TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400347
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Pubblicato il 24/07/2024
N. 00347/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2019, proposto da
U L, Gef Baltic, Gef, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Pescara, via G. Bovio n. 113;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D D N, A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A O in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Consorzio "Sant'Antonio Pinto-Ortolani", non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. 5633 del 3.09.2019, reso ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004, con il quale è stata comunicata al sig. Italo Vittorini, Presidente del Consorzio "Sant'Antonio Pinto-Ortolani", al Comune de L'Aquila - Area Sisma e Ricostruzione ed all'U.S.R.A., l'autorizzazione all'intervento di riparazione degli immobili siti in piazza Fontesecco, L'Aquila/Consorzio "Sant'Antonio Pinto-Ortolani"/AQ BCE 52415. Rif. Catastali: Fg. 98, part. 1968, sub. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 (porzione), 13 (porzione), 14, 16, 22, 23, 24, 25, dei danni provocati dal sisma del 6.04.2009 con la prescrizione "di non utilizzare il sistema di consolidamento del tipo Φ in quanto ritenuto estremamente invasivo, come sottolineano anche le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, nonchè poco compatibile con la tipologia muraria di cui si costituisce il palazzo".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune dell'Aquila e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. La società ricorrente, titolare del brevetto relativo alla tecnologia per il rinforzo, miglioramento ed adeguamento strutturale denominato "SISTEMA Φ", chiede l’annullamento del provvedimento, prot. n. 5633 del 3.09.2019, reso ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 42/2004, con il quale è stata comunicata al Presidente del Consorzio "Sant'Antonio Pinto-Ortolani", al Comune de L'Aquila - Area Sisma e Ricostruzione ed all'U.S.R.A., l'autorizzazione all'intervento di riparazione degli immobili siti in piazza Fontesecco, L'Aquila/Consorzio "Sant'Antonio Pinto-Ortolani", dei danni provocati dal sisma del 6.04.2009 con la prescrizione "di non utilizzare il sistema di consolidamento del tipo Φ in quanto ritenuto estremamente invasivo, come sottolineano anche le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, nonché poco compatibile con la tipologia muraria di cui si costituisce il palazzo".
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di ricorso:
1) “Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”;
2) “Eccesso di potere dovuto a difetto dei presupposti, eccesso di potere e/o sviamento di potere per trattamento dissimile di casi uguali”;
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241”.
Si sono costituiti il Comune dell’Aquila e il Ministero intimato resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 280/2019 questo collegio respingeva la richiesta di adozione di misure cautelari invocata dalla parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 19 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Il collegio ritiene di poter superare l’eccezione processuale sollevata dalle Amministrazioni resistenti in considerazione dell’infondatezza del ricorso nel merito.
3.§. Nel merito, dopo aver specificato che il ricorso è volto ad evidenziare l'illegittimità non del provvedimento autorizzatorio, ma unicamente della prescrizione richiamata nell'atto, dovendosi ritenere ammissibile l'impugnazione del provvedimento tesa ad ottenerne l'annullamento in parte qua, e quindi unicamente con riguardo alle prescrizioni ritenute illegittime, senza che ciò comporti la caducazione dell'intero provvedimento autorizzatorio, parte ricorrente contesta la valutazione di “invasività” operata dalla Sovrintendenza, sostenendo che il sistema di consolidamento in argomento non determina una modificazione permanente degli elementi resistenti della struttura del fabbricato, risultando suscettibile di rimozione.
Parte ricorrente evidenzia, altresì, che tale tipologia di intervento di consolidamento sarebbe stata già assentita per altri interventi di riparazione di immobili post sisma, lamentando carenze motivazionali dell’atto gravato.
4.§. Osserva, preliminarmente, il Collegio che il giudizio espresso dalla Sovrintendenza, ai fini dell’accertamento della compatibilità di un certo tipo di intervento edilizio con la ristrutturazione di edifici storici, è una valutazione caratterizzata da evidenti connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice, salvo il potere di questi di valutarne la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività.
Ne consegue che il giudizio tecnico è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.
A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazione nella formulazione del giudizio.
Invero si sottolinea che ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, tutti gli interventi che interessano un bene culturale sono definiti di ‘restauro’, precisando come lo stesso contempla anche il miglioramento sismico da cui deriva che nel concetto sono ricompresi anche gli interventi di carattere strutturale.
L’art. 9 della Carta del Restauro del 1972, norma per le operazioni del restauro stesso (Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, n.117/1972), stabilisce che «l’uso di nuovi procedimenti di restauro e di nuove materie devono essere autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione» (all’epoca dell’emanazione del provvedimento impugnato già Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) «a cui spetterà anche di promuovere azione presso il Ministero stesso per sconsigliare materie e metodi [...] non collaudati [...]»;
Per gli interventi a carico dei beni tutelati, le Norme tecniche sulle costruzioni - 2018 rimandano alle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, secondo cui “la scelta delle tecniche d’intervento sarà valutata caso per caso, dando la preferenza a quelle meno invasive e maggiormente compatibili con i criteri della conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità. Dovranno essere privilegiati gli interventi in grado di trasformare in modo non permanente l’edificio e i nuovi materiali, risultati dell’innovazione tecnologica, dovranno essere valutati alla luce dei criteri di compatibilità e durabilità nel tempo, in relazione alla materia storica”.
Da ciò deriva che non tutti i metodi e/o materiali utilizzabili per il restauro sono da considerarsi utilizzabili tout court negli interventi che interessano gli edifici tutelati e che la valutazione deve avvenire caso per caso sulla base della tipologia di bene da restaurare.
Le Linee guida, in merito ai sistemi di tirantature diffuse nelle tre direzioni ortogonali, come è il sistema ϴ, sottolineano come «l’intervento ha carattere invasivo, nel caso di murature a faccia vista, e va applicato solo ove effettivamente necessario».
L’intervento prevede anche l’inserimento di rete su entrambe le facce della muratura - generando di fatto un intonaco armato - e per far ciò è richiesta la totale rimozione degli intonaci (che, si ricorda, sono storici), dunque si tratta di una lavorazione sicuramente invasiva. In merito agli intonaci armati, infatti, le Linee Guida scrivono: «Il placcaggio delle murature con intonaco armato è un intervento invasivo e non coerente con i principi della conservazione. [...] Tale tecnica può essere presa in considerazione solo in singoli maschi murari, pesantemente gravati da carichi verticali o danneggiati da eventi sismici;in questi casi un’alternativa può essere anche la demolizione e ricostruzione della porzione muraria. Dal punto di vista sismico [...] altera profondamente il comportamento originario della costruzione. [...] Nel caso di murature gravemente danneggiate e inconsistenti, sulle quali non sia possibile intervenire altrimenti, l’intervento può risultare efficace ma coincide con la perdita di autenticità del manufatto».
Nel caso di specie, in definitiva, la valutazione tecnica dell’Amministrazione non appare inficiata da inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo per cui il provvedimento non può essere annullato.
5.§. Per le ragioni predette il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.