atto impugnato.

Si costituivano in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata, controdeducendo sul merito del ricorso;
la controinteressata formulava altresì eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1° luglio 2009, la Sezione accoglieva, con l’ordinanza n. 549/2009, l’istanza di tutela cautelare proposta dal ricorrente e sospendeva gli effetti della D.I.A. presentata dalla controinteressata, sulla base della seguente motivazione: <<ritenuto prima facie la sussistenza della legittimazione ad agire da parte del ricorrente;

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