TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-02, n. 201802348

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-02, n. 201802348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802348
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2018

N. 02348/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04576/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4576 del 2014, proposto da:
Idrovalsessera Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A M, C M, M D T, I M S, con domicilio eletto presso lo studio M D T in Roma, via Gramsci, 36;

contro

Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa A Socio Unico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A P, F A S, M A F, A R, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;

per l'annullamento, previa sospensiva

diniego richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del titolo vi del d.m. 6/7/2012 e del dpr n. 445/2000) per l'intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,316 mw, sito in localita' "granero" nel comune di portula (biella) - cod. reg.: idro_rg2012


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa A Socio Unico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 la dott.ssa M G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso in fatto che:

1. con deliberazione C.C.M. n. 3 in data 19.3.2007, la Comunità Montana Valle Sessera approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2007/2009, comprendente, per quanto di interesse, i lavori di realizzazione e gestione di tre mini centraline idroelettriche;

2. con determinazione dirigenziale n. 61/22 del 30.7.2007, la Comunità Montana Valle Sessera indiceva la procedura aperta di gara per l’appalto di concessione, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 e 84 D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di tre mini centraline idroelettriche nei comuni di Coggiola, Pray e Portula, in provincia di Biella;

3. all’esito di tale procedura, risultava aggiudicatario provvisorio il raggruppamento formato da I.CO.M. TORINO S.r.l., quale capogruppo-mandataria, e INSER S.p.A., SCOTTA ENERGIA AUTOMAZIONE S.r.l., I.E.S. S.r.l. e lo Studio professionale Ing. DELLACASA G, quali mandanti;

4. con determinazione dirigenziale n. 94/41 in data 8.11.2007, la Comunità Montana Valle Sessera aggiudicava la concessione al predetto raggruppamento temporaneo;

5. prevedendo il bando di gara la facoltà per l’aggiudicatario di costituire una società di progetto, con atto Rep. n. 176711/47428 del 23.7.2009 le imprese aggiudicatarie in raggruppamento temporaneo costituivano la società denominata IDROVALSESSERA S.c.a r.l.;

6. con contratto in data 21.12.2009, Rep. n. 299, registrato il 29.12.2009, la concedente Comunità Montana Vale Sessera e la concessionaria IDROVALSESSERA S.c.a r.l. formalizzavano la concessione in favore di quest’ultima;

7. in data 2.6.2011 la concessionaria IDROVALSESSERA dava inizio alla realizzazione dei lavori di costruzione della centrale idroelettrica sita in Portula (BI), Località Granero;

8. in data 8.9.2012, il Gestore dei Servizi Elettrici pubblicava il bando per l’iscrizione ai Registri informatici di cui all’art. 9, comma 2 del D.M. 6.7.2012, per l’accesso ai meccanismi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

9. in data 20.11.2012, IDROVALSESSERA formulava, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.M. 6.7.2012, la propria richiesta di iscrizione al “Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica per interventi di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento e per impianti ibridi” con riferimento alla centrale idroelettrica sita nel Comune di Portula (BI), Località Granero;

10. alla data dell’8.3.2013, IDROVALSESSERA risultava iscritta, sul sito del GSE, nel Registro IDRO_RG2012, alla posizione n. 1 della “Tabella C – NON AMMESSI”, contenete la graduatoria di cui all’art. 10, comma 3, lett. f) del D.M. 6.7.2012, per gli impianti “in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza previsto per impianti idroelettrici di cui al Bando dell’8.9.2012”;

11. con raccomandata a.r. in data 5.4.2013, IDROVALSESSERA comunicava al GSE l’entrata in esercizio, in data 14.3.2013, dell’impianto idroelettrico ubicato in Portula (BI), Località Granero, dichiarando al contempo “di non voler beneficiare – allo stato attuale – di quanto previsto dall’art. 10, comma 5, in attesa della prossima graduatoria”;

12. per effetto dello scorrimento della graduatoria espressamente previsto per il solo registro aperto nel 2012 dall’art. 10, comma 6 del D.M. 6.7.2012, alla data del 5.6.2013, IDROVALSESSERA risultava aver raggiunto la posizione n. 149, su 155, della graduatoria relativa agli impianti iscritti al Registro IDRO_RG2012 “in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto per gli impianti idroelettrici di cui al Bando dell’8.9.2012”;

13. pertanto, in data 14.6.2013, il GSE sbloccava il portale telematico al fine di consentire alla ricorrente il completamento della pratica di richiesta di erogazione degli incentivi, ai sensi del capo 4 delle “Procedure applicative del D.M. 6.7.2012” predisposte da GSE ai sensi dell’art. 24 del D.M. medesimo, con l’invio della documentazione necessaria all’istruzione della pratica;

14. inviata la predetta documentazione, in data 4.7.2013 IDROVALSESSERA procedeva, in linea con quanto previsto dall’art.

4.1 delle citate “Procedure applicative”, alla formale richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6.7.2012;

15. all’esito di tale invio, il GSE notificava alla ricorrente la conferma dell’avvenuta ricezione della formale richiesta e la contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241;

16. con la predetta comunicazione, il GSE precisava che “le valutazioni relative all’eventuale accoglimento della richiesta di riconoscimento degli incentivi e l’adozione di ogni provvedimento connesso e conseguente sono rimesse a una apposita Commissione, a tal scopo istituita da GSE”;

17. con lettera raccomandata a.r. prot. GSE/P20130190018 del 30.9.2013, ricevuta in data 7.10.2013, il GSE comunicava a IDROVALSESSERA, ai sensi dell’art. 10/bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6.7.2012;

18. con raccomandata a. r. prot. 30/2013 del 15.10.2013, IDROVALSESSERA inviava le proprie osservazioni in merito alle argomentazioni evidenziate dal GSE come ostative all’accoglimento della richiesta della ricorrente;

19. con lettera raccomandata prot. GSE/P20140004054 del 13.1.2014, ricevuta in data 17.1.2014 – impugnata con il presente ricorso – il GSE comunicava a IDROVALSESSERA il proprio formale “diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000) per l’intervento di Nuova Costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte idraulica acqua fluente con potenza pari a 0,316 MW, sito in località “Granero” nel Comune di PORTULA (BIELLA) – Codice Registro: IDRO_RG2012”. A motivazione del suddetto diniego, GSE adduceva le seguenti motivazioni:

- la ricorrente IDROVALSESSERA, diversamente da quanto dichiarato in richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, non sarebbe titolare del pertinente titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, né del pertinente titolo concessorio, titoli che risulterebbero invece nella titolarità della Comunità Montana Valle Sessera, unico soggetto perciò legittimato alla presentazione della richiesta medesima;

- la potenza dell’impianto oggetto della richiesta di incentivazione, come risultante dalla concessione di derivazione a scopo idroelettrico rilasciata con determinazione della Provincia di Biella n. 2107 del 17.7.2009 (pari a 0,316 MW), sarebbe superiore a quella dichiarata dalla ricorrente (pari a 0,311 MW) nell’istanza di iscrizione al Registro informatico degli impianti alimentati da fonte rinnovabile diversa dalla fotovoltaica. Ciò avrebbe fruttato a IDROVALSESSERA l’indebito beneficio del vantaggio derivante dall’utilizzo del criterio di priorità della “minor potenza degli impianti” per la formazione delle graduatorie;

- non sarebbe possibile inquadrare l’intervento per cui è stata formulata la richiesta di incentivazione nella categoria “Nuova costruzione”, posto che, come emergerebbe dalla documentazione allegata da IDROVALSESSERA alla richiesta medesima, si evince che l’impianto in Località Granero sarebbe stato realizzato in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, era già presente un altro impianto idroelettrico, di cui sarebbero state utilizzate parte delle dotazioni idrauliche.

Con ricorso ritualmente introdotto, IDROVALSESSERA impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, la citata nota-provvedimento del GSE datata 13.1.2014, prot. GSE/P201400040454.

Il GSE si costituiva in giudizio depositando memoria e documenti ed insistendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.

Le parti hanno poi depositato memorie conclusionali.

All’udienza camerale del 29.4.2014, la ricorrente chiedeva la riunione dell’istanza cautelare al merito, la cui discussione veniva fissata all’odierna udienza pubblica del 14.2.2018 in cui la causa è introitata per la decisione.

Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso - introdotta dal GSE con la propria memoria del 26.4.2014 e ribadita nelle memorie successive – con cui si rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse derivante dal fatto che, con determinazione n. 262 del 26.2.2014, la Provincia di Biella ha approvato una variante in corso d’opera ed esercizio dell’impianto elettrico sito nel Comune di Portula, Località Granero, autorizzato con D.D. della Provincia di Biella n. 2130 del 20.7.2009.

In conseguenza di tale variante in corso d’opera, la citata Autorizzazione Unica del 20.7.2009, in forza della quale IDROVALSESSERA ha richiesto in data 12.11.2012 l’iscrizione al Registro informatico, non costituirebbe più titolo idoneo all’iscrizione medesima, posto che le Procedure Applicative di cui al D.M.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi