TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202400453
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Pubblicato il 14/05/2024
N. 00453/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00385/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2017, proposto da
Ubi Banca - Unione di Banche Italiane Spa, rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Cesare Serrini in Jesi, corso Matteotti n. 31;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato T D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
per l'annullamento
della delibera di inefficacia/revoca della Garanzia del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 assunta il 3.3.2017 per la posizione MCC 306277 Segheria Graniti S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugna gli atti in epigrafe con cui veniva negata l’attivazione della controgaranzia, fornita ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a) l. 23 dicembre 1996, n. 662 dalla banca resistente, sul finanziamento erogato all’impresa controinteressata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, resistendo al ricorso. Si è costituita altresì in giudizio la Banca del mezzogiorno – Mediocredito centrale, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Alla pubblica udienza del 4 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Preliminarmente, va scrutinata eccezione di difetto di giurisdizione: essa è fondata spettando la cognizione sulla controversia al giudice ordinario.