TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-03-05, n. 201000458
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N. 00458/2010 REG.SEN.
N. 01208/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1208 del 2009, proposto da:
D D B, rappresentato e difeso dall'avv. M D P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Verona N. 6;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con il quale è domiciliato presso la sede dell’avvocatura comunale in Catania, via G.Oberdan,141;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalle sentenze n. 1184/03 e n. 1108/03 del 24/6/03 rese da questa sezione staccata del TAR Sicilia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/03/2010 il Cons. dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente chiede che venga disposta l’esecuzione delle sentenze indicate in epigrafe, con la prima delle quali è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi liquidata per il periodo 23/9/88- 24/6/90 l’indennità di rischio, degli incentivi alla produttività e dell’indennità di reperibilità, e con la seconda delle quali è stato annullato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità derivate dall’infortunio subito dal ricorrente, provvedimento comunicato con nota prot. N. 1912/899/P/C.G. del 28/5/94.
Dall’esame degli atti di causa, il Collegio rileva che con provvedimento Dir. N. 03/1465 del 7/12/04 l’Amministrazione intimata ha provveduto al pagamento della somma complessiva di euro 5.921,55 in esecuzione della sentenza n. 1164/03.
Con riferimento a tale sentenza le pretese qui azionate si presentano inammissibili per genericità posto che parte ricorrente fa generico riferimento ad “analitici conteggi” dai quali si desumerebbe che le somme erogate non corrispondono a quelle dovute in forza della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, senza però produrre tali conteggi e senza specificare le residue voci di credito dopo il pagamento effettuato dal comune in esecuzione della sentenza de qua.
Con riferimento poi alla sentenza n. 1108/03 con la quale è stato annullato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità derivate al ricorrente dall’infortunio del 23/09/1988, rileva il Collegio che la sentenza di annullamento è ex lege auto esecutiva, posto che con essa è stato tolto dal mondo giuridico il provvedimento lesivo delle legittime aspettative del ricorrente e posto ulteriormente che parte ricorrente non chiarisce in ricorso i presupposti della richiesta di esecuzione della sentenza in relazione al suo specifico contenuto.
Data la rilevata genericità e incompletezza delle richieste di cui al ricorso introduttivo, lo stesso va dichiarato inammissibile
Motivi di equità inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio.