TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-09-10, n. 201401086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2014-09-10, n. 201401086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201401086
Data del deposito : 10 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00660/2013 REG.RIC.

N. 01086/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00660/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2013, proposto da:
Sealed Air S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. D V, G A, V A P, con domicilio eletto presso V A P in Bari, via Pizzoli, n. 8;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Sviluppo e Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale Incentivazione Attività Imprenditoriali - Sede Salerno;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;

per l'annullamento

1) del Decreto del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali - Divisione VI - Interventi di Programmazione Territoriale, prot. n. 427 del 6 marzo 2013 - inviato con nota prot. n.9156 del 12 marzo 2013, pervenuta alla Società il successivo 15 marzo 2013, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni concesse alla MIPA S.r.l. (successivamente fusa in Sealed Air S.r.l.) ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662, in considerazione di presunte "irregolarità nella fruizione delle agevolazioni concernenti l'apporto di mezzi propri, le scritture contabili, l'acquisto di macchinari sovrafatturati", nonché "il recupero dell'importo di Euro 2.039.209.78, pari alla somma complessiva delle quote erogate in favore dell’impresa al netto degli importi già restituiti, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità previste dall’art. 9 del D.lgs. del 31 marzo 1998, n. 123 e indicate nella circolare n. 42932 del 2 dicembre 2011, maggiorati di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell’effettiva restituzione";

nonché per l'annullamento,

2) per quanto autonomamente lesiva, della nota prot. n. 9156 del 12 marzo 2013, pervenuta alla Società il 15 marzo 2013, con la quale è stato trasmesso il provvedimento di revoca sub 1);

3) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, collegato o comunque consequenziale, che leda la posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusa la comunicazione di riavvio del procedimento di revoca del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per l’incentivazione delle Attività Imprenditoriali - Divisione IX contratti d’area prot. n. 13776 del 19 aprile 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 la dott.ssa M C;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Mipa a r.l. ha usufruito di contribuiti pubblici, per un importo pari a € 4.008.221,99 erogato dalla Cassa depositi e prestiti con acconto di € 2.004.111,00 versato il 26 luglio 1999 e saldo di € 1.603.288,79 versato il 18 giugno 2003, per avviare un’attività industriale nel Comune di Manfredonia, sottoscrivendo il 19 marzo 1999 il secondo protocollo aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia per la realizzazione di un programma di investimento finanziato ex l. 662/96.

Il programma di investimento, ammesso, con l’entrata in funzione dello stabilimento, su parere positivo di Europrogetti e Finanza S.p.a. reso nella relazione istruttoria del 28 aprile 1999, è stato sottoposto ad accertamento finale di spesa da parte della Commissione nominata con D.M. 11 aprile 2003 (di seguito Commissione), che, con verbale del 30 novembre 2004, ha ritenuto raggiunto l’obiettivo prefissato nel programma di investimento.

In data 22 dicembre 2003 la Mipa, unitamente alla Novofilm s.r.l, parimenti ammessa ad analogo finanziamento pubblico poi revocato, è stata fusa per incorporazione in Sealed Air s.r.l. , odierna ricorrente, per successione universale, nei rapporti giuridici facenti capo alla Mipa.

Con nota del 12 febbraio 2004, in seguito alla fusione, il Ministero avviava il procedimento di ricalcolo del contributo, conclusosi con l’approvazione definitiva del programma di investimento .

Con nota del 25 maggio 2010 il Ministero ha poi avviato il procedimento di revoca dei finanziamenti, sulla base di informazioni pervenute dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia con nota dell’8 aprile 2008 relativa ad accertamenti di polizia giudiziaria, nel corso dei quali erano emerse irregolarità concernenti il programma finanziato, per le quali era già in corso un’indagine della competente Procura della Repubblica.

Il procedimento di revoca veniva poi sospeso dal Ministero, in via cautelare, per 18 mesi con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 luglio 2010, in attesa degli sviluppi della parallela indagine della Procura della Repubblica e poi riavviato con nota del 19 aprile 2012, a seguito della comunicazione con la quale la Guardia di finanza informava il Ministero che erano ancora in corso le indagini preliminari del procedimento penale avviato per i reati previsti dagli articoli 640 bis e 483 c.p. Il parallelo procedimento, avviato sugli stessi presupposti dalla Procura regionale della Corte dei conti, veniva archiviato il 3 ottobre 2012 perché non risultavano responsabilità contabili da perseguire.

In data 6 marzo 2013 il Ministero ha adottato la revoca della concessione del finanziamento pubblico, motivata per relationem, sulla scorta del verbale del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia che addebita ai soci e agli amministratori della Mipa s.r.l.:

1) di non aver adempiuto all’obbligo di versare i finanziamenti a loro carico con risorse proprie per € 322.949,26, che risultano invece effettuati con somme di denaro di provenienza anonima da conti esteri;

2) di aver realizzato il capannone industriale della Mipa s.r.l. in adiacenza ad altro capannone della Mipa s.r.l. in violazione della normativa urbanistica;

3) di aver sovrafatturato i costi relativi all’acquisto dell’impianto “ELECTRON BEAM” per € 705.324,95;

4) di aver esposto costi fittizi per l’impianto industriale

BIAXIAL

350;

5) di aver sovrafatturato i costi relativi all’acquisto dell’impianto di miscelazione TRM 400/C” per € 466.877,05;

6) di aver esposto costi per l’acquisto di una taglierina modello 1600 priva della documentazione necessaria per dimostrarne i requisiti (impianto nuovo di fabbrica) per l’ammissione al finanziamento ex l. 662/96.

Sulla base di tali riscontri il Nucleo di polizia tributaria ha ricostruito i rapporti plurilaterali fra la Mipa e altre società che avevano relazioni commerciali con la controllante (proprietaria dell’80% delle quote di Mipa) Soten s.p.a., evidenziando che la Soten e la Mipa erano partecipate e amministrate delle stesse persone fisiche (padre e tre fratelli) e che gli atti di disposizione di beni strumentali, fra le predette società e intermediari risultati fittizi, hanno determinato, ad ogni passaggio, un aumento del prezzo dei beni strumentali acquistati dalla Mipa.

Il rapporto pone poi l’attenzione sulla circostanza che per l’impianto

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