TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-11-11, n. 202200319
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 00319/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il dott. Italo Caso e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che il ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con detta sentenza è stato condannato il Ministero della Salute “… a corrispondere a -OMISSIS- -OMISSIS-dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’art. 3 della legge n. 210/92 l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 compresa la rivalutazione monetaria sull'indennità integrativa speciale di cui all’art. 2 comma 2 della legge n. 210/1992 nella misura -OMISSIS- della tabella A allegata al DPR 834/1981 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo …” e “… a rifondere a -OMISSIS- -OMISSIS-le spese processuali che liquida previa compensazione di due terzi nella restante somma di euro 1.000,00 per compensi ed euro 14,33 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge …”;
che l’interessato assume rimaste ineseguite le statuizioni del giudice ordinario, malgrado il Ministero della Salute abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva, e nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione, come da apposita certificazione (in data -OMISSIS-) della Cancelleria “Lavoro” del Tribunale di Reggio Emilia;
che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla camera di consiglio del 9 novembre 2022 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod.proc.amm., il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di “procura speciale”;
che, come rilevato dalla giurisprudenza, la “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso,