TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400211
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00211/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2023, proposto da
A S, rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

per l''annullamento

del foglio prot. 0269050/2023/114, del 15.09.2023, notificato in pari data, a mezzo PEC, avente ad oggetto «Piano d''''impiego degli ufficiali fino al grado di Tenente Colonnello, Anno 2023. Definizione della c.d. fase straordinaria»;
istanza di revoca del trasferimento prodotta dal Ten. Col. A S.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. L’odierno ricorrente è un ufficiale della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria L’Aquila, in qualità di Comandante del Gruppo Tutela Finanza Pubblica.

Lo stesso è coniugato, dal 30.01.2021, con il Maresciallo Ordinario Filomena Maisto che presta servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – della Procura della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila e trasferita, per ricongiungimento familiare, dalla sede di Catanzaro, ove all’epoca prestava servizio, a quella de L’Aquila.

Con nota prot. 0027351/2023/114 del Comando Regionale Abruzzo, notificata a mezzo PEC, in data 20.02.2023, veniva comunicato, al ricorrente, l’avvio del procedimento di avvicendamento, così come previsto dall’Allegato 11 della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza, prot. 0012295/2023, datata 16.01.2023.

Nello specifico, dopo aver evidenziato la «solida esperienza operativa» maturata dal Soldano, il Comando Regionale suggeriva «l’opportunità di prendere in considerazione il suo avvicendamento, valutando, ove possibile, un suo impiego alla sede di L’Aquila presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Ciò consentirebbe allo stesso di (...) e conciliare le esigenze di natura personale e familiare».

In data 10.07.2023, veniva notificato il foglio prot. 0203998/2023/114, del 07.07.2023, recante il piano d’impiego per l’anno 2023 in base al quale il ricorrente veniva assegnato a Catanzaro, presso il Comando Regionale Calabria, quale Capo Ufficio “Personale e Affari Generali”.

In data 11.07.2023, il coniuge dell’odierno ricorrente chiedeva, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila, ex art. 17, l. n. 266/1999, il nulla osta alla presentazione di istanza di trasferimento presso la sede di Catanzaro.

Tale richiesta veniva riscontrata negativamente sia dal Procuratore della Repubblica sia dal Procuratore Generale in considerazione della delicatezza delle operazioni assegnate al Sottufficiale.

Comunicato il diniego di nulla osta, opposto dalla competente Autorità Giudiziaria, il ricorrente presentava istanza di autotutela al Comando Generale, con la quale chiedeva la revoca – in parte qua – del foglio prot. 0203998/2023/114, del 07.07.2023, recante il piano d’impiego per l’anno 2023, «considerate le sopravvenute esigenze di carattere familiare/personale ed atteso che il proprio coniuge è impossibilitato al trasferimento ex art. 17 della Legge 266 del 28 luglio 1999».

Con foglio prot. 0268909/2023/114, del 15.09.2023, il Comando Generale della Guardia di Finanza riscontrava negativamente la predetta domanda di revoca, assumendo che le problematiche ivi rappresentate «pur meritevoli di attenzione, non sono conciliabili con le esigenze di servizio e, conseguentemente non consentono l’accoglimento dell’istanza».

A distanza di poche ore dalla comunicazione di cui al punto precedente, la stessa Amministrazione notificava il foglio prot. 0269050/2023/114, contenente il definitivo piano d’impiego per l’anno 2023. In base a tale ultimo provvedimento, anziché a Catanzaro, il ricorrente veniva assegnato al Comando Provinciale di Modena, quale Capo Ufficio Comando, a partire dal 22 settembre 2023.

Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente insorge chiedendone l’annullamento.

Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 208/2023, l’efficacia del provvedimento impugnato veniva sospesa in sede cautelare.

All’udienza pubblica del 27 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Con un unico articolato motivo di diritto il ricorrente censura la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, l. N. 266/1999;
violazione dell’art. 2 cost.;
violazione dell’art. 29 Cost.;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990;
eccesso di potere per carenza di motivazione;
eccesso di potere per contraddittorietà;
eccesso di potere per difetto di istruttoria;
violazione del principio di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Cost.).

Le censure sono fondate.

La giurisprudenza amministrativa afferma che i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e non necessitano di particolare motivazione. Il collegio non mette in discussione detto principio ma osserva come lo stesso debba necessariamente “correlarsi all'affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost.), che l'ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch'esso "allo spirito democratico della Repubblica", con conseguente necessità, anche per l'amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico” (cfr. in termini Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929).

In tal senso è necessario rilevare l’ontologica differenza che intercorre tra un ordine adottato nello svolgimento di attività operativa e ordine relativo “a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego”. Se è necessario affermare la necessità che un ordine del primo tipo non richieda alcun tipo di motivazione, deve ritenersi che gli ordini della seconda tipologia non possano essere adottati e scrutinati allo stesso modo proprio in quanto in essi vengono meno gran parte delle peculiarità che caratterizzano i primi. In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato nella decisione richiamata, gli atti adottati dalle amministrazioni militari che non si discostino per tipologia e per finalità “da quelli del restante pubblico impiego” devono necessariamente ispirarsi ai principi e criteri che segnano il modo d'essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico.

Per quanto affermato, dunque, gli atti di trasferimento d’autorità, pur non necessitando, in astratto, di particolare motivazione, dovendo la primazia dell’interesse pubblico ritenersi in re ipsa, stante il loro atteggiarsi come ordini, devono comunque contenere l’indicazione dei presupposti, di fatto e di diritto, posti a base del trasferimento stesso.

In aderenza agli enunciati principi, nel caso di specie sussistono elementi tali da indurre il Collegio a ritenere che a fronte della discrezionalità riconosciuta dall'ordinamento militare in materia di trasferimenti e di ricongiungimento familiare, l'unico strumento di controllo di legalità esercitabile rimane l'analisi della motivazione del provvedimento che richiede, quanto meno, una ponderazione concreta tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio sulla base di parametri oggettivi certi, non potendosi ritenere congrua argomentazione motivazionale il generico richiamo alle esigenze di servizio, poiché ciò renderebbe oscuro l'iter logico ed istruttorio seguito dalla p.a. nel caso concreto.

Nel caso di specie, la carenza di motivazione incide negativamente sul valore del ricongiungimento familiare al quale l'ordinamento giuridico riconosce rilievo preminente e che richiede necessariamente in capo all'amministrazione il necessario e ponderato giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del dipendente.

Il predetto bilanciamento tra esigenze di servizio e l’esigenza di tutela dell’unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.) deve, pertanto, emergere da una motivazione adeguata ancor di più nel caso in esame considerato che la coniuge del ricorrente, in data 16 agosto 2021, è stata trasferita, per ricongiungimento familiare, dalla sede di Catanzaro, ove all’epoca prestava servizio, a quella de L’Aquila e il trasferimento impugnato vanificherebbe gli interessi tutelati dal precedente ricongiungimento.

È stata, inoltre, del tutto trascurata la circostanza che il Comando Regionale ha suggerito «l’opportunità di prendere in considerazione il suo avvicendamento, valutando, ove possibile, un suo impiego alla sede di L’Aquila presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Ciò consentirebbe allo stesso di (…) e conciliare le esigenze di natura personale e familiare» e la circostanza che il coniuge non può essere trasferito a causa del diniego di nulla-osta espresso dalla Procura dell’Aquila.

3.§. Per le motivazioni predette il ricorso deve essere accolto.

La particolare fattispecie oggetto di giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di lite

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