TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202304194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-03-10, n. 202304194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304194
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04194/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n.-OMISSIS-del 2022 la quale ha accolto il gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Accra del 16.09.2022 che aveva negato il rilascio alla stessa del visto di ingresso in Italia per motivi di studio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il proposto gravame è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, la quale aveva accolto il gravame proposto dalla odierna ricorrente avverso il provvedimento dell’Ambasciata d’Italia ad Accra del 16.09.2022 che aveva negato il visto di ingresso in Italia per motivi di studio.

Al riguardo deve essere evidenziato che la citata sentenza ha testualmente affermato che:

“Il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della mancata considerazione delle memorie prodotte da parte ricorrente in conseguenza al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, avendo l’Amministrazione sostanzialmente riprodotto la motivazione alla base del primo diniego di visto.

L’Ambasciata non ha infatti in alcun modo tenuto in considerazione degli ulteriori elementi dedotti attestanti le condizioni economiche della ricorrente e in particolare dell’estratto conto del padre – avente una un saldo disponibile alla data della domanda pari ad euro 20.374,29 – della certificazione circa la presenza di un reddito complessivo annuale dello stesso pari a 12.859,00 euro che, assieme alla titolarità di un bene immobile di proprietà messo a disposizione della figlia, appaiono senz’altro poter consentire alla richiedente visto di svolgere agevolmente il percorso di studi triennale prescelto, atteso che l’importo annuale del corso di studi è pari ad euro 2.600.

Ulteriormente, appare inoltre meritevole di favorevole considerazione la doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata tenuta in considerazione da parte dell’Amministrazione della presenza nell’estratto conto della ricorrente di un saldo pari a 6.120,11 euro, di poco superiore all’importo richiesto dal Miur.

A tal punto si rileva come, in presenza di un saldo superiore a quello richiesto dal Ministero, l’Amministrazione possa negare il visto di ingresso per motivi di studio soltanto fornendo adeguata motivazione idonea a giustificare il rischio migratorio – quale ad esempio l’insufficiente conoscenza della lingua italiana, l’inattitudine allo studio o la mancata prestazione di sufficienti garanzie economiche da parte dei genitori – che non appare tuttavia essere state dedotta nel caso di specie.”

Nelle more del giudizio il resistente Ministero ha depositato la nota del 14.2.2023 della citata Ambasciata, la quale, nel far presente di aver riesercitato il potere sulla base della menzionata sentenza, ha tuttavia nuovamente negato il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in quanto la studentessa “era stata ammessa al primo anno di corso (2021/2022) ma non ha formalizzato l’iscrizione in quanto il visto è stato a suo tempo negato. La stessa non risulta essere mai stata ammessa al alcun corso dell’Ateneo per l’anno 2022/2023”.

Alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Il gravame è palesemente fondato atteso che la circostanza addotta dal resistente Ministero per negare nuovamente il visto di ingresso è una conseguenza diretta ed immediata del precedente provvedimento di diniego che è stato annullato con la sentenza di cui in epigrafe.

E’ incontestabile infatti che il rilascio del visto per la mancata iscrizione all’anno accademico 2022-2023 è dipesa unicamente dall’illegittimo precedente mancato rilascio del vizio di ingresso e pertanto non può non essere caducata dall’annullamento del primo diniego.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto e conseguentemente il Collegio:

a) Ordina al resistente Ministero di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di 15 gg decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;

b) - nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in oggetto nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;

c) dispone, altresì, ai sensi dell’art.114 comma 4, lett.e) a carico del citato Ministero il pagamento a favore della ricorrente di una somma di denaro, quantificata in Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza successiva alla scadenza dei termini di cui sopra.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio.

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