TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-02, n. 201905496

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-02, n. 201905496
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905496
Data del deposito : 2 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2019

N. 05496/2019 REG.PROV.COLL.

N. 05685/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5685 del 2017, proposto da S M, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso il suo studio in Roma, via Italo Panattoni 4;



contro

Ministero dell'Interno Presso Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;



nei confronti

Ministero dell'Economia e delle Finanze Presso Avvocatura Generale dello Stato non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di promozione alla qualifica di Dirigente Generale del 27 maggio 2013, disposto, tra le altre fonti, ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, comma 260, lettera b) - del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e del Decreto Legge 26 maggio 2011 n. 27;

di ogni suo atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare del provvedimento ob relationem del 27 marzo 2017 - Prot. n. 105064 - conosciuto dal ricorrente in data 28 marzo 2017, adottato dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo - con il quale si confermava - con esaustive motivazioni a supporto - l'applicazione del blocco economico per il quadriennio 2011/2014 anche per il personale Dirigenziale della Polizia di Stato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge122/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Dott. S M, già in servizio d’Istituto con la qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato, collocato in quiescenza, con decorrenza 1 gennaio 2013, per aver raggiunto il relativo limite temporale di 63 anni previsto ex lege per la permanenza in servizio, ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, per l’annullamento del decreto del provvedimento in epigrafe con cui è stata disposta ai soli fini giuridici la promozione alla qualifica di dirigente generale, a decorrere dal 1 marzo 2013 (giorno precedente la cessazione dal servizio), senza alcuna determinazione riguardo al trattamento economico (agli effetti pensionistici, previdenziale e di fine servizio derivanti dall’interruzione del rapporto di pubblico impiego).

In particolare, parte ricorrente con un articolato motivo di censura ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 260 della legge n. 266 del 2005 ed erronea applicazione dell'art. 9, comma 21 del D.L. n.78 del 2010, conv. dalla Legge n. 122 del 2010, argomentando come nel caso in esame il richiamo al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, illegittimamente inserito e contenuto nel preambolo del provvedimento oggetto dell'odierno gravame, abbia l'evidente finalità di attribuire illegittimamente i soli effetti giuridici all'atipica progressione di carriera del Dirigente Superiore della Polizia di Stato, prevista invece ex lege — con i previsti effetti pensionistici e previdenziali, così determinando un'evidente e macroscopica disparità di trattamento da una parte rispetto ai Colleghi di pari qualifica dirigenziale del ricorrente che hanno usufruito, antecedentemente al 1° gennaio 2011, del trattamento di quiescenza ex lege 266/2005, pertanto con promozione alla qualifica superiore il giorno precedente il collocamento in quiescenza, ma con l'attribuzione dei legittimi, connessi benefici di carattere sia giuridico che economico, dall'altra rispetto ai Colleghi di pari qualifica dirigenziale interessati, ex post, dal trattamento di quiescenza solo con decorrenza 1 gennaio 2014.

Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe lesivo del legittimo affidamento riposto dal ricorrente medesimo sui diritti acquisiti e consolidati, derivanti dall'applicazione della Legge 266/2005 oltre che viziato da travisamento dei fatti posti a fondamento della sua adozione e

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