TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401603
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Pubblicato il 02/05/2024
N. 01603/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02116/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2023, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza nr. 5003/2022 del Tribunale di Catania resa nel procedimento iscritto al nr. 8839/2021 rg, fissando termine perentorio all'amministrazione per provvedere al pagamento a favore dell'istante delle somme sopra indicate, ovvero per capitale euro 11.434,23 e per interessi di mora, maturati nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singola fattura dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 02-11-2023 ad euro 3.329,92 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo;oltre ad euro 1.240,00, quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, oltre le spese di lite, che si liquidano in € 543,00 per spese e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di registrazione della predetta sentenza non ancora visibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oltre a quelle successive occorse e occorrende, con vittoria di spese, compreso il pagamento del contributo unificato di euro 300,00 per l'iscrizione della causa a ruolo (l'art. 13 comma 6-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che l'onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente) e competenze del presente giudizio, come da allegata nota spese;per il caso di perdurante inerzia del debitore, voglia altresì nominare, da subito, un commissario ad acta per provvedere a quanto richiesto, e cioè per l'ipotesi che l'amministrazione non ottemperi entro il termine perentorio che il TAR riterrà opportuno assegnare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con sentenza n. 5003/2022, depositata il 07/12/2022, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 17.11.2023, il Tribunale di Catania, quarta sez. Civile ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania a corrispondere in favore della Banca Sistema S.p.A., attuale ricorrente, la somma di Euro 11.451,34 , quale residuo capitale, oltre agli interessi di mora, da calcolarsi sull’importo originario , pari a € 2.223,33 , oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 9/10/02, maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo effettivo, oltre ad euro 1.240,00, quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, oltre le spese di lite, che si liquidano in € 543,00 per spese e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il ricorrente, in data 14/12/2022 ha notificato a mezzo pec all’amministrazione resistente la suddetta pronuncia.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito al pagamento.
Con ricorso notificato e depositato il 9/11/2023, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla già menzionata sentenza e di nominare, in caso di persistente rifiuto, un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
L’Amministrazione intimata, seppur regolarmente evocata, non si è costituita in giudizio.
II. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
Inoltre, al momento della notifica del ricorso, era decorso, rispetto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione, il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’Amministrazione non ha smentito le risultanze degli atti di causa.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale residua sia per gli interessi, che vanno liquidati così come disposto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, o Funzionario da questi delegato, il quale, su istanza di parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, nel caso di insediamento, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita relazione con la quale si dia prova dell’avvenuta esecuzione e di nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.