TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202401684
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Testo completo
Pubblicato il 07/05/2024
N. 01684/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati A S, S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di Avviso Orale Div.Ant/Cat.II/M.P./A.O./-OMISSIS-– con il quale il Questore di -OMISSIS- ha avvisato la sig.ra -OMISSIS-“ammonendola a tenere una condotta conforme alla legge e che qualora dovesse persistere nei comportamenti antigiuridici nonostante il presente avviso, potrà essere proposta per l'applicazione delle più gravi misure previste dagli artt. 4 e ss. D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii”, di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il provvedimento in epigrafe il Questore di -OMISSIS- ha “avvisato” la ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 159/2011, sulla base dei seguenti rilievi, poiché:
- si trovava “in atto sottoposta al regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, responsabile del reato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché veniva trovata in possesso di complessivi grammi 1.600 circa di marijuana, oltre 20 piante di canapa indiana;
- “aveva già manifestato pericolosità sociale tant'è che a suo carico risultano segnalazioni all'A.G. nell'anno 2020 per il reato di minaccia”;
- “che sulla base di elementi di fatto, la stessa debba ritenersi persona proclive alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica”;
- “sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati dai quali risulta che la stessa, negli ultimi tre anni, non abbia svolto attività lavorativa, né percepito redditi, né titolare di pensione e che quindi tragga alimento anche da proventi illeciti, realizzati tramite la commissione di reati”.
Con ricorso notificato il 14.7.2022 e depositato il 19.7.2022 la ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alla seguente censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. 159/2011 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l.n. 241/90 - carenza di motivazione e difetto di istruttoria - eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta - travisamento dei fatti.
Assume la ricorrente che il gravato avviso orale appare fondato su generiche e astratte deduzioni e che il Questore illogicamente non ha tenuto in debita considerazione gli effettivi sviluppi giudiziari del relativo procedimento penale che ha visto la sua immediata liberazione dagli arresti domiciliari, motivata dall’insussistenza delle esigenze cautelari, in considerazione che la stessa era incensurata e senza precedenti di polizia e dalla circostanza che la condotta ascrivibile era relativa a coltivazione di piante, per cui si reputava indispensabile procedere alle analisi qualitative, al fine di individuare il quantitativo di principio attivo THC; infine, era possibile presumere che l’indagata si sarebbe astenuta in futuro dal commettere delitti della stessa specie.
Sarebbe inoltre illogica e indimostrata l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, laddove si assume che la ricorrente sarebbe “proclive alla commissione di reati”, affermazione smentita dal fatto che a carico della stessa non figurano né precedenti di polizia, né alcun