TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-12-01, n. 201026444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-12-01, n. 201026444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201026444
Data del deposito : 1 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02844/2009 REG.RIC.

N. 26444/2010 REG.SEN.

N. 02844/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2844 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A D G, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con domicilio eletto presso L A in Napoli, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;

contro

Comune di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Napoli, via S. Lucia, 34/36 St. Ciappa;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di demolizione 16/09 del 18 marzo 2009 prot. n. 27063.

- dell’ordinanza di demolizione n. 31/10 del 7 maggio 2010 prot. 50513.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le ordinanze impugnate hanno ad oggetto lavori di completamento di un fabbricato realizzato senza legittimazione per intervenuto annullamento dell’originario titolo edilizio (C.E. 220/92).

Va in limine respinta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione comunale sul rilievo che, in qualità di controinteressato e già ricorrente nel giudizio che ha portato all’annullamento dell’originario titolo edilizio, il gravame avrebbe dovuto essere notificato anche al sig. Alfieri.

In contrario va sottolineato che l'atto impugnato non lo menzioni affatto sicché non sussiste il presupposto soggettivo che, cumulativamente con quello oggettivo della titolarità d'interesse sostanziale opposto a quello fatto valere in ricorso, qualifica, ai sensi dell'art. 21 l. n. 1034/71, la figura del controinteressato destinatario della notifica per la corretta instaurazione del contraddittorio nel processo amministrativo.

Nel merito il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.

Si presenta meritevole di favorevole scrutinio l’assorbente censura con cui si deduce sia l’insufficienza motivazionale dei gravati atti, sia l'incompleto o carente accertamento della quaestio facti sull'effettiva sanatoria del manufatto in questione.

La presentazione di due istanze di condono per gli abusi in questione, avvalorata dalle allegazioni e dagli elementi giuridici e di fatto prodotti in giudizi, depone per l'incompletezza degli accertamenti e valutazioni operate sul punto dall'amministrazione, avendo quest’ultima del tutto ignorato tali rilievi nel corredo motivazionale degli impugnati atti, incentrato sull’esclusivo dato della carattere sopravvenutamente abusivo dei lavori in questione a seguito di annullamento giurisdizionale dell’originaria titolo abilitativo, salvo l’insufficiente ed incongruo richiamo all’impossibilità di procedere a definizione della pratica di condono ex L. 326/03 per acquisizione dei relativi atti da parte degli Ufficiali di P.G.

Né possono rilevare, in proposito, le considerazioni espresse dalla difesa comunale circa l'esistenza di altre cause comprovanti l’abusività delle opere in questione, seppur non citate nei provvedimenti adottati, dei quali risulterebbe, in ogni caso, la legittimità in virtù dell'applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/90: tale funzione, in particolare, rivestirebbe il provvedimento di diniego della prima istanza di condono ex L. 724/1994 prot. 5419 del 31.05.2002, versato agli atti causa senza peraltro prova della sua avvenuta comunicazione all’odierno ricorrente (ed in relazione al quale gli adempimenti istruttori disposti dal Collegio non risultano adempiuti dall’amministrazione comunale con conseguente valutabilità di tale comportamento processuale ai sensi dell’art. 116 c.p.c e 64, 4° comma, c.p.a. - D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104).

Per il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.

Conclusivamente va pertanto accolto il motivo di censura dedotto limitatamente all’insufficienza motivazionale degli atti impugnati, salvo ogni altra ulteriore valutazione riservata all'amministrazione procedente.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite

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