TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-12-13, n. 201800980

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2018-12-13, n. 201800980
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201800980
Data del deposito : 13 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2018

N. 00980/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via San Vitale 40/3/A;

contro

Ministero dell'Interno non costituito in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto del Prefetto della Provincia di Bologna del 24/04/2012 n. 73/2012 Area 1Bis (doc.1), notificato in data 17 maggio 2012 con cui è fatto divieto, con effetto immediato, al ricorrente, di detenere armi e munizioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio del Governo della Provincia di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che il ricorrente impugna il decreto prefettizio meglio indicato dianzi deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;
che l’Amministrazione resistente controdeduce ampiamente nel merito del ricorso chiedendone il rigetto;
che con successiva memoria depositata il 30 ottobre 2018 parte ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni;

- rilevato peraltro che il ricorso è –ad avviso del Collegio- manifestamente infondato in quanto:

a) la potestà prefettizia in materia di detenzione di armi e munizioni da parte di soggetti privati è pacificamente contraddistinta da un’ampia latitudine di discrezionalità amministrativa sindacabile innanzi a questo Tribunale unicamente per manifesta illogicità o irragionevolezza e l’esercizio della medesima prescinde dall’accertamento di eventuali responsabilità penali, in ipotesi, derivanti dai fatti commessi dall’interessato (sul punto, giurisprudenza costante);

b) il decreto prefettizio in atti risulta congruamente motivato “per relationem” con riferimento alla documentazione in atti –depositata in giudizio il 18.7.2018 dall’Avvocatura di Stato – dalla quale si ricava un quadro comportamentale contraddistinto da una serie connessa e continuativa di atti oggettivamente persecutori nei confronti di una giovane donna (si vedano, in particolare le dichiarazioni testimoniale in atti);

-rilevato infine che gli onorari di giudizio seguono –come di norma- la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

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